Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1857/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1857 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 27/07/2026 In vigore dal: 27/07/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea utilizza per determinare il valore normale nelle inchieste antidumping quando nel paese esportatore esistono distorsioni significative del mercato?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1857 stabilisce le modalità per calcolare il valore normale dell'alcole benzilico importato dalla Cina quando il mercato cinese presenta distorsioni significative. Anziché utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno cinese (che sarebbero distorti), la Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del Regolamento di base, calcolando il valore normale sulla base di costi di produzione e vendita che rispecchiano prezzi esenti da distorsioni, utilizzando un paese rappresentativo appropriato (in questo caso il Messico). La procedura richiede l'identificazione di distorsioni significative derivanti da intervento pubblico sostanziale, quali il controllo statale delle imprese, l'interferenza nei prezzi e nei costi, le politiche pubbliche discriminatorie, l'applicazione inadeguata della normativa fallimentare, la distorsione dei costi salariali e l'accesso ai finanziamenti controllato dallo Stato. La Commissione raccoglie dati sui fattori produttivi (materie prime, lavoro, energia) presso i produttori esportatori e, in caso di mancata collaborazione del governo del paese interessato, applica i dati disponibili secondo l'articolo 18 del Regolamento di base per determinare l'esistenza delle distorsioni e calcolare il valore normale corretto.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1857 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1857 of 27 July 2026 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of benzyl alcohol originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1857 28.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1857 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2026 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 19 dicembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato») ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base. (2) Ciò ha fatto seguito a una denuncia presentata il 10 novembre 2025 da Lanxess Deutschland GmbH, Lanxess Chemical B.V. e Vynova Advanced Organics Maastricht B.V. («denuncianti») per conto dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. (3) L'apertura era giustificata dagli elementi di prova del dumping e del conseguente pregiudizio notevole forniti nella denuncia, come specificato nell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). 1.2. Registrazione (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/362 («regolamento di registrazione») ( 3 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Parti interessate (5) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta. In particolare ha informato i denuncianti, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, le autorità della Repubblica popolare cinese e altri portatori di interessi noti, tra cui importatori, fornitori e utilizzatori, invitandoli a partecipare. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Campionamento (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell'Unione (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Il campione è stato selezionato in base alla rappresentatività in termini di volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione tra il 1 o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025. Il campione era costituito da due produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 95 % del volume totale stimato di produzione del prodotto simile nell'Unione e oltre il 95 % delle vendite nell'Unione. Il campione era rappresentativo dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Campionamento degli importatori indipendenti (8) Per stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. (9) Nessun importatore indipendente ha fornito moduli di campionamento debitamente compilati entro il termine stabilito. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento. Ha tuttavia invitato un importatore indipendente che aveva presentato un modulo di campionamento incompleto, Fenchem Biochemie GmbH, a compilare il questionario destinato agli importatori indipendenti del prodotto oggetto dell'inchiesta. Campionamento dei produttori esportatori (10) Per stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (11) Cinque produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo, pari a circa il 90 % di tutte le esportazioni verso l'Unione dal paese interessato, che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni sul campione selezionato. 1.5. Esame individuale (12) Un produttore esportatore della Cina ha richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. In questa fase dell'inchiesta e in considerazione dell'indebito carico di lavoro aggiuntivo che la valutazione delle richieste di esame individuale comporta, e che potrebbe compromettere la tempestiva conclusione della fase provvisoria dell'inchiesta, la Commissione non ha adottato alcuna decisione in merito alla richiesta di esame individuale. La Commissione deciderà se concedere un esame individuale nella fase definitiva dell'inchiesta. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (13) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (14) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella Repubblica popolare cinese per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, nell'inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Repubblica popolare cinese le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC. (15) La Commissione ha invitato i due produttori dell'Unione inseriti nel campione, l'importatore indipendente che si era manifestato e i due produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione a compilare i questionari messi a disposizione online ( 4 ) il giorno dell'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha preparato un questionario supplementare al fine di raccogliere dati sugli indicatori macroeconomici. (16) Hanno risposto al questionario i due produttori dell'Unione inseriti nel campione, un importatore indipendente dell'Unione, i due produttori esportatori inseriti nel campione e il rappresentante legale dell'industria dell'Unione. (17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società o presso il luogo in cui sono tenute le registrazioni contabili: Produttori dell'Unione — Lanxess Deutschland GmbH, Colonia, Germania — Vynova Advanced Organics Maastricht B.V., Maastricht, Paesi Bassi Produttori esportatori della RPC — Hubei Greenhome Materials Technology, Inc., Xiantao, provincia di Hubei, Cina («Hubei Greenhome») — Qianjiang Xinyihong Organic Chemical Co., Ltd., Qianjiang, provincia di Hubei, Cina («Qianjiang Xinyihong») (18) La risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici presentata per conto dell'industria dell'Unione è stata verificata presso la sede del suo rappresentante legale a Bruxelles, Belgio. 1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame (19) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2022 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta (20) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcole benzilico (noto anche come fenilmetanolo, benzene-metanolo, fenilcarbinolo e idrossitoluene), un alcole aromatico, solitamente classificato con il numero CAS ( Chemical Abstract Services ) 100-51-6 e con il numero CUS ( Customs and Statistics Number ) 0011660-9, attualmente classificato con il codice NC 2906 21 00 («prodotto oggetto dell'inchiesta»). (21) L'alcole benzilico può essere prodotto attraverso due processi principali: mediante clorazione dal toluene (la via principale) o mediante ossidazione ad aria del toluene. (22) L'alcole benzilico ha un'ampia gamma di impieghi. I principali sono come solvente e diluente per resine epossidiche e rivestimenti per applicazioni industriali di base per l'edilizia. Come solvente per la pulizia e la sgrassatura, l'alcole benzilico si trova anche nei saponi, nei detergenti, negli shampoo e in vari prodotti per la pulizia. È utilizzato tra l'altro anche come conservante (in particolare nei cosmetici, nei prodotti per la cura della persona, per l'alimentazione animale e agrochimici), come eccipiente nei medicinali, come vettore nella produzione di aromi alimentari, come additivo per carburanti nella benzina per migliorare le prestazioni del motore e ridurre le emissioni, come coadiuvante colorante nella tintura dei tessili e come precursore nella sintesi chimica (in particolare nella fabbricazione di esteri ed eteri benzilici). 2.2. Prodotto in esame (23) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese. 2.3. Prodotto simile (24) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell'Unione; — il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e — il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. (25) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (26) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (27) Al fine di raccogliere i dati necessari per la potenziale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori cinesi di fornire dettagli sui fattori produttivi utilizzati nella loro produzione. Cinque produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (28) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (29) Non è pervenuta alcuna risposta al questionario dal governo della RPC. Il governo della RPC non ha neppure presentato osservazioni in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro il termine fissato. Successivamente in data 16 febbraio 2026 la Commissione ha informato il governo della RPC che intendeva utilizzare i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. Non sono pervenute osservazioni da parte del governo della RPC a seguito di tale notifica. È pertanto confermata l'applicazione dell'articolo 18 per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis. (30) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione in questa fase, alcuni possibili paesi terzi rappresentativi appropriati sono il Messico o la Turchia. (31) Il 9 febbraio 2026 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Ha inoltre comunicato che non vi è alcuna produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in alcun paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. La Commissione ha basato le sue ulteriori ricerche sui paesi che producono prodotti chimici organici (classificati con il codice NACE 2014). Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ha individuato possibili paesi rappresentativi, vale a dire Turchia, Messico, Indonesia, Malaysia o Brasile, come paesi rappresentativi appropriati e ha invitato tutte le parti a presentare osservazioni e a proporre paesi alternativi che soddisfino i criteri di base di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino. (32) Il 27 aprile 2026 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando il Messico come paese rappresentativo. La Commissione ha proposto di stabilire le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base di undici produttori della Turchia attivi nel settore della fabbricazione di prodotti chimici organici classificati con il codice NACE 2014 ( 5 ) . (33) La seconda nota ha riguardato altresì le osservazioni ricevute dalle parti interessate in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Le osservazioni presentate dalle parti sono anche trattate nelle sezioni che seguono. 3.2. Valore normale (34) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore» . (35) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (36) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (37) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (38) Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco. (39) È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (40) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base stabilisce che: « [s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore ». (41) A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla Cina (« relazione ») ( 6 ) , che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori selezionati, ad esempio il settore chimico. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. La relazione relativa alla Cina è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta in fase di apertura. La denuncia conteneva anche alcuni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. (42) Il denunciante si è avvalso degli elementi di prova contenuti nella relazione per indicare l'esistenza di distorsioni nell'industria cinese dell'alcole benzilico. Tali distorsioni derivano dall'organizzazione della RPC, che si basa sul concetto di economia sociale di mercato sviluppato sotto la guida del partito comunista cinese («PCC») ed esteso a tutti gli aspetti essenziali dello Stato. Secondo la denuncia, a livello economico il PCC esercita un controllo particolarmente rigoroso, che si concretizza nella grande importanza delle imprese di proprietà dello Stato nell'economia e nella forte influenza del partito sul settore privato. Il denunciante ha indicato tre principali canali di intervento del governo della RPC nell'economia cinese, vale a dire il controllo amministrativo, finanziario e normativo dello Stato ( 7 ) . (43) Il denunciante ha inoltre fatto riferimento alle risultanze della Commissione in diverse recenti inchieste relative al settore chimico in Cina, che hanno confermato l'esistenza di distorsioni significative riguardo a determinati esteri di alchilfosfato ( 8 ) . (44) Nella denuncia si è altresì ricordato che i fattori indicati di seguito provocano distorsioni significative. (45) In primo luogo, il settore dell'alcole benzilico è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità statali. (46) Il denunciante sostiene che il governo della RPC esercita una forte influenza sia sulle imprese di proprietà dello Stato che su quelle private, in particolare nei settori incoraggiati come quello chimico, che comprende l'alcole benzilico. Il governo della RPC e il PCC controllano le imprese di proprietà dello Stato e ne definiscono la struttura societaria e il panorama competitivo al fine di conseguire obiettivi economici strategici, in particolare nominando e controllando dirigenti chiave attraverso il dipartimento competente per l'organizzazione del PCC e fornendo alle imprese di proprietà dello Stato un accesso preferenziale a fattori produttivi importanti ( 9 ) . (47) Inoltre, a livello sia nazionale che locale, il governo della RPC ha istituito le commissioni per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC» — State-owned Asset Supervision and Administration Commissions) affinché rappresentino gli interessi degli azionisti dello Stato nelle imprese di proprietà dello Stato. Il governo della RPC ha anche adottato, tra le altre misure, una legge sui beni di proprietà dello Stato delle imprese che conferisce allo Stato il controllo su industrie strategiche e la proprietà delle stesse. La denuncia afferma altresì che il «sistema di credito sociale» rafforza l'influenza del partito sulle imprese in Cina e minaccia di esercitare pressioni sulle imprese straniere affinché si conformino alle pertinenti politiche industriali cinesi. Il denunciante sostiene inoltre che, con il quattordicesimo piano quinquennale, il governo della RPC mira a sostenere le politiche socialiste e dare slancio alla crescita economica. Per quanto riguarda le imprese di proprietà dello Stato, il piano quinquennale mira a creare un legame più forte tra il governo della RPC e le imprese di proprietà dello Stato ( 10 ) . (48) Secondo la denuncia, in particolare nell'industria dei derivati del toluene, persiste un livello elevato di proprietà da parte del governo della RPC. Le imprese di proprietà dello Stato hanno svolto un ruolo centrale nell'agevolare l'intervento del governo della RPC nel settore chimico. Tali imprese mantengono una posizione dominante nella catena di approvvigionamento delle materie prime a monte, beneficiando di un accesso privilegiato alle risorse assegnate dal governo, tra cui finanziamenti, sovvenzioni, diritti di uso dei terreni e altre forme di sostegno statale. Inoltre il loro stretto allineamento con la politica statale e la loro notevole influenza sui processi decisionali del governo ne consolidano ulteriormente la posizione strategica all'interno del settore ( 11 ) . (49) La denuncia fa riferimento ad almeno tre dei maggiori produttori di toluene a livello mondiale, che sono tutti imprese di proprietà dello Stato cinesi: China Petrochemical Corporation (gruppo SINOPEC), China National Petroleum Corporation (CNPC) e il gruppo Sinochem. Il governo della RPC assegna regolarmente risorse finanziarie a tali società, il che causa distorsioni dei mercati del toluene e dell'alcole benzilico ( 12 ) . (50) Il governo della RPC esercita uno stretto controllo anche sulle società private. Il denunciante richiama l'esempio di società private produttrici di alcole benzilico alle quali sono stati concessi aliquote preferenziali dell'imposta sul reddito delle società, contributi pubblici o sovvenzioni. Il coinvolgimento del governo della RPC nel mercato dell'alcole benzilico si esplica anche attraverso la partecipazione dei membri del PCC alle strutture di governo societario ( 13 ) . (51) Sulla base di quanto precede, il denunciante conclude che il mercato cinese dell'alcole benzilico è in ampia misura servito da imprese di proprietà del governo della RPC, soggette a sostegno finanziario, controllo politico o supervisione strategica e orientamento da parte di quest'ultimo. (52) In secondo luogo, la presenza dello Stato sia in imprese di sua proprietà sia in società private produttrici di alcole benzilico consente inoltre alle autorità di interferire nella determinazione dei prezzi e/o dei costi. (53) Stando alla denuncia, il governo della RPC mantiene la propria influenza nelle imprese di proprietà dello Stato attraverso la nomina e la destituzione di dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, compito principale della SASAC, nonché esercitando una forte influenza sulla produzione di materie prime critiche per la produzione di alcole benzilico, in particolare il toluene ( 14 ) . (54) Una delle principali strategie del governo della RPC per mantenere il controllo sulle imprese di proprietà dello Stato consiste nel nominare il personale dirigente, spesso costituito da membri del PCC. La legge cinese sulle imprese di proprietà dello Stato stabilisce chiaramente che la SASAC e le SASAC locali hanno il potere di nominare la dirigenza delle imprese di proprietà dello Stato. Inoltre il regolamento della SASAC conferma che uno dei suoi compiti consiste nel « nominare o destituire le persone responsabili » delle imprese di proprietà dello Stato. Il denunciante richiama le risultanze della Commissione contenute nella relazione, sostenendo che ciò è un « segno di influenza significativa dello Stato, in considerazione delle dimensioni delle imprese di proprietà dello Stato e del ruolo dominante dell'economia di Stato in Cina ». Questa significativa influenza è ulteriormente rafforzata dal fatto che il PCC è direttamente coinvolto nella nomina dei dirigenti delle imprese di proprietà dello Stato e ha il diritto di stabilire le procedure pertinenti e di raccomandare candidati specifici per le posizioni ( 15 ) . (55) Inoltre le imprese di proprietà dello Stato in Cina beneficiano di un accesso preferenziale a un'ampia gamma di fattori produttivi, quali i terreni e l'energia, ma anche i sistemi di finanziamento. Il marcato intervento dello Stato all'interno delle società si concretizza quindi in una ripartizione distorta delle risorse, che si traduce successivamente in costi e prezzi distorti per i prodotti fabbricati. Inoltre il governo della RPC influenza i costi e i prezzi di prodotti chimici come l'alcole benzilico attraverso la sua presenza e il suo intervento nei settori a monte delle materie prime e dei fattori produttivi necessari per la produzione. Ad esempio, la forte produzione di toluene nella RPC è dovuta principalmente alla rapidità degli investimenti e dell'espansione del settore, nonché alla disponibilità sia di finanziamenti che di materie prime. Le sovraccapacità nella produzione di toluene hanno comportato maggiori investimenti nelle industrie a valle, in particolare in quella dell'alcole benzilico. Inoltre il governo della RPC esercita un'ingerenza sui prezzi e sui costi dell'energia. Nonostante gli sforzi compiuti da quest'ultimo per creare concorrenza sul mercato e consentire che i prezzi siano determinati dalle forze di mercato, rimane il fatto che i prezzi dell'energia sono ancora fortemente controllati. Tale circostanza consente senza dubbio al governo della RPC di ridurre notevolmente i costi dell'energia a vantaggio dei produttori di sostanze chimiche, in particolare del toluene e dell'alcole benzilico ( 16 ) . (56) In terzo luogo, il governo della RPC interviene in particolare nel settore dell'energia e nel mercato dell'energia elettrica attraverso sovvenzioni a favore del carbone quale principale fonte di energia per la produzione di vapore. Inoltre il mercato dell'energia elettrica è servito in misura significativa da imprese che operano sotto l'egida delle autorità cinesi. (57) Secondo la denuncia, attraverso sovvenzioni dirette, finanziamenti agevolati e il controllo dei prezzi, il governo della RPC garantisce che il carbone rimanga artificialmente a buon mercato, avvantaggiando le industrie che vi fanno affidamento come fonte primaria di energia. Pur essendo utilizzato prevalentemente per la produzione di energia elettrica, il carbone è essenziale anche per la produzione di vapore industriale, un fattore produttivo critico nella fabbricazione di prodotti chimici e in altri processi ad alta intensità energetica. L'influenza del governo della RPC si estende ulteriormente attraverso il controllo dei prezzi. Ad esempio, la commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme ha fissato un «intervallo ragionevole» per i prezzi di transazione del carbone a medio e lungo termine tra 570 e 770 CNY per tonnellata. Inoltre importanti società minerarie di proprietà dello Stato, come China Shenhua Energy Co. e China Coal Energy Co., vendono spesso carbone a un prezzo soggetto a massimale, garantendo costi stabili ma artificialmente bassi per le industrie a valle ( 17 ) . (58) Il denunciante sostiene inoltre che, oltre alla produzione di vapore, il settore del carbone sovvenzionato della Cina conferisce anche un vantaggio sleale alle industrie nazionali attraverso il suo impatto sulla fornitura di energia elettrica e sulla fissazione dei prezzi. Nel 2022 le centrali elettriche a carbone rappresentavano il 60 % della produzione di energia elettrica della Cina. Il ruolo del governo della RPC nel mercato dell'energia elettrica si estende ben oltre le sovvenzioni per i combustibili, arrivando alla proprietà diretta e al controllo dei prezzi, creando così un sistema in cui i costi dell'energia elettrica sono mantenuti artificialmente bassi. Il settore dell'energia elettrica è dominato dalle imprese di proprietà dello Stato. L'ampio controllo statale sulla fissazione dei prezzi e sulla distribuzione dell'energia elettrica comporta notevoli distorsioni del mercato. Il modello della RPC garantisce costi dell'energia elettrica artificialmente bassi per gli utilizzatori industriali. Tale intervento va a vantaggio dei settori ad alta intensità energetica, in particolare l'industria chimica, in cui l'energia elettrica rappresenta una componente significativa dei costi di produzione ( 18 ) . (59) In quarto luogo, il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. (60) Lo sviluppo dell'economia cinese è determinato da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali, adoperandosi per attuarli. Tali piani, che riguardano praticamente tutti i settori economici, fissano obiettivi obbligatori specifici che sono monitorati dalle autorità a ciascun livello amministrativo. Il meccanismo di pianificazione guida l'allocazione delle risorse, orientandole ai settori designati dal governo come strategici o politicamente importanti, invece di assegnarle in linea con le forze di mercato ( 19 ) . (61) Il governo della RPC ha posto in maniera coerente un forte accento sull'industria chimica nei suoi diversi documenti strategici e ha chiaramente plasmato le proprie misure con l'obiettivo di favorire i produttori nazionali di sostanze chimiche. Ad esempio, il quattordicesimo piano quinquennale centrale definisce la visione strategica del governo della RPC per la trasformazione e l'ammodernamento delle industrie tradizionali e l'asse di sviluppo per le industrie strategiche emergenti, come le industrie chimiche, dei materiali da costruzione, dei nuovi materiali e delle fibre chimiche. Inoltre, nella versione del 2024 del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, l'industria chimica e petrolchimica appare come un'industria incoraggiata. Tale status le consente di beneficiare generalmente di numerose sovvenzioni e di un sostegno finanziario sotto forma di finanziamenti pubblici, fiscalità, credito, importazioni ed esportazioni, nonché terreni. Il denunciante conclude che la produzione e le vendite dell'intera catena del valore della chimica dell'alcole benzilico sono attivamente controllate e regolamentate a livello nazionale e provinciale dal governo della RPC ( 20 ) . (62) In quinto luogo, come qualsiasi altro settore dell'economia cinese, il settore dell'alcole benzilico è soggetto alle distorsioni derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata della normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. (63) Secondo la denuncia, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la protezione dei diritti di creditori e debitori. Il diritto fallimentare cinese è sistematicamente applicato in misura insufficiente e riguarda principalmente le piccole imprese. Il denunciante fa riferimento alla relazione della Commissione per sostenere la tesi secondo cui il diritto fallimentare sarebbe scarsamente applicato, in particolare a causa della mancanza di chiarezza nei criteri di avvio dei procedimenti e nel relativo esito, nonché della forte influenza delle autorità statali nelle procedure fallimentari. Inoltre l'applicazione inadeguata del diritto fallimentare influisce sul mercato finanziario e dei prestiti, comportando la concessione di garanzie statali implicite a tali società, con la conseguente distorsione dei costi del credito e dell'accesso a finanziamenti ( 21 ) . Per quanto riguarda il diritto patrimoniale, nella RPC le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono altresì particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni. L'assegnazione dei terreni dipende esclusivamente dallo Stato, che può seguire obiettivi politici invece dei principi del libero mercato. Sebbene esistano numerose leggi volte ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzi di mercato, il denunciante sostiene che tali disposizioni sono frequentemente disattese ( 22 ) . Conclude pertanto che, analogamente a qualsiasi altro settore dell'economia cinese, i produttori di alcole benzilico sono soggetti alle norme cinesi in materia fallimentare, societaria e patrimoniale e sono pertanto soggetti anche alle distorsioni derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata di tali leggi. (64) In sesto luogo, i costi salariali sono soggetti a distorsioni anche nel settore dell'alcole benzilico. (65) Secondo la denuncia, poiché la formazione dei salari nella RPC non deriva dalle normali forze di mercato o da un'autentica libera contrattazione collettiva, i costi salariali sono soggetti a distorsioni significative. A causa di ostacoli strutturali al diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di organizzarsi liberamente, nella RPC non può emergere pienamente un sistema salariale realmente basato sul mercato. In pratica vi è un solo sindacato legalmente riconosciuto, la All-China Federation of Trade Unions («ACFTU»). Tuttavia l'ACFTU non è indipendente dallo Stato. Inoltre i dati dimostrano che le cariche di vertice all'interno dell'ACFTU sono spesso ricoperte da alti funzionari di partito nelle imprese di proprietà dello Stato o da dirigenti di società private ( 23 ) . (66) La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre notevolmente limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari (hukou), che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di assistenza pubblica alle persone ufficialmente registrate come residenti di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza molti lavoratori scarsamente qualificati rimangono esclusi dai servizi pubblici essenziali e si trovano in una posizione lavorativa precaria, spesso costretti ad accettare salari più bassi e condizioni di lavoro inferiori rispetto ai loro omologhi registrati a livello locale. Secondo la denuncia, tale differenza di trattamento comporta inevitabilmente una distorsione dei costi salariali sul mercato del lavoro cinese ( 24 ) . (67) Al pari di qualsiasi altro settore dell'economia cinese, anche l'industria dell'alcole benzilico è soggetta al diritto del lavoro cinese e di conseguenza risente a sua volta di tali distorsioni dei costi salariali. Le distorsioni dei costi salariali sono ulteriormente esacerbate dalle sovvenzioni al lavoro concesse dallo Stato cinese, in particolare ai produttori di alcole benzilico ( 25 ) . (68) In conclusione il denunciante ha sostenuto che nel settore dell'alcole benzilico sono presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (69) La Commissione ha valutato se fosse opportuno o meno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo comprendevano quelli contenuti nella relazione, che si basa su fonti pubblicamente disponibili. (70) Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l'esistenza di distorsioni significative in Cina. 3.2.2. Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina (71) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla « proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all'intera popolazione e alla collettività dei lavoratori » ( 26 ) . (72) L'economia pubblica è la « forza trainante dell'economia nazionale » e lo Stato ha il mandato di garantirne « il consolidamento e la crescita » ( 27 ) . In effetti, rispetto al tredicesimo piano quinquennale, la SASAC ha confermato che le attività totali delle imprese centrali sono aumentate del 44,6 % durante il quattordicesimo piano quinquennale, « trainando efficacemente lo sviluppo integrato delle imprese a monte e a valle nella catena industriale e offrendo un solido sostegno al conseguimento degli obiettivi e dei compiti principali dello sviluppo economico e sociale del mio paese » ( 28 ) . (73) Pertanto l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. (74) Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 29 ) . (75) Secondo il diritto cinese inoltre l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. (76) A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. (77) Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: « [i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese » è stata inserita una seconda frase, che recita: « [l]'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese » ( 30 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. (78) Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (79) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 31 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (80) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. (81) I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione. (82) I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (ammodernamento industriale, espansione internazionale ecc.). (83) Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani ( 32 ) . (84) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto ( 33 ) . (85) Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ( 34 ) . (86) In terzo luogo, sul piano del contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti per agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 35 ) . (87) Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale ( 36 ) . (88) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ( 37 ) . 3.2.2.1.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione (89) In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia. (90) Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private, quali Hubei Greenhome Materials Technology ( 38 ) o Wuhan Youji ( 39 ) . Tuttavia nel settore a monte del toluene, il singolo fattore produttivo più importante utilizzato per produrre alcole benzilico, nonostante la presenza di alcune società private come Hengli Petrochemicals ( 40 ) , il grado di proprietà dello Stato rimane significativo e diversi produttori sono controllati dallo Stato, come Sinopec ( 41 ) o Sinochem ( 42 ) , entrambe imprese di proprietà dello Stato controllate dalla SASAC ( 43 ) . (91) Inoltre, gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private ( 44 ) , laddove il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese. In effetti, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina. Inoltre l'intero settore del prodotto in esame è soggetto a diverse politiche governative quali il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime ( 45 ) , che si occupa direttamente del settore petrolchimico affermando che « [n]ei settori, compresi i prodotti petrolchimici e chimici, l'acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, promuoveremo una serie di imprese pioniere della catena industriale che esercitano la leadership sull'ecosistema e sono caratterizzate da competitività essenziale, […]. Il ruolo di guida delle imprese leader nei settori delle sostanze chimiche e dei materiali da costruzione è sfruttato per promuovere la riforma e la ristrutturazione delle imprese ». (92) Inoltre il piano di lavoro per la crescita costante dell'industria petrolchimica e chimica ( 46 ) è formulato al fine di « promuovere il funzionamento stabile, l'ottimizzazione strutturale e il potenziamento dell'industria petrolchimica » e di « espandere gli investimenti efficaci e promuovere la trasformazione e il potenziamento ». (93) Analogamente, a livello provinciale, il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell'industria chimica ( 47 ) mira a « promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'industria chimica nella provincia » e a « promuovere in modo globale il potenziamento della base industriale e la modernizzazione della catena industriale, [...] accelerare la dismissione della capacità produttiva arretrata e inefficiente, [...] guidare le imprese nella fusione e nella riorganizzazione, ottimizzare l'assegnazione delle risorse e la struttura della catena industriale e migliorare l'efficienza e la redditività della produzione ». (94) Il quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035 ( 48 ) stabilisce inoltre che le autorità governative « ottimizzeranno lo sviluppo delle industrie degli oli speciali e dell'etilene a valle, potenzieranno le industrie tradizionali quali i prodotti chimici a base di fosforo, i prodotti chimici salini e i prodotti chimici del carbone, svilupperanno vigorosamente prodotti della chimica fine di fascia alta e nuovi materiali chimici, ottimizzeranno la configurazione dell'industria chimica lungo il fiume Yangtze e si concentreranno sulla costruzione di una serie di parchi industriali chimici specializzati verdi e intelligenti a Wuhan, Yichang, Jingmen, Xiangyang, Jingzhou, Xiaogan, Huanggang, Qianjiang e Xiantao, al fine di creare un polo dell'industria chimica moderna da mille miliardi di yuan ». (95) Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di categoria ( 49 ) . (96) Ad esempio la China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF») è l'associazione di categoria per il settore del prodotto in esame. A norma dell'articolo 3 dello statuto della CPCIF, l'organizzazione « aderisce alla direzione complessiva del PCC [e] accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell'edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale » ( 50 ) . (97) Inoltre l'articolo 36 dello statuto della CPCIF stabilisce che il presidente, i vicepresidenti e il segretario generale dell'associazione devono « aderire alla direzione del PCC, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi [e] attuare con risolutezza la linea, i principi e le politiche del partito » ( 51 ) . (98) La CPCIF ha anche istituito un comitato speciale per gli idrocarburi leggeri e gli aromatici che copre gli idrocarburi aromatici come il toluene e gli alcoli aromatici come l'alcole benzilico ( 52 ) . (99) Hengli Petrochemicals ( 53 ) , Sinopec ( 54 ) e Sinochem ( 55 ) sono membri della CPCIF. (100) Di conseguenza i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. 3.2.2.2.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (101) Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. (102) Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC ( 56 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. (103) Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ( 57 ) , anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ( 58 ) . (104) Già nel 2017 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei 1,86 milioni circa di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola nelle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ( 59 ) . Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. (105) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» (« orientamenti ») ( 60 ) , che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. (106) La sezione II.4 degli orientamenti recita: « [o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo »; e la sezione III.6 recita: « [o]ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri ». Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato ( 61 ) . (107) L'inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l'iscrizione al PCC o il conferimento di funzioni all'interno del partito sono comuni anche nel settore dell'alcole benzilico. (108) A titolo esemplificativo, il direttore generale di Wuhan Youji ricopre anche la carica di segretario del partito ed è stato premiato come lavoratore eccezionale per gli affari del PCC dal comitato municipale del PCC di Wuhan ( 62 ) . (109) Nella relazione annuale 2022 del gruppo Sinopec si sottolinea anche che « [l]a società sta migliorando costantemente la qualità del lavoro di edificazione del partito, potenziando lo spirito dei dipendenti, rafforzando il lavoro di ispezione e supervisione della disciplina, aiutando il consiglio di amministrazione ad attuare efficacemente varie decisioni e disposizioni e promuovendo lo sviluppo di alta qualità della società » ( 63 ) . Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinopec è il segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio operano in qualità di vicesegretari del comitato di partito ( 64 ) . Il gruppo Sinopec ha dichiarato che intende « concentrarsi sulla nuova missione e sui nuovi compiti della società in relazione al nuovo percorso, portare avanti lo spirito autorivoluzionario del partito, rafforzare la leadership e l'edificazione del partito in modo onnicomprensivo e integrato e promuovere sistematicamente una governance globale e rigorosa del partito, in modo da fornire una forte garanzia per la realizzazione di un nuovo capitolo della moderna industria petrolchimica cinese » ( 65 ) . (110) Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di Sinochem sono rispettivamente segretario e vicesegretario del comitato di partito ( 66 ) . (111) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 67 ) . La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore dell'alcole benzilico e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. 3.2.2.3.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (112) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. (113) Nel complesso il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ( 68 ) . (114) Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame. (115) Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035 ( 69 ) mira a « potenziare le industrie tradizionali, promuovere l'ottimizzazione e l'adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime quali i prodotti petrolchimici, l'acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, ampliare l'offerta di prodotti di alta qualità in settori quali l'industria leggera e il tessile, accelerare la trasformazione e il potenziamento delle imprese in settori chiave quali l'industria chimica e la fabbricazione della carta e migliorare il sistema di fabbricazione verde » ( 70 ) . (116) Secondo il quattordicesimo piano quinquennale sull'industria delle materie prime ( 71 ) , la Cina « svilupperà una serie di poli industriali nel settore petrolchimico. [...] In settori come quello petrolchimico e chimico, l'acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, [la Cina] promuoverà una serie di imprese all'avanguardia che potrebbero guidare l'ecosistema della catena industriale con una competitività di base » ( 72 ) . Inoltre nel parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell'industria petrolchimica e chimica ( 73 ) si chiede di « rafforzare le politiche settoriali e di regolamentare scientificamente le dimensioni dell'industria: [...] potenziare la capacità di approvvigionamento di polimeri di fascia alta, prodotti chimici speciali e altri prodotti » [...] nonché «[m] igliorare le politiche di sostegno: rafforzare il coordinamento delle politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione ed esportazione, in materia di energia, ecologia, ambiente, prezzi e altre politiche con le politiche industriali [e] svolgere appieno il ruolo di piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza [...]». (117) Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo di alta qualità dell'industria dei nuovi materiali mira a sviluppare l'industria a valle del prodotto in esame: « le basi industriali per i nuovi materiali di Xiantao e Qianjiang, incentrate principalmente sui materiali di supporto per i componenti di base, sfrutteranno il parco industriale per i nuovi materiali di Xiantao per sviluppare vigorosamente nuovi materiali polimerici avanzati come il benzoato di benzile ( 74 ) .» (118) Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo di alta qualità di un'industria chimica moderna ( 75 ) impone di « attuare il potenziamento e la trasformazione dei prodotti petroliferi speciali, promuovere il miglioramento dei prodotti e lo sviluppo di marchi di qualità superiore, ampliare la scala totale dei prodotti di fascia alta, migliorare ulteriormente la portata e l'efficienza delle basi di fabbricazione dei prodotti speciali con una capacità di un milione di tonnellate e accelerare la costruzione di basi di fabbricazione dei prodotti chimici con una capacità di un milione di tonnellate ; integrare e ottimizzare le risorse aromatiche, collegarsi attivamente con industrie quali la plastica e la gomma e creare una catena industriale dei prodotti di trasformazione petrolchimica che comprenda gli aromatici C2, C3, C4, C5, toluene, C8 e C9, promuovendo la trasformazione e lo sviluppo verso prodotti integrati di raffinazione, chimici e speciali ». Più specificamente, per quanto riguarda il progetto di potenziamento e trasformazione profonda del petrolio di Qianjiang, il piano mira a « sviluppare attivamente le sostanze chimiche aromatiche , [...] nonché migliorare ed estendere la catena industriale petrolchimica » ( 76 ) . (119) Hubei Greenhome Materials Technology ( 77 ) e Wuhan Youji ( 78 ) hanno entrambe sede a Hubei, e Wuhan Youji ha un'unità di produzione di alcole benzilico situata a Qianjiang ( 79 ) . (120) Hubei Greenhome Materials Technology è inoltre un'impresa nazionale «piccolo gigante» ( 80 ) . Il governo della RPC definisce le imprese «piccoli giganti» come « le nuove élite delle piccole e medie imprese cinesi attive nel settore manifatturiero, specializzate in mercati di nicchia e dotate di tecnologie all'avanguardia » e intende « aumentare il sostegno a favore di tali 'piccoli giganti' nel periodo 2024-2026, prestando particolare attenzione alle principali catene industriali, alle industrie strategiche emergenti e ad altri settori. Tali fondi saranno utilizzati per incoraggiare dette imprese ad affrontare le sfide tecnologiche, creare prodotti nuovi, sviluppare capacità di sostegno della catena industriale e aiutare le amministrazioni locali a coltivare tali 'piccoli giganti' » ( 81 ) . Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell'industria chimica ( 82 ) invita le autorità locali ad « [a]umentare la trasformazione tecnologica delle imprese esistenti, migliorare l'efficienza nell'utilizzo dell'energia e delle risorse e rafforzare la competitività essenziale delle imprese, [nonché a] istituire un meccanismo che consenta alle imprese di ritirarsi dai parchi, eliminare in maniera risoluta la capacità produttiva obsoleta, controllare in maniera rigorosa la capacità produttiva limitata e attuare politiche e misure differenziate per l'allocazione di risorse quali i terreni, l'energia elettrica e l'acqua al fine di costringere le imprese a trasformarsi e svilupparsi ». Richiede inoltre di « [a]umentare il sostegno finanziario. Rafforzare gli incentivi in materia di politica fiscale, coordinare e coinvolgere fondi speciali, sostenere le imprese chimiche nell'accelerare la trasformazione tecnologica, la trasformazione intelligente, i trasferimenti industriali, la delocalizzazione in parchi, l'eliminazione di apparecchiature obsolete ecc., nonché attuare le esenzioni fiscali applicabili alle importazioni di apparecchiature tecniche importanti, i rimborsi IVA, le politiche di ricerca e sviluppo come l'ulteriore detrazione delle spese e la compensazione delle spese assicurative per la prima serie di apparecchiature tecniche. Orientare attivamente i vari tipi di istituti finanziari e di capitale sociale affinché investano nell'industria chimica, sfruttare i vantaggi dei finanziamenti basati sulle politiche, dei finanziamenti allo sviluppo e dei finanziamenti commerciali, nonché aumentare il sostegno finanziario ai settori chiave della tecnologia chimica ». (121) Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore, nonché dei fattori produttivi a monte e dei prodotti a valle. (122) In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato. 3.2.2.4.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (123) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente. (124) Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, esercitando spesso un'influenza diretta sull'esito dei procedimenti ( 83 ) . (125) In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà dei terreni e ai relativi diritti di uso ( 84 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l'introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 85 ) . Inoltre nell'assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici ( 86 ) . (126) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore dell'alcole benzilico. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (127) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame. 3.2.2.5.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (128) In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell'esercizio dei loro diritti all'organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ( 87 ) . (129) Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 88 ) . Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. (130) Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 89 ) . Tali risultanze rivelano una distorsione dei costi salariali nella RPC. (131) Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore dell'alcole benzilico non sarebbe soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina). 3.2.2.6.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato (132) L'accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni. (133) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 90 ) che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 91 ) e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. (134) In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 92 ) . Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici. (135) I recenti sviluppi illustrano ulteriormente l'entità dell'influenza esercitata dal governo sugli istituti finanziari in Cina. Nel marzo 2025 il governo della RPC ha annunciato l'emissione di buoni del tesoro per un valore di 500 miliardi di CNY al fine di fornire un sostegno finanziario sostanziale alle principali banche, tra cui Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications e Postal Savings Bank of China. L'intervento mirava a stabilizzare tali istituti in un contesto caratterizzato dal calo della redditività e da margini di interesse netti ai minimi storici, evidenziando le misure proattive adottate dallo Stato per mantenere la stabilità economica ( 93 ) . (136) Il governo della RPC ha inoltre chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione ( 94 ) . Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» ( 95 ) . (137) Per quanto riguarda inoltre il livello di assegnazione delle risorse finanziarie, con diverse misure volte a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli investimenti privati ( 96 ) , il governo della RPC intende «aumentare le risorse di bilancio centrali per sostenere progetti di investimento privati qualificati e svolgere attivamente un ruolo di orientamento e di guida». Il governo della RPC intende anche «fare un buon uso dei nuovi strumenti finanziari strategici [e] sostenere una serie di qualificati progetti di investimento privati in settori importanti e in aree chiave» ( 97 ) . (138) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo ( 98 ) . Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 99 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. (139) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (140) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell'ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 100 ) . Recentemente i media ufficiali cinesi hanno riferito che il PCC ha invitato a «orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» ( 101 ) . Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale. (141) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (142) In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (143) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. 3.2.3. Natura sistemica delle distorsioni descritte (144) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata. (145) La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono già state descritte in dettaglio, in particolare ai considerando da 71 a 143. La Commissione ha rilevato che l'assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di alcole benzilico sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un'incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame. (146) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata. (147) Di fatto gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (148) Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario, né lo hanno fatto i produttori esportatori. 3.2.4. Paese rappresentativo 3.2.4.1.   Osservazioni generali (149) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 102 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese; — l'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo. — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (150) Come illustrato ai considerando 31 e 32, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivevano i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendevano in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base. 3.2.4.2.   Scelta del paese rappresentativo (151) In seguito alla prima nota, il produttore esportatore Qianjiang Xinyihong ha proposto il Brasile come paese rappresentativo, sulla base dell'esistenza di rendiconti finanziari prontamente disponibili che dimostrano una ragionevole redditività. Qianjiang Xinyihong ha aggiunto che i prezzi delle materie prime e dell'energia in Brasile erano meno volatili di quelli della Turchia. (152) A seguito della prima e della seconda nota, il produttore esportatore Hubei Greenhome ha contestato la scelta della Turchia come paese rappresentativo, perché i prezzi all'importazione del toluene erano gonfiati a causa dell'esistenza di un sistema di licenze per le importazioni di toluene e perché il toluene era importato quasi esclusivamente da paesi dell'UE, ciascuno dei quali era un'economia ad alto reddito. Hubei Greenhome ha aggiunto che i prezzi all'importazione del toluene erano eccessivamente elevati rispetto ad altri mercati (compresi i paesi rappresentativi proposti dalla Commissione) e pertanto inadeguati come fattore produttivo nella costruzione del valore normale per l'alcole benzilico. (153) I denuncianti hanno osservato che i prezzi all'importazione del toluene e del carbonato di sodio in Indonesia e Malaysia rispecchiano fedelmente i prezzi medi all'importazione cinesi, dato che una quota significativa proviene dalla RPC. I denuncianti hanno illustrato quanto già menzionato dalla Commissione nella prima nota, vale a dire che durante il periodo dell'inchiesta la quota cinese sul totale delle importazioni di toluene era pari al 27 % in Indonesia e al 59 % in Malaysia e la quota cinese sul totale delle importazioni di carbonato di sodio era pari al 24,8 % in Indonesia e al 24,9 % in Malaysia. (154) I denuncianti hanno inoltre sottolineato che durante il periodo dell'inchiesta la Turchia ha importato 58 288 tonnellate di toluene, mentre il Brasile ne ha importate solo 7 438. I denuncianti hanno osservato che volumi così consistenti di importazioni in Turchia garantiscono una base più rappresentativa e affidabile per stabilire i prezzi del toluene esenti da distorsioni, i quali costituiscono la quota maggiore del costo del prodotto in esame. (155) In risposta alle osservazioni dei denuncianti, Hubei Greenhome ha eccepito che l'Indonesia non dovrebbe essere esclusa come paese rappresentativo semplicemente perché il 27 % di tutte le importazioni di toluene e il 24,8 % di tutte le importazioni di carbonato di sodio provengono dalla Cina. Hubei Greenhome ha ricordato che la Commissione si affida solitamente ai prezzi all'importazione nei casi in cui il paese rappresentativo importa meno del 50 % di una determinata materia prima dalla Cina. (156) Hubei Greenhome ha inoltre contestato l'argomentazione dei denuncianti a favore della selezione della Turchia rispetto al Brasile, la quale si basa esclusivamente sulla differenza nel volume delle importazioni tra Turchia e Brasile durante il periodo dell'inchiesta. Hubei Greenhome ha accennato al fatto che l'elevato volume di importazioni in Turchia era la conseguenza della scarsa produzione interna di toluene. Secondo Hubei Greenhome, un livello inferiore di quantitativi importati (come rilevato nel caso del Brasile) non significa automaticamente che i prezzi non siano rappresentativi o che non si tratti di prezzi di mercato. (157) Per quanto riguarda le differenze nella volatilità e nel livello dei prezzi all'importazione del toluene in Turchia, da un lato, e negli altri quattro paesi proposti, dall'altro, come sostenuto da Qianjiang Xinyihong e Hubei Greenhome (cfr. considerando 151 e 152), la Commissione ha osservato che nel periodo dell'inchiesta i rispettivi prezzi all'importazione del toluene per chilogrammo dei cinque paesi proposti si collocavano di fatto in un intervallo ristretto compreso tra 5,64 CNY e 7,00 CNY. A tale riguardo la Commissione non concorda con Hubei Greenhome in merito all'asserzione secondo cui i prezzi all'importazione del toluene per la Turchia erano straordinariamente elevati rispetto ad altri mercati. Inoltre la differenza di prezzo tra la Turchia e il Brasile (7,00 rispetto a 6,57 CNY/kg, ossia appena il 6 % circa) non sembra avvalorare l'ipotesi di Hubei Greenhome secondo cui il sistema di licenze d'importazione applicabile o la presunta forte quota di origine dell'UE nelle importazioni di toluene in Turchia hanno gonfiato i prezzi. La Commissione osserva altresì che anche il Brasile ha in vigore un sistema di licenze per le importazioni e le esportazioni di toluene. L'argomentazione di Hubei Greenhome è stata pertanto respinta. (158) La Commissione osserva inoltre che, contrariamente alle importazioni in Turchia, il 99,5 % delle importazioni di toluene in Brasile proviene da un solo paese, l'Argentina. L'Argentina ha anche applicato un'imposta del 4,5 % sulle esportazioni di toluene verso altri paesi, tra cui il Brasile. (159) Per quanto riguarda la quota dei volumi delle importazioni cinesi (cfr. l'argomentazione di Hubei Greenhome di cui al considerando 156), la Commissione chiarisce che, anche se in alcuni casi una quota di tali importazioni nell'ordine del 25 % circa potrebbe non aver ostacolato l'accettazione del paese rappresentativo in questione, in generale dovrebbe essere data priorità ai paesi rappresentativi le cui importazioni di materie prime risultano esenti da distorsioni causate dalle importazioni cinesi. Nel caso di specie, poiché la Turchia non ha dichiarato importazioni di toluene dalla Cina, le dovrebbe essere data priorità rispetto ai paesi che hanno dichiarato tali importazioni. 3.2.4.3.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (160) Nella prima nota la Commissione ha spiegato che il prodotto oggetto dell'inchiesta sembra essere fabbricato soltanto negli Stati Uniti e in India, nessuno dei quali è un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC conformemente ai criteri indicati al considerando 149. La Commissione ha basato le sue ulteriori ricerche sui paesi che producono prodotti chimici organici (classificati con il codice NACE 2014). Su tale base, il Brasile, l'Indonesia, la Malaysia, il Messico e la Turchia sono stati individuati come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la fabbricazione di prodotti chimici organici. (161) Hubei Greenhome ha convenuto con la Commissione che dovrebbe essere selezionato come paese rappresentativo un paese a reddito medio-alto che importa toluene e carbonato di sodio e che i cinque paesi proposti soddisfacevano tale criterio. Entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione hanno tuttavia espresso una preferenza per la scelta del Brasile come paese rappresentativo, principalmente in considerazione del miglior posizionamento del Brasile in termini di protezione sociale e ambientale rispetto, ad esempio, alla Turchia. (162) Nella prima nota la Commissione ha spiegato che il prodotto oggetto dell'inchiesta sembra essere fabbricato soltanto in paesi che non presentano un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC conformemente ai criteri indicati al considerando 149. (163) La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe utilizzato prodotti chimici classificati con il codice NACE 2014, che comprende i produttori attivi nell'industria dei prodotti chimici organici, per stabilire un paese rappresentativo appropriato per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. 3.2.4.4.   Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo (164) Come sottolineato nella prima nota, la Commissione non è riuscita a reperire dati finanziari relativi all'anno 2024 di alcun produttore messicano attivo nell'industria dei prodotti chimici organici e che fabbrichi prodotti chimici rientranti nel codice NACE 2014. Per contro, la Commissione è riuscita a reperire tali dati per due produttori in Indonesia, un produttore in Malaysia, sei produttori in Brasile e sette produttori in Turchia. (165) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in combinazione con il fatto che la Turchia aveva dichiarato il volume di gran lunga più elevato di importazioni di toluene, per le quali inoltre non risultavano distorsioni causate dalle importazioni dalla Cina, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. (166) Nello specifico, la Commissione ha rinvenuto dati finanziari per trentotto produttori appartenenti alla stessa categoria di fabbricazione dell'alcole benzilico, ossia il codice NACE C2014 («Fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base») ( 103 ) , in Turchia. (167) La Commissione ha analizzato i dati finanziari prontamente disponibili delle trentotto società turche e ha constatato che ventisei di esse disponevano di dati incompleti e una si trovava in una situazione deficitaria. Ha pertanto preso in considerazione solo le undici società con un margine di profitto positivo. I dati finanziari relativi a questi undici produttori sono elencati nell'allegato III della seconda nota ( 104 ) . (168) Sulla base dei dati finanziari delle undici società di cui sopra, la Commissione ha stabilito un'aliquota media ponderata delle SGAV del 25,56 % e un margine di profitto dell'11,22 %. (169) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e delle undici società elencate nell'allegato III della seconda nota come produttori nel paese rappresentativo, nonché su altri elementi della nota. (170) In seguito alla seconda nota, Hubei Greenhome ha sostenuto che la Commissione dovrebbe basarsi sui rendiconti finanziari di Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (Aksa Akrilik), un produttore turco di fibre acriliche, o di Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş,), un produttore turco di prodotti petrolchimici, anziché fare affidamento sui dati di Orbis forniti nell'allegato III della seconda nota. I dati di Orbis relativi alle undici società turche non fornirebbero dettagli sulle società selezionate dalla Commissione. Hubei Greenhome ha inoltre fatto riferimento a un precedente caso antidumping in cui la Commissione ha selezionato una società al di fuori del codice NACE applicabile al produttore esportatore, qualora ciò portasse a una scelta più appropriata ( 105 ) . (171) La Commissione ha respinto tale argomentazione. I fatti alla base del caso citato da Hubei Greenhome erano diversi dal caso in esame e l'approccio adottato è conforme alle prescrizioni del regolamento di base. Come prassi generale, la Commissione ha selezionato società appropriate per determinare le SGAV e i profitti ai fini della costruzione dei valori normali sulla base di un determinato codice NACE. Non vi era alcun motivo evidente per cui la Commissione non dovesse seguire tale prassi generale nel caso di specie, basandosi sulle undici società appropriate individuate in Turchia con il codice NACE 2014. (172) Hubei Greenhome ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe escludere dalla selezione effettuata in base al codice NACE 2014 le società per le quali sono stati inclusi costi non appropriati nella voce relativa alle spese operative, ossia le SGAV. A tale riguardo ha fatto riferimento alla prima nota, in cui la Commissione aveva ignorato le società con SGAV anormalmente elevate. Nella seconda nota, Tarimsal Kimya Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi («Tarkim») è stata reinserita nell'elenco dei produttori rappresentativi dopo che la Commissione ha constatato che «tutti i tassi di SGAV e di profitto dichiarati erano ritenuti ragionevoli». Dato che le SGAV di Tarkim rappresentano oltre la metà del costo delle merci vendute, ossia quasi il doppio di tutti gli altri produttori inclusi nei dati Orbis tranne uno, la Commissione dovrebbe escludere Tarkim dall'elenco dei produttori utilizzato per valutare le SGAV. La Commissione dovrebbe fare altrettanto per Hurkimsa Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, la seconda società reinserita nel gruppo di produttori rappresentativi. Hubei Greenhome ha precisato che Tarkim gestiva una propria flotta di trasporto e presumibilmente forniva servizi di trasporto specializzati ai clienti come parte delle sue spese operative. Tali spese non dovrebbero essere incluse nelle SGAV, in quanto il valore normale costruito dovrebbe riflettere i costi a livello franco fabbrica, ossia senza i costi di trasporto. (173) In risposta all'argomentazione di cui al considerando 172, la Commissione ha sottolineato che è nella natura dei procedimenti antidumping che le considerazioni e le relative conclusioni possano mutare da una fase all'altra. Dopo aver riesaminato la selezione delle società nel paese rappresentativo scelto, la Commissione ha constatato che non vi erano motivi oggettivi per respingere le due società reinserite in considerazione del livello delle loro SGAV. Inoltre, tra le undici società elencate nella nota a piè di pagina del considerando 32, figurano società con tassi di SGAV e di profitto relativamente bassi, il che dimostra che la Commissione ha calcolato la media ponderata di tali voci sulla base di criteri oggettivi, come la classificazione secondo il codice NACE 2014. Nel riesaminare la selezione delle società nel paese rappresentativo scelto, la Commissione ha altresì constatato che i tassi composti di SGAV e di profitto di ciascuna delle undici società rientravano in intervalli normali. Infine, per questa argomentazione, Hubei Greenhome si è basata tra l'altro sull'ipotesi che i servizi di trasporto specializzati per i clienti facessero parte delle spese operative di Tarkim. Questa parte dell'argomentazione non era quindi suffragata da elementi di prova. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (174) In seguito alla seconda nota, Hubei Greenhome ha ribadito il proprio disaccordo sulla scelta della Turchia come paese rappresentativo, proponendo invece il Brasile. Hubei Greenhome ha riconosciuto che la Turchia ha dichiarato volumi delle importazioni di toluene superiori a quelli del Brasile, ma ha ritenuto che altri fattori, in particolare le prestazioni migliori del Brasile per quanto riguarda il livello di protezione sociale e ambientale, giocassero a favore di quest'ultimo. A tale riguardo ha fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, primo trattino, del regolamento di base, che prevede che, nel caso di più di un possibile paese rappresentativo, la preferenza sia accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (175) La Commissione ha ritenuto errato il ragionamento di Hubei Greenhome. Per tutti i motivi di cui al considerando 149 e seguenti, e poiché il toluene è la principale materia prima necessaria per fabbricare il prodotto in esame, la Commissione ritiene che il volume delle importazioni in ciascun paese rappresentativo sia un fattore aggiuntivo per giungere a una conclusione sulla scelta del paese rappresentativo. In effetti le importazioni pertinenti di toluene in Turchia, nessuna delle quali originaria della Cina, della Russia o di un paese non membro dell'OMC, erano più di sette volte superiori a quelle dal Brasile. Su tale base la Commissione ha confermato la scelta della Turchia rispetto al Brasile. 3.2.4.5.   Livello di protezione sociale e ambientale (176) Come spiegato in precedenza, la Commissione ha inizialmente preso in considerazione cinque potenziali paesi rappresentativi: Brasile, Indonesia, Malaysia, Messico e Turchia. Come indicato al considerando 153, l'Indonesia e la Malaysia non sono risultate paesi rappresentativi appropriati nel caso di specie, in quanto entrambe importavano volumi significativi di toluene e carbonato di sodio dalla Cina. Le importazioni totali di queste due principali materie prime sono quindi risultate soggette a distorsioni, come dimostrano i prezzi medi all'importazione, vicini al corrispondente prezzo all'importazione dalla Cina. Come spiegato al considerando 164, il Messico non è stato ritenuto un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, in quanto nessun produttore messicano di prodotti chimici classificati con il codice NACE 2014 era in possesso di dati pertinenti prontamente disponibili. Come spiegato al considerando 175, il Brasile non è stato ritenuto un paese rappresentativo appropriato in considerazione dei volumi relativamente bassi delle importazioni di toluene. Ne consegue che la Turchia era l'unico paese rappresentativo appropriato. (177) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l'unico paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.4.6.   Conclusioni (178) Alla luce dell'analisi di cui sopra, solo la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.5. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (179) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (180) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato altresì che avrebbe utilizzato i dati pubblicati dall'Istituto di statistica turco e dall'Autorità di regolamentazione del mercato dell'energia della Turchia per stabilire i costi del lavoro e quelli dell'energia esenti da distorsioni. 3.2.5.1.   Fattori produttivi (181) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi del prodotto oggetto dell'inchiesta Fattore produttivo Codici della merce Fonte dei dati che la Commissione intende utilizzare Valore (in CNY) ( 106 ) Unità di misura Materie prime Toluene 2902 30 Global Trade Atlas (GTA) ( 107 ) 7,00 Kg Carbonato di sodio 2836 20 Global Trade Atlas (GTA) 1,99 Kg Materiali di consumo ( 108 ) (cloro liquido, soda caustica liquida e chinolina) Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) [N/A] Istituto di statistica turco ( 109 ) 89,64 Ore di lavoro Energia Energia elettrica [N/A] Autorità turca di regolamentazione del mercato dell'energia ( 110 ) 0,66 kWh Gas naturale [N/A] Istituto di statistica turco 4,63 m3 Vapore [N/A] Istituto di statistica turco 501,61 ( 111 ) tonnellata Carbone 2701 12 90 Global Trade Atlas (GTA) 0,78 Kg Sottoprodotto Etere di dibenzile 2909 30 90 90 Global Trade Atlas (GTA) 12,62 Kg ( 106 ) La Commissione ha individuato alcune discrepanze tra la seconda nota e i suoi allegati. I valori corretti erano forniti originariamente negli allegati della seconda nota e nella tabella 1 di cui sopra. ( 107 ) https://connect.spglobal.com/ ( 108 ) Nella seconda nota, il cloro liquido era erroneamente menzionato con i fattori produttivi sia tra i materiali di consumo che nell'allegato I. Il cloro liquido è trattato come materiale di consumo. ( 109 ) http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => selezionare «Producer Price Index». ( 110 ) epdk.gov.tr => Press releases => selezionare «Electricity Market board decisions». ( 111 ) Nella seconda nota era presente un errore materiale nel calcolo del valore di riferimento per il vapore. Il valore di riferimento per il vapore è stato fissato a 501,61 CNY/tonnellata. (182) A seguito delle osservazioni dei denuncianti sulla seconda nota, Hubei Greenhome ha chiesto alla Commissione di utilizzare il valore di riferimento esente da distorsioni per il carbone non cokeficabile (carbone termico) utilizzato da Hubei Greenhome nel suo processo di produzione, e non il carbone bituminoso che comprende il carbone da coke utilizzato per la produzione di acciaio (e che è pertanto più costoso). La Commissione ha accolto l'argomentazione di Hubei Greenhome, in quanto questo tipo di carbone è risultato essere comunemente utilizzato per i processi di riscaldamento nella fabbricazione di prodotti chimici. (183) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato i dati verificati comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione e ha aggiunto i costi di ricerca e sviluppo per il periodo dell'inchiesta sostenuti e contabilizzati dai produttori esportatori. (184) In seguito alla seconda nota, Hubei Greenhome ha sostenuto che i costi di ricerca e sviluppo dovrebbero essere riclassificati tra le SGAV in quanto, ai sensi del diritto contabile turco, sono generalmente classificati sotto tali spese. Se la Commissione si basasse sulle SGAV di undici produttori chimici turchi per costruire il valore normale utilizzato nei calcoli del dumping dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, i costi di ricerca e sviluppo potrebbero essere potenzialmente conteggiati due volte qualora venissero riclassificati tra le spese generali di produzione. (185) La Commissione ha respinto tale asserzione per i motivi di seguito indicati. In primo luogo, le norme di diritto contabile turco presentate da Hubei Greenhome non prevedono chiaramente la contabilizzazione dei costi di ricerca e sviluppo esclusivamente a titolo delle SGAV. In secondo luogo, i dati delle undici società considerate non dettagliano i costi di ricerca e sviluppo tra le SGAV nei rendiconti finanziari disponibili. In altre parole, Hubei Greenhome non ha dimostrato che i costi di ricerca e sviluppo fossero inclusi nelle SGAV utilizzate dalla Commissione per stabilire i tassi di SGAV al fine di pervenire a importi ragionevoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Materie prime (186) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. (187) Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC e che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 112 ) . (188) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2.4 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (189) In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. (190) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione per l'approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. Lavoro (manodopera) (191) Il lavoro è un fattore produttivo che rappresenta tra l'1 % e il 2 % del costo totale di produzione. La Commissione intende utilizzare le statistiche pubblicate da TurkStat relative al costo del lavoro ( 113 ) per determinare i salari in Turchia, utilizzando le informazioni dettagliate sui salari nel settore produttivo per il 2022, per l'attività economica per il codice NACE 2014 «Fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base» in cui rientra la produzione di alcole benzilico, secondo la classificazione NACE Rev. 2. (192) Il valore medio mensile è stato debitamente adeguato per tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno, pubblicato dall'Istituto di statistica turco ( 114 ) , per adeguarlo al periodo dell'inchiesta compreso tra il 1 o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025. La tariffa oraria per il periodo dell'inchiesta ottenuta dopo l'indicizzazione ammonta a 89,64 CNY/ora. Energia elettrica (193) La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell'energia elettrica pubblicate dall'Autorità di regolamentazione del mercato dell'energia della Turchia (EMRA) ( 115 ) nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi medi dell'energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha stabilito il costo dell'energia elettrica per il periodo dell'inchiesta a 0,66 CNY/kWh. Gas naturale (194) La Commissione ha utilizzato i prezzi medi del gas naturale in m 3 rilevati dall'Istituto di statistica turco. Tali prezzi sono stati debitamente adeguati per tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione pubblicato dall'Istituto di statistica turco ( 116 ) per adattarli al periodo dell'inchiesta. Il prezzo è stato adeguato per escludere l'IVA al 18 %, in quanto il prezzo quotato è comprensivo di IVA. La Commissione ha stabilito il prezzo del gas naturale per il periodo dell'inchiesta a 4,63 CNY/m 3 . Vapore (195) La Commissione ha stabilito il valore di riferimento per il vapore sulla base del valore di riferimento calcolato per il gas naturale, considerando che l'unità per il vapore è il gigajoule (GJ). Un GJ è convertito in m 3 di gas sulla base del contenuto generalmente accettato di mmbtu (milioni di unità termiche britanniche metriche) in 1 GJ ( 117 ) e del contenuto generalmente accettato di gas naturale in 1 mmbtu ( 118 ) . Il consumo di vapore da parte dei produttori esportatori è espresso in tonnellate, per cui la Commissione ha convertito l'equivalente di 1 GJ in tonnellate ( 119 ) . La Commissione ha inoltre rilevato un errore materiale nella formula di conversione da GJ a tonnellate, che aveva determinato un prezzo di riferimento errato per il vapore nella seconda nota sui fattori produttivi, e ha pertanto inserito nel fascicolo durante il periodo di comunicazione preventiva una versione riveduta dell'allegato V della seconda nota sui fattori produttivi, correggendo l'errore. Applicando il valore di riferimento per il gas naturale, la Commissione ha stabilito un valore di riferimento di 501,61 CNY/tonnellata per il vapore, come illustrato nella tabella 1. (196) I denuncianti hanno individuato l'errore materiale nel calcolo del vapore e hanno chiesto alla Commissione di rivedere il valore di riferimento per il vapore in Turchia adottando la prassi consolidata nelle inchieste antidumping, ad esempio basandosi sulla metodologia delineata dal dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. (197) In seguito alle osservazioni dei denuncianti, Hubei Greenhome ha risposto che, qualora la Commissione decidesse di rivedere i calcoli per il valore di riferimento del vapore in Turchia, dovrebbe calcolare un valore di riferimento per il vapore prodotto a partire dal carbone, sostenendo che il suo fornitore di vapore utilizza il carbone anziché il gas naturale per la produzione di vapore. A sostegno di tale affermazione, Hubei Greenhome ha fornito un contratto relativo all'acquisto, da parte del suo fornitore di vapore, del carbone utilizzato per produrre vapore. La Commissione ha ritenuto che l'accordo di compravendita fornito non dimostrasse l'uso finale del carbone acquistato nell'ambito di tale accordo, né che il fornitore di vapore utilizzi esclusivamente carbone per la produzione del vapore venduto. In questa fase dell'inchiesta la Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione. Carbone (198) Nella prima nota, la Commissione ha stabilito un valore di riferimento di 1,01 CNY/kg per il carbone classificato con il codice merci 2701 12 . (199) In seguito alla seconda nota, Hubei Greenhome ha sostenuto che, per valorizzare il fattore di produzione del carbone, che in questo caso non è carbone da coke, la Commissione dovrebbe utilizzare il codice più specifico per il carbone effettivamente acquistato e utilizzato da Hubei Greenhome. Il carbone da coke (o «carbone metallurgico») ha un costo più elevato rispetto al carbone non cokeficabile ed è quasi esclusivamente utilizzato per la produzione di acciaio. Il carbone acquistato da Hubei Greenhome è destinato alla produzione di energia, non alla produzione di acciaio; è pertanto evidente che dovrebbe applicarsi il codice SA 2701 12 90 relativo al carbone non da coke. La Commissione ha concordato con il ragionamento di Hubei Greenhome e ha accolto l'argomentazione. (200) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni di carbone dalla Russia nel paese rappresentativo a causa di distorsioni significative. Il carbone originario della Russia è soggetto a diverse distorsioni, quali politiche di doppia tariffazione, restrizioni sulle materie prime critiche e prezzi di vendita all'esportazione scontati a seguito delle sanzioni internazionali che colpiscono le esportazioni di carbone russo ( 120 ) . Ciò è dimostrato anche dal fatto che l'80 % delle importazioni totali di carbone in Turchia è costituito da forniture dalla Russia a basso prezzo, il che conferisce alle importazioni russe una posizione dominante rispetto ad altri fornitori in Turchia, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi. Materiali di consumo (201) Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. (202) La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo rispetto al costo totale di produzione e ha applicato tale percentuale al costo di produzione ricalcolato sulla base di parametri di riferimento. Sottoprodotto (203) Nella prima nota la Commissione ha individuato cinque sottoprodotti, ossia sali industriali, epicloridrina grezza, ipoclorito di sodio, acido cloridrico ed etere di dibenzile. Sulla base delle risposte al questionario dei due produttori esportatori inseriti nel campione e data la bassa percentuale di alcuni dei sottoprodotti individuati, quali i sali industriali, l'epicloridrina grezza, l'ipoclorito di sodio e l'acido cloridrico, nel costo totale di produzione, la Commissione ha calcolato la percentuale di tali sottoprodotti nel costo totale di produzione e ha applicato tale percentuale al costo di produzione ricalcolato sulla base di valori di riferimento. (204) La Commissione ha individuato l'alcole benzilico come sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta che può essere venduto senza ulteriore trasformazione. La Commissione ha utilizzato le statistiche sulle importazioni della banca dati GTA come parametro di riferimento per l'etere di dibenzile. Ha stabilito un prezzo all'importazione esente da distorsioni di 12,62 CNY/kg per l'etere di dibenzile. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (205) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (206) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti da questi produttori. Come indicato al considerando 182, la Commissione ha incluso nelle spese generali di produzione i costi di ricerca e sviluppo attribuiti dai produttori esportatori inseriti nel campione al periodo dell'inchiesta. La percentuale ottenuta è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. (207) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2024 relativi alle undici società turche attive nel codice NACE 2014 ed elencate nella nota a piè di pagina del considerando 32, estratti da Orbis. Calcolo (208) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (209) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso delle verifiche in loco effettuate. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella tabella 1. (210) Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha valutato le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando 206 e 207. Tali valori sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari delle undici società elencate al considerando 203. (211) La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione, come spiegato al considerando 210, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni. (212) Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha aggiunto la media ponderata delle SGAV e dei profitti delle undici società elencate al considerando 203. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 25,56 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all'11,22 %. Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 3.3. Prezzo all'esportazione (213) Poiché tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.4. Confronto (214) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. (215) Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (216) Come spiegato al punto 3.2, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione unitamente agli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. (217) La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da alcuno dei produttori esportatori inseriti nel campione. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione (218) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori. (219) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e commissioni. 3.5. Margini di dumping (220) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (221) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio Hubei Greenhome Materials Technology, Inc. 71,2  % Qianjiang Xinyihong Organic Chemical Co., Ltd. 52,6  % (222) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione. (223) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 66,8 %. (224) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. (225) A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione è il volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell'Unione dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta, stabilito in base alle statistiche sulle importazioni tratte da Eurostat per il codice NC di cui al considerando 23. (226) Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il 90 % circa delle importazioni totali durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato. (227) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio Hubei Greenhome Materials Technology, Inc. 71,2  % Qianjiang Xinyihong Organic Chemical Co., Ltd. 52,6  % Altre società che hanno collaborato: — Chongqing Zoteq Aroma Chemical Co.,Ltd, — Hubei Kelin Bolun New Materials Co., Ltd, — Tianjin Dacals Chemical Co., Ltd. 66,8  % Tutte le altre importazioni originarie della RPC 71,2  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (228) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da tre produttori appartenenti a due gruppi distinti nell'Unione. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (229) Poiché l'industria dell'Unione è costituita da due gruppi di società, le cifre riportate in questa sezione e nella successiva sono espresse in intervalli di valori per motivi di riservatezza. (230) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a [31 000 — 33 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base delle risposte ai questionari fornite dai due produttori dell'Unione inseriti nel campione e della risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. Come indicato al considerando 7, i due produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 95 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. 4.1.1. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione (231) Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi. (232) La Commissione ha constatato che una parte minore della produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione era destinata a un uso vincolato. Ciò riguardava circa l'[1-2,5] % della produzione dell'Unione e un unico produttore. Il prodotto era semplicemente trasferito (senza fattura) e/o consegnato a prezzi di trasferimento, nell'ambito della stessa società o dello stesso gruppo di società per essere ulteriormente trasformato a valle. (233) La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita sul mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. (234) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata al prodotto e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero. (235) La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base di dati relativi al mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione; quota di mercato; crescita; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito; e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione. (236) Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione. Questi sono: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall'intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero. 4.2. Consumo dell'Unione (237) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il mercato libero e quello vincolato. Il mercato libero è stato stabilito sulla base del volume di vendite dell'industria dell'Unione a parti indipendenti sul mercato dell'Unione, con l'aggiunta delle importazioni da tutti i paesi terzi, come rilevato da Eurostat. Il mercato vincolato riflette le operazioni vincolate dichiarate dall'industria dell'Unione. (238) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell'Unione (in tonnellate) 2022 2023 2024 PI Consumo totale dell'Unione [30 500 -32 500 ] [29 500 -31 500 ] [30 500 -32 500 ] [31 000 -33 000 ] Indice 100 95 100 102 Mercato vincolato [500 -700 ] [500 -700 ] [500 -700 ] [500 -700 ] Indice 100 88 93 91 Mercato libero [30 000 -32 000 ] [29 000 -31 000 ] [30 000 -32 000 ] [30 500 -32 500 ] Indice 100 95 100 102 Fonte: risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici, risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ed Eurostat. (239) Nel complesso, il consumo dell'Unione è rimasto stabile. Dopo un calo nel 2023, ha registrato una ripresa. Alla fine del periodo in esame era superiore del 2 % rispetto al 2022. (240) Il mercato vincolato riguardava l'uso vincolato per la produzione di miscele destinate ad applicazioni per la cura della persona. Esso rappresentava una quota minore della produzione dell'Unione ed è rimasto stabile per tutto il periodo in esame. (241) Per quanto riguarda il mercato libero, nel 2023 si sono registrate cifre insolitamente basse dovute a problemi di approvvigionamento riscontrati da un produttore dell'Unione per cause di forza maggiore, nonché a una domanda dell'Unione temporaneamente più debole a causa di un generale ridimensionamento delle scorte da parte dei clienti in tale anno ( 121 ) . Per il resto, il consumo del mercato libero nell'Unione è stato relativamente stabile. Ha registrato una lieve crescita nella seconda metà del periodo in esame, fino a raggiungere [30 500-32 500] tonnellate nel periodo dell'inchiesta. 4.3. Importazioni dal paese interessato 1.1.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (242) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base ai volumi importati rispetto al consumo dell'Unione nel libero mercato come da tabella 2. (243) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantitativo delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato (in %) 2022 2023 2024 PI Quantitativo delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate) 5 059 9 246 10 611 13 067 Indice 100 183 210 258 Quota di mercato (in %) [15 -20 ] [30 -35 ] [32 -37 ] [39 -53 ] Fonte: Eurostat (tonnellate). (244) Le importazioni dal paese interessato sono aumentate in misura significativa nel periodo in esame, passando da 5 059 tonnellate nel 2022 a 13 067 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Si tratta di un aumento del 158 %. (245) Analogamente, la quota di mercato delle importazioni cinesi è più che raddoppiata, passando da circa il [15-20] % nel 2022 al [39-53] % nel periodo dell'inchiesta. 4.4. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (246) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione e dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (247) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata) 2022 2023 2024 PI Paese interessato 2 737 1 846 1 690 1 444 Indice 100 67 62 53 Fonte: Eurostat. (248) I prezzi all'importazione dal paese interessato sono diminuiti nel periodo in esame, passando da 2 737 EUR/tonnellata nel 2022 a 1 444 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta. La flessione di quasi EUR 900/tonnellata tra il 2022 e il 2023 può essere in parte attribuita al calo dei prezzi del trasporto marittimo, che nel 2022 avevano raggiunto i massimi storici, verso livelli più normalizzati nel 2023. I prezzi delle importazioni cinesi hanno tuttavia continuato a diminuire nel 2024 (nonostante l'impennata dei costi del trasporto marittimo a livello mondiale in tale anno ( 122 ) ) e nel periodo dell'inchiesta. (249) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando: (1) la media ponderata dei prezzi di vendita delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. e (2) la media ponderata dei prezzi di vendita corrispondenti praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica. (250) Il confronto dei prezzi è stato effettuato dopo aver dedotto le riduzioni e gli sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Esso indicava un margine di undercutting medio ponderato superiore al 18 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell'Unione. Il 100 % dei volumi importati è risultato oggetto di undercutting. 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.5.1. Osservazioni generali (251) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (252) Come indicato al considerando 7, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. (253) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al relativo questionario. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. (254) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (255) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (256) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2022 2023 2024 PI Quantitativo di produzione (in tonnellate) [37 500 -39 500 ] [30 000 -32 000 ] [34 000 -36 000 ] [31 000 -33 000 ] Indice 100 78 91 82 Capacità produttiva (in tonnellate) [50 000 -58 000 ] [50 000 -58 000 ] 49 000 -57 000 ] [50 000 -58 000 ] Indice 100 100 100 100 Utilizzo degli impianti (in %) 79 61 72 65 Indice 100 78 91 82 Fonte: risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. (257) Tra il 2022 e il 2023 la produzione dell'Unione è diminuita del [20-30] %, passando da [37 500-39 500] tonnellate a [31 000-33 000] tonnellate. Nel periodo in esame, la produzione ha raggiunto il punto più basso nel 2023. Ciò è avvenuto in gran parte a causa di un evento di forza maggiore verificatosi in quell'anno in relazione alla fornitura di cloro a un produttore dell'Unione, che ha costretto la società a ridurre la sua produzione. (258) La capacità produttiva è rimasta relativamente stabile in tutto il periodo. Il numero di giorni di fermo impianto ha determinato alcune fluttuazioni della capacità produttiva effettiva. Tuttavia la capacità nominale non ha subito alcuna variazione nel corso del periodo. (259) L'utilizzo degli impianti è un importante indicatore di pregiudizio per un produttore di materie prime. Durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è diminuito complessivamente, passando dal [75-85] % nel 2022 al [65-75] % alla fine del periodo dell'inchiesta. Sebbene sembri essere migliorato tra il 2023 e il 2024, tale miglioramento riflette in realtà la fine dell'incidente di forza maggiore verificatosi nel 2023 di cui al considerando 257. 4.5.2.2.   Quantitativi di vendita e quota di mercato (260) Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Quantitativo delle vendite e quota di mercato 2022 2023 2024 PI Quantitativo totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate) 20 000 -25 000 18 000 -23 000 20 000 -25 000 17 000 -22 000 Indice 100 82 89 79 Mercato vincolato 500 -700 500 -700 500 -700 500 -700 Indice 100 88 93 91 Vendite sul mercato libero 20 000 -25 000 18 000 -23 000 20 000 -25 000 17 000 -22 000 Indice 100 82 89 79 Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (in %) [65 -75 ] [60 -70 ] [60 -70 ] [50 -60 ] Fonte: risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. (261) Le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite di circa il 20 %, passando da [20 000-25 000] tonnellate nel 2022 a [17 000-22 000] tonnellate nel periodo dell'inchiesta, nonostante la lieve crescita del consumo dell'Unione. Il calo delle vendite nel 2023 è stato in parte dovuto a un evento di forza maggiore verificatosi in quell'anno in relazione alla fornitura di cloro al principale produttore dell'Unione, che ha costretto la società a ridurre la sua produzione. (262) Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di circa 17 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. 4.5.2.3.   Crescita (263) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita. Nel periodo dell'inchiesta, nonostante un lieve aumento del consumo dell'Unione, l'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato, ha registrato una diminuzione della produzione e dell'utilizzo degli impianti di produzione e ha perso potere contrattuale, venendo a trovarsi in una posizione peggiore rispetto al 2022. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (264) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2022 2023 2024 PI Numero di dipendenti [100 -120 ] [100 -120 ] [100 -120 ] [100 -120 ] Indice 100 97 102 92 Produttività (in unità/dipendente) [300 -400 ] [250 -350 ] [250 -350 ] [250 -350 ] Indice 100 80 89 89 Fonte: risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. (265) I livelli di occupazione sono rimasti relativamente stabili, con una modesta perdita di posti di lavoro alla fine del periodo dell'inchiesta (–8 %). (266) A fronte di un calo dei volumi di produzione superiore alla diminuzione dei livelli occupazionali, la produttività è scesa da [300-400] tonnellate/dipendente nel 2022 a [250-350] tonnellate/dipendente nel periodo dell'inchiesta. 4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (267) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. (268) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (269) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario 2022 2023 2024 PI Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato libero (in EUR/tonnellata) [2 500 -3 000 ] [2 000 -2 400 ] [1 800 -2 200 ] [1 600 -2 000 ] Indice 100 80 74 66 Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata) [2 400 -2 900 ] [2 400 -2 900 ] [2 100 -2 600 ] [2 100 -2 600 ] Indice 100 98 84 84 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (270) I prezzi di vendita dell'Unione sul mercato libero dell'Unione sono diminuiti di oltre il 30 %, passando da [2 500-3 000] EUR/tonnellata nel 2022 a [1 600-2 000] EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta, nel tentativo di non perdere clienti in un contesto caratterizzato da un aumento delle importazioni cinesi a prezzi decrescenti. I prezzi di vendita unitari sono risultati inferiori al costo di produzione unitario durante l'intero periodo in esame. A partire dal 2023 il divario tra i prezzi medi dei produttori dell'Unione e i prezzi delle importazioni cinesi è stato significativo, raggiungendo il massimo nel periodo dell'inchiesta. (271) Il costo di produzione unitario è diminuito del 16 %, passando da [2 400-2 900] EUR/tonnellata nel 2022 a [2 100-2 600] EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta. Ciò è stato il risultato di una normalizzazione dei prezzi dell'energia (ai massimi storici nel 2022) e dei programmi di riduzione dei costi, in particolare all'interno di un produttore dell'Unione che si trovava in difficoltà finanziarie. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (272) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2022 2023 2024 PI Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) [100 000 -115 000 ] [95 000 -105 000 ] [90 000 -105 000 ] [95 000 -110 000 ] Indice 100 90 90 95 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (273) Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è variato nel corso del periodo in esame, in parte a causa dei cambiamenti nella base di manodopera derivanti dalle nuove assunzioni e dall'adempimento degli impegni di indicizzazione salariale. Il costo del lavoro per dipendente è stato relativamente elevato nel 2022 a causa di un premio pagato ai dipendenti da uno dei produttori inseriti nel campione in quell'anno. 4.5.3.3.   Scorte (274) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2022 2023 2024 PI Scorte finali (in tonnellate) [1 200 -1 900 ] [1 700 -2 000 ] [1 200 -1 600 ] [900 -1 300 ] Indice 100 107 86 61 Scorte finali in percentuale della produzione 5 7 5 4 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (275) Le scorte finali sono diminuite del 39 % nel periodo in esame. Le scorte in percentuale della produzione hanno oscillato dal 7 % nel 2023, quando il divario tra i prezzi dell'Unione e quelli cinesi ha iniziato ad ampliarsi, al 4 % nel periodo dell'inchiesta. Il deterioramento della situazione dei produttori dell'Unione ha portato ad azioni volte a ridurre il capitale circolante nel periodo dell'inchiesta. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (276) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2022 2023 2024 PI Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) [0 -10 ] [–17  - –21 ] [–13  - –6 ] [–20  - –15 ] Flusso di cassa (in EUR) [2 000 000 ] - [5 000 000 ] [–13 000 000 ] - –10 000 000 ] [–8 000 000 ] - [–5 000 000 ] [–13 000 000  - [–10 000 000 ] Indice 100 – 617 – 376 – 631 Investimenti (in EUR) 1 500 000 - 3 500 000 1 000 000 - 3 000 000 800 000 -1 800 000 1 000 000 -3 000 000 Investimenti — Indice 100 65 49 72 Utile sul capitale investito (in %) 2 –60 –45 –66 Indice 100 –2 668 –2 031 –2 947 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (277) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Il 2022 è stato un anno eccezionale, caratterizzato da prezzi elevati delle materie prime e dell'energia e dalle perturbazioni conseguenti alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina in tale anno. Tuttavia è stato l'unico anno del periodo in esame in cui i produttori dell'Unione hanno realizzato profitti, grazie ai volumi e ai prezzi contrattati e alla minore presenza di importazioni cinesi a prezzi più equi. La redditività è passata da positiva nel 2022 a negativa l'anno successivo ed è stata caratterizzata da perdite estremamente elevate, a seguito dell'evoluzione dei prezzi di vendita medi e dei costi di produzione dell'industria dell'Unione di cui ai considerando 270 e 271, del minore utilizzo degli impianti e di una minore produzione a copertura dei costi fissi. (278) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante tutto il periodo in esame l'andamento del flusso di cassa netto ha registrato un andamento negativo e ha seguito da vicino l'andamento della redditività e le oscillazioni nei livelli delle scorte. A partire dal 2023 il flusso di cassa netto disponibile è diventato insufficiente persino per la manutenzione e la sostituzione dei macchinari negli impianti. (279) A parte un ulteriore investimento significativo derivante da una decisione presa già nel 2018, l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti limitati nel periodo in esame, anche se investimenti continui in un impianto chimico sono essenziali per la sopravvivenza a lungo termine e per il rispetto delle prescrizioni normative. Questi pochi investimenti si sono concentrati sulla riduzione del consumo energetico, sulla razionalizzazione e sugli incrementi dell'efficienza. (280) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha registrato un andamento negativo che riflette le tendenze precedentemente descritte per la redditività e il flusso di cassa. (281) La capacità dei produttori dell'Unione inseriti nel campione di ottenere capitale è stata ostacolata dal calo della redditività e del flusso di cassa. Uno di essi si trovava in gravi difficoltà finanziarie ( 123 ) . 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (282) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato una diminuzione dei prezzi di vendita (- 34 %) che, unitamente all'elevato costo di produzione, ha causato la trasformazione del basso livello di profitto del nel 2022 in perdite nel 2023, nel 2024 e nel periodo dell'inchiesta. Questa tendenza si è tradotta in sostanziali cali del flusso di cassa, dell'utile sul capitale investito e dei livelli di investimento. Nonostante un consumo dell'Unione sano e stabile, sono state osservate tendenze negative significative anche in indicatori di volume quali la produzione, diminuita del 18 %, il volume delle vendite, diminuito del 21 %, e la quota di mercato, passata dal [65-75] % nel 2022 al [50-60] % nel periodo dell'inchiesta. Inoltre i livelli di utilizzo degli impianti si sono ridotti fino a raggiungere livelli insostenibili, troppo bassi per consentire a un produttore di prodotti chimici di base di recuperare i costi pertinenti. Questi sviluppi hanno lasciato l'industria dell'Unione in una situazione pregiudizievole. Si è registrata una perdita di posti di lavoro nell'Unione. Nessuno degli indicatori esaminati ha mostrato un andamento positivo. (283) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (284) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: gli effetti delle importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e le oscillazioni nei prezzi dei fattori materiali di produzione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (285) Nel periodo in esame si è registrato un netto e costante superamento del mercato dell'UE in crescita da parte dei volumi importati dalla Cina, come illustrato nella tabella 3. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha perso importanti volumi di vendita e quote di mercato, mentre altre fonti di approvvigionamento (ossia le importazioni non cinesi) si sono gradualmente esaurite. (286) Nel 2022 le importazioni cinesi hanno raggiunto prezzi vicini a quelli dell'industria dell'Unione. A partire dal 2023 gli esportatori cinesi hanno venduto costantemente a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. I prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame. (287) Le importazioni dalla Cina nell'Unione hanno esercitato una forte pressione sui prezzi e sui volumi sul mercato dell'UE, il che spiega il calo dei prezzi dell'industria dell'Unione (scesi al di sotto del costo di produzione). In effetti, trattandosi di un prodotto di base, la concorrenza sul mercato dell'alcole benzilico è estremamente sensibile al prezzo e i clienti sono propensi a passare a fornitori alternativi in risposta a minime variazioni di prezzo. (288) L'undercutting è significativo se si considera la natura sensibile al prezzo di un prodotto di base omogeneo e intercambiabile come l'alcole benzilico. Ciò ha comportato una forte contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione. (289) La riduzione delle opportunità di vendita ha compromesso la capacità dei produttori dell'Unione di operare in modo efficiente. L'utilizzo degli impianti da parte dei produttori dell'Unione è diventato tutt'altro che ottimale. Il sottoutilizzo della capacità produttiva nel 2023, nel 2024 e nel periodo dell'inchiesta ha intensificato le perdite finanziarie dell'industria dell'Unione. Con importanti costi di produzione ripartiti su una produzione inferiore, i costi unitari sono aumentati notevolmente, aggravando il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (290) Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi Paese 2022 2023 2024 PI India Quantitativo (in tonnellate) 3 049 1 498 230 646 Indice 100 49 8 21 Quota di mercato (in %) [8 -11 ] [3 -7 ] [0 -4 ] [0 -4 ] Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 2 367 1 887 2 848 1 599 Indice 100 80 120 68 Altri paesi terzi Quantitativo (in tonnellate) 804 556 674 624 Indice 100 69 84 78 Quota di mercato (in %) [1 -4 ] [0 -3 ] [1 -4 ] [0 -3 ] Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 6 072 6 902 6 635 6 477 Indice 100 114 109 107 Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato Quantitativo (in tonnellate) 3 853 2 054 904 1 270 Indice 100 53 23 33 Quota di mercato (in %) [9 -13 ] [6 -10 ] [2 -5 ] [3 -5 ] Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 3 141 3 245 5 671 3 994 Indice 100 103 181 127 Fonte: Eurostat. (291) La Cina ha rappresentato costantemente la stragrande maggioranza delle importazioni nell'Unione. Nel periodo dell'inchiesta la sua quota di importazioni era salita al 91 % del totale. Le importazioni da altri paesi terzi erano limitate in termini di volume e provenivano principalmente dall'India, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. A tale riguardo, dall'inchiesta è emerso che le importazioni da determinate origini erano rivendite nella misura in cui tali importazioni provenivano da paesi privi di una produzione commerciale di alcole benzilico (ad esempio dal Regno Unito o dalla Norvegia). (292) Le importazioni da tutti gli altri paesi terzi (esclusa la Cina) rappresentavano una quota di mercato del 12,3 % nel 2022 e appena il 4 % nel periodo dell'inchiesta. (293) Nel complesso, le importazioni da tutti gli altri paesi terzi sono state più costose di quelle dal paese interessato. L'India, il principale paese terzo esportatore nell'Unione dopo la Cina, ha registrato prezzi all'importazione nell'Unione più elevati rispetto alla Cina durante il periodo in esame (ad eccezione del 2022). Sebbene i prezzi all'importazione dall'India fossero inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta, il loro volume e la loro quota di mercato sono risultati contenuti. (294) La Commissione ha pertanto concluso che, nel complesso, le importazioni da altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione (295) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione 2022 2023 2024 PI Volume delle esportazioni ad acquirenti collegati e indipendenti (tonnellate) [6 000 -17 000 ] [5 000 -12 000 ] [5 000 -16 000 ] [4 000 -14 000 ] Indice 100 68 93 79 Prezzo medio per le vendite ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata) [2 600 -2 900 ] [2 300 -2 500 ] [1 900 -2 100 ] [1 900 -2 100 ] Indice 100 85 73 70 Fonte: risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici, risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione (EUR/tonnellata). (296) I produttori dell'Unione e molti dei loro clienti operano su scala mondiale; pertanto le esportazioni rappresentano una quota significativa della produzione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. (297) Nel periodo in esame il prezzo medio delle vendite all'esportazione si è ridotto. I prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione hanno subito fluttuazioni in funzione della domanda e dell'offerta e delle condizioni di mercato prevalenti nelle destinazioni e nel mix di prodotti, dovendo al contempo far fronte a una concorrenza agguerrita da parte dei prodotti cinesi. (298) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il conseguente pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione, riconosciuto nella sezione 5.1. 5.2.3. Fluttuazione dei prezzi dei fattori materiali di produzione (299) Il costo di produzione dell'alcole benzilico è determinato soprattutto dal prezzo della principale materia prima, il toluene. I costi dell'energia, pur avendo un'incidenza inferiore rispetto al toluene, costituiscono comunque una quota significativa del costo di produzione complessivo. In seguito all'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, i prezzi dell'energia sono aumentati considerevolmente, con un conseguente aumento del costo di produzione nella prima parte del periodo in esame. (300) L'evoluzione dei prezzi del gas/dell'energia e dei fattori produttivi nel periodo in esame non ha potuto spiegare la massiccia contrazione dei profitti in questo caso, in quanto nel 2022, quando i prezzi del gas/dell'energia e i fattori produttivi avevano subito un'impennata, l'industria dell'Unione era redditizia. L'industria dell'Unione ha iniziato a registrare perdite in un momento in cui i prezzi del gas/dell'energia si erano normalizzati ed erano state attuate iniziative di risparmio sui costi. (301) La Commissione ha pertanto concluso che la fluttuazione dei prezzi delle principali materie prime e dell'energia non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. In condizioni di parità, i produttori dell'Unione avrebbero dovuto essere in grado di aumentare i prezzi di vendita a un livello sostenibile/redditizio, cosa che non è avvenuta. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (302) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Sebbene l'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione possa avervi contribuito, tale fattore non attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. 6. LIVELLO DELLE MISURE (303) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. 6.1. Margine di pregiudizio (304) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. (305) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (306) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto di base in grado di coprire tutti i costi in condizioni di concorrenza normali sulla base della redditività ottenuta dal produttore dell'Unione per il quale erano disponibili i dati. Il margine di profitto è stato stabilito al 15,8 %. Si tratta del livello di redditività ottenuto dal produttore dell'Unione nel 2018, l'anno più recente in cui la redditività dell'industria dell'Unione non è stata influenzata dalle importazioni a basso prezzo dal paese oggetto dell'inchiesta. (307) Un produttore dell'Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, R&S e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato i motivi per cui un investimento a monte era stato avviato e successivamente abbandonato. Le argomentazioni state ritenute giustificate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall'industria dell'Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era inferiore all'1 %. (308) Per la parte interessata, tale percentuale è stata aggiunta al profitto di base del 15,8 % indicato al considerando 306, determinando un profitto di riferimento del [15,9-16,5] %. (309) Su tale base, il prezzo non pregiudizievole per tonnellata è pari a [2 350-2 950] EUR; tale importo è ottenuto applicando il suddetto margine di profitto del [15,9-16,5] % al costo di produzione sostenuto dal produttore dell'Unione inserito nel campione durante il periodo dell'inchiesta. (310) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova forniti unitamente alla risposta al questionario, per una società la Commissione ha stabilito un costo supplementare di [25-80] EUR/tonnellata per i costi indiretti del CO 2 . Questa differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 309. (311) Su detta base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di [2 375-2 995] EUR/tonnellata per il prodotto simile dell'industria dell'Unione, applicando il profitto di base del 15,8 % a un produttore dell'Unione inserito nel campione e il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 308) al costo di produzione del secondo produttore dell'Unione inserito nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, di cui al considerando precedente, riguardano esclusivamente il secondo produttore dell'Unione inserito nel campione. (312) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione. (313) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. considerando da 222 a 227). Società Margine di dumping (in %) Margine di underselling (in %) Hubei Greenhome Materials Technology, Inc. 71,2 93,4 Qianjiang Xinyihong Organic Chemical Co., Ltd. 52,6 97,9 Chongqing Zoteq Aroma Chemical Co.,Ltd 66,8 94,5 Hubei Kelin Bolun New Materials Co., Ltd, 66,8 94,5 Tianjin Dacals Chemical Co., Ltd. 66,8 94,5 Tutte le altre importazioni originarie della RPC 71,2 97,9 (314) Nel presente caso il denunciante ha rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse superiore al loro margine di pregiudizio. 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione (315) Come spiegato nell'avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nell'inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. (316) Tuttavia, dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto. (317) In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l'importo dei dazi provvisori in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. 7. INTERESSE DELL'UNIONE (318) Avendo deciso di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori. 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione (319) Nell'Unione vi sono tre società appartenenti a due gruppi che producono alcole benzilico e impiegano direttamente [100-120] persone. Gli impianti sono ubicati in Germania e nei Paesi Bassi. Tutti i produttori dell'Unione hanno collaborato all'inchiesta e sono favorevoli all'istituzione di misure. (320) Tenendo presente la risultanza sull'esistenza di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione di cui alla sezione 4.6 del presente regolamento, l'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di migliorare la propria redditività avvicinandosi a livelli sostenibili, di aumentare gli investimenti e di riguadagnare così una posizione competitiva sul mercato dell'Unione. L'industria dell'Unione sarebbe inoltre in grado di recuperare la quota di mercato perduta, aumentando i volumi di produzione e di vendita sul mercato dell'Unione. La situazione di pregiudizio dei produttori dell'Unione minaccia la loro capacità di continuare a produrre alcole benzilico nell'Unione sia per l'uso vincolato (volumi limitati) che per l'uso sul libero mercato. (321) L'assenza di misure potrebbe avere ulteriori effetti negativi e significativi sull'industria dell'Unione. La dipendenza dal prodotto varia a seconda del sito, ma, dato il livello di integrazione e i collegamenti tra le fasi di produzione, i problemi in una fase del processo produttivo potrebbero compromettere la redditività dell'intero impianto. L'esistenza di uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è già seriamente minacciata ( 124 ) e la prosecuzione della produzione di alcole benzilico nell'Unione è a rischio qualora non vengano istituite misure e non venga arrestato il declino della redditività dell'industria. Ciò rappresenterebbe una perdita irreversibile di capacità industriale, conoscenze e posti di lavoro qualificati. (322) L'istituzione di misure in relazione all'alcole benzilico proveniente dal paese interessato è pertanto chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (323) Il prodotto in esame è importato nell'Unione principalmente da utilizzatori, ma anche da alcuni distributori. Pochi distributori si sono manifestati, sebbene nessuno abbia risposto al questionario. Gadot Belgium B.V., che offre soluzioni di gestione della catena del valore del settore chimico, ha accolto con favore l'inchiesta. (324) Un importatore indipendente, Fenchem Biochemie GmbH, ha presentato una risposta incompleta al questionario e ha successivamente interrotto la collaborazione. Le carenze nella risposta non hanno consentito di trarre conclusioni sugli (eventuali) effetti delle misure sulla sua attività. (325) L'inchiesta non ha rilevato conseguenze negative sugli importatori indipendenti dell'Unione che possano superare l'impatto positivo dell'istituzione di misure sull'industria dell'Unione. La Commissione ha concluso che gli importatori dell'Unione dovrebbero continuare a poter importare alcole benzilico dalla Cina, in quanto l'obiettivo dell'inchiesta non era quello di bloccare le importazioni dalla Cina, bensì di elevarne i prezzi a livelli non oggetto di dumping. 7.3. Interesse degli utilizzatori (326) Un utilizzatore ha risposto al questionario opponendosi all'istituzione di misure. La parte ha osservato che la sua affiliata austriaca utilizza l'alcole benzilico come materia prima essenziale nella produzione di varie resine. La parte ha previsto un aumento significativo del costo dell'alcole benzilico a causa delle misure antidumping e del conseguente adeguamento al rialzo dei prezzi da parte dei fornitori dell'Unione, dovuto alla diminuzione della pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni. Ciò comporterebbe uno spostamento verso resine importate, prodotte con alcole benzilico a basso costo al di fuori dell'Unione. I produttori di resine nell'Unione subirebbero pertanto un duplice impatto: un aumento dei costi dei fattori produttivi e una maggiore concorrenza da parte di importazioni più competitive in termini di costi, risultante da un trasferimento dello squilibrio competitivo a un livello più a valle della catena del valore. La parte ha sostenuto che qualsiasi ulteriore aumento dei costi delle materie prime ne eroderebbe la competitività e minaccerebbe la redditività e, in alcuni casi, la sostenibilità dei suoi prodotti a valle. (327) La risposta al questionario di questo piccolo utilizzatore, che rappresenta meno dell'1 % delle importazioni dalla Cina, non indica che un aumento del prezzo di acquisto dell'alcole benzilico avrebbe un impatto sostanziale sulle sue attività. Per una parte dei suoi prodotti, i costi dell'alcole benzilico rappresentano una quota variabile dei costi dei prodotti finali (ossia tra l'1 % e il 20 %, a seconda dei prodotti). Le (potenziali) implicazioni in termini di costi per prodotti specifici dell'utilizzatore che ha collaborato non sono risultate tali da giustificare la rinuncia all'imposizione di dazi che tuteleranno i produttori di alcole benzilico dell'Unione, i quali subiscono in modo dimostrabile una concorrenza sleale. La Commissione ha inoltre rilevato che le misure antidumping non sono intese a conferire un vantaggio ai produttori dell'UE. Esse mirano a porre fine ad alcune pratiche commerciali illecite e sleali che hanno distorto le condizioni di mercato e arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. (328) Nel complesso, l'inchiesta non ha rilevato conseguenze negative sugli utilizzatori dell'Unione che possano superare l'impatto positivo dell'istituzione di misure sull'industria dell'Unione. Al contrario, le misure garantirebbero l'approvvigionamento locale ed eviterebbero la dipendenza dalle importazioni cinesi. Una tale dipendenza potrebbe avere effetti devastanti in caso, ad esempio, di cambiamenti nelle misure strategiche o di problemi logistici che colpissero le importazioni cinesi. 7.4. Interesse dei fornitori (329) Nessun fornitore (o nessuna associazione che ne rappresenti gli interessi) ha risposto al questionario. (330) La Commissione ha tuttavia ritenuto che le misure sarebbero vantaggiose per i fornitori dell'Unione, in quanto si garantirebbe la domanda locale di materie prime quali toluene e cloro. Il mantenimento degli impianti di produzione di alcole benzilico nell'Unione sosterrà le imprese locali che forniscono servizi (ai produttori dell'Unione) quali manutenzione, pezzi ricambi e macchinari. 7.5. Conclusioni sull'interesse dell'Unione (331) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di alcole benzilico originario del paese interessato. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (332) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. (333) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcole benzilico originario della RPC conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. (334) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio (in %) Hubei Greenhome Materials Technology, Inc. 71,2 Qianjiang Xinyihong Organic Chemical Co., Ltd. 52,6 Chongqing Zoteq Aroma Chemical Co.,Ltd 66,8 Hubei Kelin Bolun New Materials Co., Ltd, 66,8 Tianjin Dacals Chemical Co., Ltd. 66,8 Tutte le altre importazioni originarie della RPC 71,2 (335) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (336) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (337) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (338) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere la o le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (339) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (340) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. (341) In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (342) Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio e sicurezza economica. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (343) Qianjiang Xinyihong ha affermato che il calcolo del valore di riferimento per i sottoprodotti aumentava erroneamente il costo di produzione, determinando così un valore normale più elevato. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha rivisto i calcoli di conseguenza. (344) Hubei Greenhome ha rilevato un errore materiale relativo ai costi di movimentazione e ausiliari, come indicato nell'elenco delle operazioni sottostanti delle vendite all'esportazione. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha rivisto i calcoli di conseguenza. (345) Al fine di garantire un monitoraggio efficace delle importazioni del prodotto a monte diretto dell'alcole benzilico, ossia il cloruro di benzile, attualmente classificato, tra gli altri prodotti, con il codice NC 2903 99 80 , la Commissione ritiene opportuno introdurre un codice TARIC specifico a fini di monitoraggio. Questa misura consentirà alla Commissione di raccogliere statistiche accurate e dettagliate sui flussi commerciali, valutare le tendenze del mercato e individuare qualsiasi potenziale elusione delle misure di difesa commerciale. L'introduzione di questo codice TARIC ha esclusivamente finalità di monitoraggio e in questa fase non impone dazi o restrizioni supplementari sulle importazioni. (346) Il codice TARIC specifico dovrebbe essere strutturato in modo da distinguere l'alcole benzilico dagli altri prodotti rientranti nella stessa voce NC, garantendo una raccolta precisa dei dati. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i dati raccolti nell'ambito di tale codice per determinare se siano giustificate ulteriori azioni, come l'apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni. 11. DISPOSIZIONI FINALI (347) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (348) Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole benzilico (noto anche come fenilmetanolo, benzene-metanolo, fenilcarbinolo e idrossitoluene), un alcole aromatico, attualmente classificato con il codice NC 2906 21 00 , solitamente classificato con il numero CUS 0011660-9 e il numero CAS RN 100-51-6, e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio (in %) Codice addizionale TARIC Hubei Greenhome Materials Technology, Inc. 71,2 88FF Qianjiang Xinyihong Organic Chemical Co., Ltd. 52,6 88FG Chongqing Zoteq Aroma Chemical Co.,Ltd 66,8 88FH Hubei Kelin Bolun New Materials Co., Ltd, 66,8 88FI Tianjin Dacals Chemical Co., Ltd. 66,8 88FJ Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 71,2 8999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il volume in tonnellate di alcole benzilico venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Ai fini del monitoraggio delle importazioni del prodotto a monte diretto dell'alcole benzilico, ossia il cloruro di benzile, è introdotto il seguente codice TARIC: 2903 - Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici: 2903 99 - - Altri: 2903 99 80 81 - - - Cloruro di benzile 2.   Le importazioni con il codice TARIC 2903 99 80 81 sono soggette a sorveglianza a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 125 ) , per consentire alla Commissione di seguire l'andamento statistico delle importazioni del prodotto a monte diretto dell'alcole benzilico soggetto al dazio antidumping provvisorio di cui all'articolo 1. 3.   Le misure di sorveglianza introdotte dal paragrafo 1 cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese. Articolo 3 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 4 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/362. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C, C/2025/6741, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6741/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/362 della Commissione, del 17 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione ( GU L, 2026/362, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/362/oj ). ( 4 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2835 . ( 5 ) Koruma Temizlik Anonim Sirketi, Polen Un Ve Gida Katki Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Tarimsal Kimya Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Sora Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Kimsan Petrokimya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Hurkimsa Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Biolab Endustriyel Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Verateks Boya Kimya Tekstil Sanayi Ticaret Limited Sirketi, Befchem Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Nc Istanbul Kimyevi Urunler Sanayi Ticaret Limited Sirketi and Merko Kimya Gida Sanayi ve ticaret limited Sirketi ( Orbis ). ( 6 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final). ( 7 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 57 a 64. ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 della Commissione, del 9 aprile 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese. ( 9 ) Denuncia (versione consultabile), punto 79. ( 10 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 92 a 94. ( 11 ) Denuncia (versione consultabile), punto 95. ( 12 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 96 a 98. ( 13 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 99 a 102. ( 14 ) Denuncia (versione consultabile), punto 106. ( 15 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 107 a 109. ( 16 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 112 a 116. ( 17 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 117 a 121. ( 18 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 122 a 125. ( 19 ) Denuncia (versione consultabile), punto 126. ( 20 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 126 a 130. ( 21 ) Denuncia (versione consultabile), punto 131. ( 22 ) Denuncia (versione consultabile), punto 132. ( 23 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 135 a 137. ( 24 ) Denuncia (versione consultabile), punto 138. ( 25 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 139 a 140. ( 26 ) Relazione — capitolo 2, pag. 7. ( 27 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 7 e 8. ( 28 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://finance.people.com.cn/n1/2026/0128/c1004-40654753.html (consultazione: 19 maggio 2026). ( 29 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 10 e 18. ( 30 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consultazione: 19 maggio 2026). ( 31 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 29 e 30. ( 32 ) Relazione — capitolo 4, pagg. 57 e 92. ( 33 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 149 e 150. ( 34 ) Relazione — capitolo 6, pagg. da 153 a 171. ( 35 ) Relazione — capitolo 7, pagg. 204 e 205. ( 36 ) Relazione — capitolo 8, pagg. 207, 208, 242 e 243. ( 37 ) Relazione — capitolo 2, pagg. da 19 a 24, capitolo 4, pagg. 69, 99 e 100, capitolo 5, pagg. 130 e 131. ( 38 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.greenhomechem.com/ (consultazione: 19 maggio 2026). ( 39 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.chinaorganic.com/ (consultazione: 19 maggio 2026). ( 40 ) Cfr. la relazione annuale 2025 di Hengli Petrochemicals, pag. 67, all'indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-4/2026-04-15/12087185.PDF (consultazione: 20 maggio 2026). ( 41 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.sinopec.com/listco/en/000/000/042/42474.shtml (consultazione: 19 maggio 2026). ( 42 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.sinochemhx.com/shxsen/ywgl/zycp/hcszb/jyxpe/A076003001005002Gone1.html (consultazione: 19 maggio 2026). ( 43 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultazione: 19 maggio 2026). ( 44 ) Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. relazione — capitolo 3, pagg. da 47 a 50. ( 45 ) Quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime, sezioni IV.3 e IV.1, disponibile all'indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultazione: 19 maggio 2026). ( 46 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://gxt.fujian.gov.cn/jdhy/zxzcfg/gjzcfg/202510/P020251015562784139701.pdf (consultazione: 19 maggio 2026). ( 47 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consultazione: 19 maggio 2026). ( 48 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202104/P020210427315108290779.pdf (consultazione: 19 maggio 2026). ( 49 ) Relazione — capitolo 2, pagg. da 24 a 27. ( 50 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultazione: 20 maggio 2026). ( 51 ) Ibidem. ( 52 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/d69629a0-ada2-44b4-86be-4505e97b0ace (consultazione: 20 maggio 2026). ( 53 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661de263df0018 (consultazione: 20 maggio 2026). ( 54 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (consultazione: 20 maggio 2026). ( 55 ) Ibidem. ( 56 ) Relazione — capitolo 3, pag. 40. ( 57 ) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xi's Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster ; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19. ( 58 ) Relazione — capitolo 3, pag. 41. ( 59 ) Disponibile all'indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultazione: 20 maggio 2026). ( 60 ) Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare l'attività del Fronte unito nel settore privato per la nuova era: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultazione: 20 maggio 2026). ( 61 ) Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise»: https://www.ft.com/content/582411f6-fc3b-4e4d-9916-c30a29ad010e?syn-25a6b1a6=1 (consultazione: 20 maggio 2026). ( 62 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.wuhan.gov.cn/sy/whyw/202106/t20210630_1729512.shtml (consultazione: 20 maggio 2026). ( 63 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.sinopec.com/u/cms/gfyw/202411/27092756kosx.pdf , pag. 26 (consultazione: 20 maggio 2026). ( 64 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/067/67517.shtml , (consultazione: 20 maggio 2026). ( 65 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml (consultazione: 20 maggio 2026). ( 66 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/zlzz/ds/A031002002002Gone1.html (consultazione: 20 maggio 2026). ( 67 ) Relazione — capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3. ( 68 ) Relazione — capitolo 4, pagg. 56, 57, 99 e 100. ( 69 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consultazione: 20 maggio 2026). ( 70 ) Ibidem. Sezione III.8. ( 71 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (consultazione: 20 maggio 2026). ( 72 ) Ibidem. Cfr. le sezioni IV.2 e IV.3. ( 73 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html (consultazione: 20 maggio 2026). ( 74 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://jxt.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/jhgh/202203/t20220325_4056642.shtml (consultazione: 19 maggio 2026). ( 75 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://jxt.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/jhgh/202209/t20220906_4295137.shtml (consultazione: 20 maggio 2026). ( 76 ) Ibidem. ( 77 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.greenhomechem.com/ (consultazione: 20 maggio 2026). ( 78 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.chinaorganic.com/ (consultazione: 20 maggio 2026). ( 79 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://en.chinaorganic.com/base/3.html (consultazione: 20 maggio 2026). ( 80 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://jxt.hubei.gov.cn/bmdt/szgz/202103/t20210329_3426767.shtml , (consultazione: 20 maggio 2026). ( 81 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://english.www.gov.cn/news/202406/19/content_WS6672c84ac6d0868f4e8e8531.html#:~:text=China%20will%20scale%20up%20support,of%20Industry%20and%20Information%20Technology (consultazione: 20 maggio 2026). ( 82 ) Cfr. al seguente indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=17e54531cb74483596b5cca1a40ec8d8.pdf (consultazione: 23 marzo 2026). ( 83 ) Relazione — capitolo 6, pagg. da 171 a 179. ( 84 ) Relazione — capitolo 9, pagg. 260 e 261. ( 85 ) Relazione — capitolo 9, pagg. da 257 a 260. ( 86 ) Relazione — capitolo 9, pagg. da 252 a 254. ( 87 ) Relazione — capitolo 13, pagg. 360, 361, da 364 a 370. ( 88 ) Relazione — capitolo 13, pag. 366. ( 89 ) Relazione — capitolo 13, pagg. da 370 a 373. ( 90 ) Relazione — capitolo 6, pagg. da 137 a 140. ( 91 ) Relazione — capitolo 6, pagg. da 146 a 149. ( 92 ) Relazione — capitolo 6, pag. 149. ( 93 ) «Sostegno ad hoc del governo della RPC alle banche», annuncio ufficiale, ministero delle Finanze, Cina, 29 marzo 2025, https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202503/t20250329_3961036.htm (consultazione: 20 maggio 2026). ( 94 ) Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission del 28 agosto 2020: « Piano d'azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022) »: http://www.hunan.gov.cn/zqt/zcsd/202009/t20200914_13727273.html (consultazione: 20 maggio 2026). Il piano dispone di « attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: « [r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria […]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza ». ( 95 ) Cfr. la comunicazione dalla CBIRC sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali , pubblicata il 15 dicembre 2020: https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202204/t20220407_2656358.html (consultazione: 20 maggio 2026). ( 96 ) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7047643.htm (consultazione: 20 maggio 2026). ( 97 ) Ibidem, sezione 11. ( 98 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 157 e 158. ( 99 ) Relazione — capitolo 6, pagg. da 150 a 152, da 156 a 160 e da 165 a 171. ( 100 ) OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all'indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultazione: 20 maggio 2026). ( 101 ) http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202006/t20200618_3534446.htm (consultazione: 20 maggio 2026). ( 102 ) Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 103 ) EUROPA - Competition - List of NACE codes . ( 104 ) L'elenco dei produttori è stato aggiornato tra la prima e la seconda nota a seguito della riclassificazione delle attività da parte di Orbis, la fonte delle informazioni finanziarie. ( 105 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2026/114 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese ( Gu L, 2026/114, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/114/oj ), considerando 70, in cui si afferma che «la Commissione ha [...] riesaminato la propria selezione al fine di individuare le società con attività più comparabili dal punto di vista tecnico ed economico alla produzione di allumina fusa, anche se classificate con un codice NACE 24.1 diverso ma correlato». ( 106 ) La Commissione ha individuato alcune discrepanze tra la seconda nota e i suoi allegati. I valori corretti erano forniti originariamente negli allegati della seconda nota e nella tabella 1 di cui sopra. ( 107 ) https://connect.spglobal.com/ ( 108 ) Nella seconda nota, il cloro liquido era erroneamente menzionato con i fattori produttivi sia tra i materiali di consumo che nell'allegato I. Il cloro liquido è trattato come materiale di consumo. ( 109 ) http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => selezionare «Producer Price Index». ( 110 ) epdk.gov.tr => Press releases => selezionare «Electricity Market board decisions». ( 111 ) Nella seconda nota era presente un errore materiale nel calcolo del valore di riferimento per il vapore. Il valore di riferimento per il vapore è stato fissato a 501,61 CNY/tonnellata. ( 112 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 113 ) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2022-49571 . ( 114 ) TurkStat, Labour Input Indices, quarto trimestre: ottobre-dicembre 2025 — https://veriportali.tuik.gov.tr/en/press/57965 . ( 115 ) epdk.gov.tr => Press releases => selezionare «Electricity Market board decisions». ( 116 ) http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => selezionare «Producer Price Index». ( 117 ) Convert gigajoule to million Btu - Conversion of Measurement Units ( convertunits.com/from/gigajoule/to/million+Btu ). ( 118 ) Natural Gas MMBTU To m3 and m 3 to MMBTU Calculator + Chart ( learnmetrics.com ). ( 119 ) Convert gigajoule to tonnes — Conversion of Measurement Units ( convertunits.com/from/gigajoule/to/tons ). ( 120 ) Export restrictions on critical raw materials | OECD ; Prices and costs — Coal 2025 — Analysis - IEA . ( 121 ) https://lanxess.com/en/investors/news-and-events/news/2023/11/07/17/19/persistently-weak-demand-impacts-third-quarter . ( 122 ) Fonte dell'evoluzione dei costi del trasporto marittimo: https://unctad.org/news/high-freight-rates-strain-global-supply-chains-threaten-vulnerable-economies e Review of maritime transport 2025, UNCTAD, disponibile all'indirizzo https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2025 . ( 123 ) https://www.denieuwestermaastricht.nl/chemische-fabriek-in-financiele-problemen/ . ( 124 ) https://www.denieuwestermaastricht.nl/chemische-fabriek-in-financiele-problemen/ . ( 125 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1857/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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L'articolo 2, paragrafo 6 bis del Regolamento UE 2016/1036 è il fondamento normativo per affrontare le distorsioni significative nei paesi esportatori, applicabile quando prezzi e costi non rispecchiano le forze di mercato libero. Commercialisti e consulenti che seguono inchieste antidumping devono comprendere i concetti di valore normale, paese rappresentativo, SGAV (spese generali, amministrative e di vendita), fattori produttivi distorti e intervento pubblico sostanziale, poiché questi elementi determinano i dazi provvisori e definitivi sulle importazioni.

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