Regolamento UE In vigore IVA

Regolamento UE 1869/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o trasferimenti di beni propri

Pubblicato: 27/07/2026 In vigore dal: 27/07/2026 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2026/1869 ai regimi speciali IVA per le vendite a distanza e i trasferimenti di beni propri?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 modifica le modalità applicative dei regimi speciali IVA previsti dal Regolamento (UE) 904/2010, adattandoli alle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2025/516. La normativa si applica ai soggetti passivi che operano secondo quattro regimi: il regime non UE (per servizi a non soggetti passivi), il regime UE (per vendite a distanza intracomunitarie), il regime d'importazione (per importazioni da paesi terzi) e il nuovo regime di trasferimento di beni propri. Le principali innovazioni riguardano l'introduzione del regime di trasferimento di beni propri, l'estensione dei regimi esistenti, la precompilazione automatica dei dati di registrazione da parte dello Stato membro d'identificazione, e l'armonizzazione dei messaggi elettronici per le comunicazioni tra Stati membri. La normativa prevede anche nuove modalità di scambio automatico dei numeri di identificazione IVA attraverso registri centrali, garantendo che tutti gli Stati membri dispongano di informazioni aggiornate sulla validità dei numeri attribuiti.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o trasferimenti di beni propri EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1869 of 27 July 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2020/194 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EU) No 904/2010 as regards the special schemes for taxable persons supplying services to non-taxable persons or making distance sales of goods, certain domestic supplies of goods or transfers of own goods

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1869 28.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1869 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2026 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o trasferimenti di beni propri LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 47 terdecies, lettere a) e b), considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio ( 2 ) ha modificato la direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 3 ) per estendere alcuni dei regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni di cui alla predetta direttiva, e ha aggiunto un nuovo regime speciale. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione ( 4 ) stabilisce modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni. (3) Sulla scorta delle più recenti modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE e al regolamento (UE) n. 904/2010, è necessario modificare, aggiornare e chiarire il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 al fine di continuare a garantire un funzionamento corretto e sicuro di tutti i regimi speciali e a garantire l’armonizzazione delle comunicazioni elettroniche di tutti i regimi nonché a sostenere l’applicazione uniforme negli Stati membri. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194. (5) Le disposizioni contemplate dal presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 è così modificato: (1) L’articolo 1 è così modificato: (a) i punti 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2) “regime UE”, il regime speciale applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, a talune cessioni di beni all’interno di uno Stato membro effettuate da un soggetto passivo e a taluni servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;»; «4) “regime di trasferimento di beni propri”, il regime speciale per i trasferimenti di beni propri di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, della direttiva 2006/112/CE;»; (b) è aggiunto il seguente punto 5: «5) “regimi speciali”, il regime non UE, il regime UE, il regime d’importazione e il regime di trasferimento di beni propri.»; (2) all’articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) consentire la possibilità di salvare le informazioni, e le eventuali modifiche delle stesse, da comunicare ai sensi dell’articolo 361 o 369 septdecies della direttiva 2006/112/CE nonché le informazioni da inserire nella dichiarazione IVA a norma dell’articolo 365, 369 octies, 369 unvicies o 369 quinvicies octies della medesima direttiva, prima di comunicare tali informazioni o modifiche;»; (3) L’articolo 3 è così modificato: (a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime di trasferimento di beni propri.»; b) al paragrafo 2, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: «a) colonna C per il regime non UE; b) colonna D per il regime UE; c) colonna E per il regime d’importazione ai fini dell’identificazione del soggetto passivo ai sensi dell’articolo 369 septdecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE; d) colonna F per il regime d’importazione ai fini dell’identificazione dell’intermediario ai sensi dell’articolo 369 septdecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE; e) colonna G per il regime di trasferimento di beni propri.»; c) al paragrafo 3, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) è escluso o radiato dal registro d’identificazione di uno dei regimi speciali a norma degli articoli 363, 369 sexies o dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 1 o 3, o dell’articolo 369 quinvicies sexies, della direttiva 2006/112/CE;»; «c) cambia lo Stato membro d’identificazione nell’ambito del regime UE, del regime d’importazione o del regime di trasferimento di beni propri.»; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I numeri individuali d’identificazione IVA attribuiti o applicabili ai soggetti passivi a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE nonché il nome, l’indirizzo postale, l’indirizzo elettronico, il numero d’identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale, lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni a norma dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, e, se disponibili, i siti web, a norma dell’articolo 369 septdecies, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva sono scambiati automaticamente fra lo Stato membro d’identificazione e l’altro Stato membro attraverso un registro centrale o un altro strumento affidabile per lo scambio di dati, in modo da garantire in ogni momento che gli Stati membri dispongano di una visione aggiornata della validità di tutti questi numeri d’identificazione IVA attribuiti da tutti gli Stati membri.» ; e) è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Al fine di garantire la qualità dei dati, lo Stato membro d’identificazione precompila le informazioni già disponibili nella propria banca dati nazionale relativamente ai soggetti passivi che chiedono l’iscrizione a un regime speciale, come stabilito nell’allegato I. Il soggetto passivo è responsabile della correttezza dei dati.» ; (4) L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o dell’intermediario 1.   Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d’importazione, l’intermediario che agisce per conto di detto soggetto passivo presenta la dichiarazione IVA contenente le informazioni di cui all’articolo 365, 369 octies, 369 unvicies o 369 quinvicies octies della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro d’identificazione, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento. La colonna C di tale messaggio elettronico comune è utilizzata per il regime non UE, la colonna D per il regime UE, la colonna E per il regime d’importazione e la colonna F per regime di trasferimento di beni propri. 2.   Se non effettua alcuna cessione né presta alcun servizio o trasferimento di beni propri né apporta rettifiche della detrazione nell’ambito di un regime speciale in nessuno Stato membro entro un periodo d’imposta e non deve apportare modifiche alle precedenti dichiarazioni IVA, un soggetto passivo compila una dichiarazione IVA a saldo zero. A tal fine il soggetto passivo compila solo le seguenti caselle del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III: a) caselle 1, 2, 2a, 2b, 9 e 27 per il regime non UE; b) caselle 1, 2, 2a, 2b, 23 e 27 per il regime UE; c) caselle 1, 1a, 2, 2a, 2b, 9 e 27 per il regime d’importazione; d) caselle 1, 2, 2a, 2b, 4 e 28 per il regime di trasferimento di beni propri. 3.   Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d’importazione, l’intermediario che agisce per conto di detto soggetto passivo è tenuto unicamente a inserire le cessioni e le prestazioni relative a uno Stato membro di consumo se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nell’ambito dei regimi speciali sono state effettuate in tale Stato membro entro il periodo d’imposta. Il soggetto passivo è tenuto unicamente a includere i trasferimenti che rientrano nel regime di trasferimenti di beni propri verso uno Stato membri se i trasferimenti sono stati effettuati verso tale Stato membro entro il periodo d’imposta. Inoltre, nel caso di un regime UE, il soggetto passivo è tenuto unicamente a inserire le cessioni di beni di cui all’articolo 369 octies, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), della direttiva 2006/112/CE relative a uno Stato membro se i beni interessati dal regime UE sono stati forniti a partire da detto Stato membro o verso di esso entro il periodo d’imposta. Analogamente, il soggetto passivo è tenuto a inserire le prestazioni di servizi di cui all’articolo 369 octies, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE effettuate a partire da uno Stato membro di stabilimento soltanto se dette prestazioni nell’ambito del regime UE sono state effettuate a partire dallo Stato membro interessato entro il periodo d’imposta. Nel caso del regime UE di trasferimento di beni propri, il soggetto passivo è tenuto unicamente a inserire le cessioni di cui all’articolo 369 quinvicies octies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE relative a uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati se i beni interessati dal regime di trasferimento di beni propri sono stati spediti o trasportati a partire da detto Stato membro entro il periodo d’imposta.» ; (5) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni contenute nella dichiarazione IVA di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono inviate dallo Stato membro d’identificazione mediante la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III in tutti i casi seguenti: a) verso ogni Stato membro di consumo o Stato membro verso il quale sono trasferiti i beni, indicato nella dichiarazione IVA; b) nel caso del regime UE, a ciascuno degli Stati membri seguenti indicati nella dichiarazione IVA: i) ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati; ii) ciascuno Stato membro di stabilimento a partire dal quale sono stati prestati i servizi; c) nel caso del regime di trasferimento di beni propri, a ciascuno Stato membro dal quale sono trasferiti i beni, indicato nella dichiarazione IVA.». Articolo 2 Modifiche dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. Articolo 3 Sostituzione degli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 sono sostituiti dal testo dell’allegato II del presente regolamento.pro Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 1 e 3 si applicano a decorrere dal 1 o luglio 2028. L’articolo 2 si applica dal 1 o gennaio 2027 al 30 giugno 2028. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj . ( 2 ) Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale ( GU L, 2025/516, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj ). ( 3 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione, del 12 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni ( GU L 40 del 13.2.2020, pag. 114 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/194/oj ). ALLEGATO I L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 è così modificato: (1) Le righe 8 e 20 sono sostituite dalle seguenti: «8 Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i) Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i) Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i) » «20 Indicazione che precisa se il soggetto passivo è un gruppo IVA ( 14 ) ( 15 ) Indicazione che precisa se il soggetto passivo è un gruppo IVA ( 14 ) ( 15 ) » (2) Nelle note a piè di pagina, è aggiunta la nota seguente: « ( 15 ) Se il soggetto passivo è un gruppo IVA, non inserire le stabili organizzazioni nella casella 13.» ALLEGATO II « ALLEGATO I Elementi d’identificazione Regime A B C D E F G H Numero della casella Dato Non UE UE Importazione Intermediario Trasferimento Spiegazione supplementare Identificazione nello Stato membro di identificazione 1 ( *1 ) Numero individuale d’identificazione IVA del soggetto passivo attribuito dallo Stato membro d’identificazione a norma dell’articolo 362 della direttiva 2006/112/CE x Seguire il formato: EUxxxyyyyyz dove: xxx è il codice numerico ISO a 3 cifre dello Stato membro d’identificazione; yyyyy è il numero a 5 cifre assegnato dallo Stato membro d’identificazione; e z è una cifra di controllo 1 ( *1 ) Numero individuale d’identificazione IVA del soggetto passivo attribuito dallo Stato membro d’identificazione a norma dell’articolo 369 quinquies e/o dell’articolo 369 quinvicies quinquies della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese x x 1 ( *1 ) Numero individuale d’identificazione IVA del soggetto passivo attribuito dallo Stato membro d’identificazione a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE x Seguire il formato: IMxxxyyyyyyz dove: xxx è il codice numerico ISO a 3 cifre dello Stato membro d’identificazione; yyyyyy è il numero a 6 cifre assegnato dallo Stato membro d’identificazione; e z è una cifra di controllo 1 ( *1 ) Numero individuale d’identificazione dell’intermediario attribuito dallo Stato membro d’identificazione a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE x Seguire il formato: INxxxyyyyyyz dove: xxx è il codice numerico ISO a 3 cifre dello Stato membro d’identificazione; yyyyyy è il numero a 6 cifre assegnato dallo Stato membro d’identificazione; e z è una cifra di controllo 1a ( *1 ) Se il soggetto passivo è rappresentato da un intermediario, il numero individuale d’identificazione di tale intermediario attribuito ai sensi dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE x 2a ( *1 ) Numero d’identificazione IVA del soggetto passivo stabilito nello Stato membro d’identificazione x x x x Numero d’identificazione IVA di un soggetto passivo stabilito nell’UE a norma dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE Si tratta del numero indicato nella casella 1 per i regimi UE e di trasferimento di beni propri 2b Numero di codice fiscale nazionale rilasciato dal paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione x x x x x Compilare la casella solo se la sede di attività è al di fuori dell’Unione 3 Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione x x x x x - Obbligatorio in caso di un soggetto passivo non stabilito nell’UE, o - Obbligatorio in caso di un soggetto passivo stabilito nell’UE con sede di attività al di fuori dell’UE 4 Dichiarazione elettronica attestante che il soggetto passivo non è stabilito nell’Unione x x x x Vero se il soggetto passivo non è stabilito 5 ( *1 ) Ragione sociale x x x x x Nome della società registrata nello Stato membro di stabilimento e conosciuto come ragione sociale 6 Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa(e) dalla ragione sociale x x x x x 7 Sito(i) Internet del soggetto passivo o dell’impresa se disponibile(i) x x x x Dati di contatto 8 Nome della persona di contatto x x x x x 9 Numero di telefono della persona di contatto x x x x x Con il numero indicare anche il corrispondente prefisso nazionale 10 Indirizzo di posta elettronica della persona di contatto x x x x x L’indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo che sarà usato per la corrispondenza con le amministrazioni fiscali 11 ( *1 ) Indirizzo postale x x x x x - Indirizzo postale completo della sede di attività al di fuori dell’UE, del soggetto passivo non stabilito nell’UE, o - Indirizzo postale completo, nell’UE, della sede di attività o di stabilimento del soggetto passivo stabilito nell’UE Coordinate bancarie 12a ( *1 ) IBAN x x x x x Per il regime d’importazione, indicare il codice IBAN se il soggetto passivo non è rappresentato da un intermediario 12b OBAN x Solo se il codice IBAN non è disponibile 13 Codice BIC x Obbligatorio per il codice OBAN, facoltativo per il codice IBAN Altre identificazioni 14.1a Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA o numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo Stato membro in cui il soggetto passivo ha una stabile organizzazione diverso dallo Stato membro d’identificazione x x x x È possibile indicare solo una stabile organizzazione per Stato membro. Tuttavia, laddove vi sia più di una stabile organizzazione nell’UE, utilizzare le caselle 14.2a, 14.3a, ecc. Questa informazione va indicata solo se il soggetto passivo non è un gruppo IVA 14.1b Indirizzo postale completo della stabile organizzazione x x x x Laddove vi sia più di una stabile organizzazione, utilizzare le caselle 14.2b, 14.3b, ecc. 15.1 Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA o numero di registrazione fiscale attribuito(i) dallo Stato membro in cui il soggetto passivo non ha una stabile organizzazione x x x x x Laddove vi sia più di un numero d’identificazione IVA senza stabile organizzazione, utilizzare le caselle 15.2, 15.3, ecc. 16 ( *1 ) Se iscritto al regime per le piccole imprese, il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi dell’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE x x Se del caso, indicare l’EX numero d’identificazione a norma dell’articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE 17 ( *1 ) Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro d’identificazione conformemente all’articolo 362, 369 quinquies, 369 octodecies o 369 quinvicies quinquies della direttiva 2006/112/CE che il soggetto passivo ha precedentemente utilizzato o sta utilizzando ai fini dell’iscrizione a uno dei regimi dello sportello unico (One-Stop-Shop, OSS) x x x x 17a ( *1 ) Numero(i) dell’intermediario attribuito(i) dallo Stato membro d’identificazione a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE se l’intermediario ha precedentemente agito in tale qualità x Indicazioni 18 Indicazione che precisa se il soggetto passivo è un’interfaccia elettronica ai sensi dell’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE x x Vero se il soggetto passivo è una piattaforma che agisce in qualità di fornitore presunto 19 ( *1 ) Indicazione che precisa se il soggetto passivo è un gruppo IVA x x x Vero se il soggetto passivo è un gruppo IVA. Se vero, le stabili organizzazioni non devono essere indicate nella casella 14 Date 20 Data d’inizio: la data in cui il soggetto passivo ha iniziato ad avvalersi del regime x x x x La data può anche essere antecedente alla data di iscrizione ai regimi UE, non UE e di trasferimento di beni propri Per il regime d’importazione, la data d’inizio è la data di iscrizione in cui è stato attribuito un numero al soggetto passivo o all’intermediario nell’ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi ("sportello unico per le importazioni") 21 ( *1 ) Data della richiesta: la data in cui il soggetto passivo chiede di essere iscritto al regime x x x x x 22 ( *1 ) Data di iscrizione: la data in cui lo Stato membro d’identificazione decide in merito alla richiesta di iscrizione x x x x x ( *1 ) Dato che deve essere fornito dallo Stato membro di identificazione, se disponibile. ALLEGATO II Dati relativi allo status di soggetto passivo o di intermediario nel registro di uno Stato membro d’identificazione Codice di esclusione Motivare il cambiamento di status del soggetto passivo nel registro Motivare il cambiamento di status dell’intermediario nel registro Data a partire dalla quale il cambiamento è effettivo Numero individuale d’identificazione IVA di un soggetto passivo attribuito dallo Stato membro d’identificazione, compreso il codice paese per l’iscrizione ai regimi non UE, UE, d’importazione o di trasferimento di beni propri Numero individuale d’identificazione IVA di un intermediario attribuito dallo Stato membro d’identificazione, compreso il codice paese. 1 Il soggetto passivo è escluso su richiesta o d’ufficio e non sono previste attività imponibili. a) Il soggetto passivo o, se del caso, l’intermediario che agisce per suo conto ha comunicato allo Stato membro d’identificazione che il soggetto passivo non effettua più prestazioni di servizi e/o cessioni di beni o trasferimenti interessati dal regime speciale; b) lo Stato membro d’identificazione presume che le attività imponibili del soggetto passivo interessate dal regime speciale siano cessate. L’intermediario è escluso su richiesta o d’ufficio e non sono previste attività imponibili. a) L’intermediario non ha agito in qualità di intermediario per conto di alcun soggetto passivo che beneficia del regime d’importazione per un periodo di due trimestri civili consecutivi; b) l’intermediario non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in tale qualità; c) l’intermediario ha chiesto volontariamente di cessare di agire in qualità d’intermediario. 3 Il soggetto passivo è escluso su richiesta o d’ufficio e sono ancora previste attività imponibili. a) Il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto ha chiesto di abbandonare volontariamente il regime; b) il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni necessarie per l’applicazione del regime speciale; c) il soggetto passivo comunica l’intenzione di essere identificato in un nuovo Stato membro d’identificazione. L’intermediario è escluso su richiesta o d’ufficio e sono ancora previste attività imponibili. L’intermediario comunica l’intenzione di essere identificato in un nuovo Stato membro d’identificazione. 4 Il soggetto passivo persiste a non osservare le norme del regime speciale. l’intermediario persiste a non osservare le norme del regime d’importazione. ALLEGATO III Dichiarazioni IVA Regime A B C D E F Numero della casella Dato Non UE UE Importazione Trasferimento Parte 1 Informazioni generali 1 Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro d’identificazione a norma dell’articolo 362 della direttiva 2006/112/CE X 1 Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro d’identificazione a norma dell’articolo 369 quinquies e dell’articolo 369 quinvicies quinquies della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese X X 1 Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro d’identificazione a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE X 1a Se il soggetto passivo è rappresentato da un intermediario, il numero d’identificazione di tale intermediario attribuito ai sensi dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE X 2 Periodo d’imposta ( 1 ) X X X X 2a Date di inizio e fine del periodo ( 2 ) X X X X 2b Numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro d’identificazione ( 3 ) X X X X Parte 2 Per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l’IVA / Per ogni Stato membro verso il quale sono trasferiti i beni 2 a) Servizi prestati dallo Stato membro di identificazione e da stabili organizzazioni al di fuori dell’Unione; Prestazioni di servizi a norma dell’articolo 26 della direttiva 2006/112/CE, in seguito a un trasferimento di beni propri nell’ambito del regime di trasferimento di beni propri 2 b) Vendite a distanza intracomunitarie di beni dallo Stato membro d’identificazione; Cessioni di beni senza spedizione o trasporto o per cui la spedizione o il trasporto inizia e si conclude nello Stato membro d’identificazione, se non vi è una stabile organizzazione in tale Stato membro ( 4 ) ( 5 ) ; Cessioni di beni a norma degli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112/CE, in seguito a un trasferimento di beni propri nell’ambito del regime di trasferimento di beni propri 2 c) Trasferimento di beni propri dallo Stato membro d’identificazione X X 3.1 Codice paese dello Stato membro di consumo (MSCON) / Stato membro verso il quale sono trasferiti i beni ( 6 ) X X X X 4.1 Base imponibile dei beni trasferiti X 5.1 Base imponibile X X X 6.1 Tipo di aliquota normale o ridotta o esente con diritto a detrazione ( 7 ) X X X 7.1 Aliquota IVA ( 8 ) X X X 8.1 Importo totale IVA X X X 9.1 Importo totale dell’IVA da pagare per le prestazioni di servizi dichiarate nella parte 2a e per le cessioni di beni dichiarate nella parte 2b X X X 2 d) Servizi prestati a partire da stabili organizzazioni in Stati membri diversi da quello d’identificazione; 2 e) Vendite a distanza intracomunitarie di beni da uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’identificazione; cessioni di beni senza spedizione o trasporto o per cui la spedizione o il trasporto inizia e si conclude in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’identificazione, se non vi è una stabile organizzazione in tale Stato membro ( 4 ) ( 5 ) ; 2 f) Trasferimento di beni propri da uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’identificazione X X 10.1 Numero individuale d’identificazione IVA della stabile organizzazione, o, se non disponibile, numero di registrazione fiscale, compreso il codice paese ( 9 ) : X X — a partire dalla quale si effettuano le prestazioni di servizi; o X — a partire dalla quale sono spediti o trasportati i beni; o X — a partire dalla quale sono trasferiti i beni X Numero individuale d’identificazione IVA)/numero di registrazione fiscale senza stabile organizzazione nello Stato membro a partire dal quale o verso il quale sono forniti i beni ( 9 ) X Numero individuale d’identificazione IVA)/numero di registrazione fiscale senza stabile organizzazione nello Stato membro a partire dal quale sono trasferiti i beni ( 9 ) X Il codice paese dello Stato membro a partire dal quale sono forniti / trasferiti i beni ( 9 ) , in uno dei casi seguenti: — le cessioni di beni sono effettuate a norma dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE; — il soggetto passivo non dispone di un numero d’identificazione IVA nello Stato membro a partire dal quale o verso il quale sono forniti i beni; — il soggetto passivo non dispone di un’identificazione IVA nello Stato membro a partire dal quale sono trasferiti i beni X X 11.1 Codice paese dello Stato membro di consumo (MSCON) / Stato membro verso il quale sono trasferiti i beni ( 10 ) X X 12.1 Base imponibile dei beni trasferiti X 13.1 Base imponibile X 14.1 Tipo di aliquota normale o ridotta o esente con diritto a detrazione ( 7 ) X 15.1 Aliquota IVA ( 11 ) X 16.1 Importo totale IVA X 17.1 Importo totale dell’IVA da pagare per le prestazioni di servizi dichiarate nella parte 2d e per le cessioni di beni dichiarate nella parte 2e X 2 g) Rettifica della detrazione per beni trasferiti conformemente al regime di trasferimento di beni propri X 18.1 Codice paese dello Stato membro di consumo (MSCON) ( 12 ) X 19.1 Importo IVA da pagare per ogni rettifica della detrazione ( 13 ) 20.1 Fattore(i) che comporta(no) ciascuna rettifica, determinato(i) dallo Stato membro pertinente ( 14 ) X 21.1 Per i beni d’investimento, data d’inizio del periodo di rettifica successivo al trasferimento X 22.1 Importo IVA totale da pagare per rettifiche della detrazione X 2 h) Totale complessivo delle prestazioni/cessioni dichiarate nelle sezioni 2 a), 2 b), 2 d), 2 e) e 2 g) X 23.1 Importo totale dell’IVA dovuto (casella 9.1 + casella 17.1 … + casella 22.1) ( 15 ) X Parte 3 Per ogni Stato membro di consumo, lo Stato membro verso il quale sono trasferiti i beni, per il quale si effettua una rettifica 24.1 Periodo d’imposta ( 1 ) X X X X 25.1 Codice paese dello Stato membro dal quale sono trasferiti i beni X 26.1 Codice paese dello Stato membro di consumo, Stato membro verso il quale sono trasferiti i beni X X X X 27.1 Importo totale dell’IVA derivante da rettifiche delle prestazioni/cessioni ( 16 ) X X X 28.1 Importo imponibile derivante dalle rettifiche dei trasferimenti ( 16 ) X 29.1 Motivi della rettifica ( 17 ) X X X X Parte 4 Saldo dell’IVA dovuto per ciascuno Stato membro di consumo 30.1 Importo totale dell’IVA dovuto, incluse le rettifiche delle precedenti dichiarazioni per Stato membro (casella 23.1 + casella 27.1) ( 15 ) X X X Parte 5 Importo totale dell’IVA dovuto per tutti gli Stati membri di consumo 31 Importo totale dell’IVA dovuto per tutti gli Stati membri (casella 30.1+ 30.2. …) ( 18 ) X X X ( 1 ) Per i regimi UE e non UE, il periodo d’imposta fa riferimento ai trimestri civili: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa – T4.aaaa. Per i regimi d’importazione e di trasferimento di beni propri, il periodo d’imposta fa riferimento ai mesi civili: M01.aaaa – M02.aaaa – M03.aaaa – ecc. ( 2 ) Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso periodo d’imposta. Fa riferimento ai giorni civili: gg.mm.aaaa – gg.mm.aaaa. ( 3 ) Il numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro d’identificazione è composto dal codice paese dello Stato membro d’identificazione/numero di partita IVA/periodo, ad esempio CZ/xxxxxxxxx/T1.aaaa (o /M01.aaaa per il regime d’importazione) + aggiunta della marcatura temporale. Il numero è attribuito dallo Stato membro d’identificazione prima di trasmettere la dichiarazione agli altri Stati membri interessati. ( 4 ) Comprese le cessioni agevolate da un’interfaccia elettronica di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, anche se l’interfaccia elettronica è stabilita in detto Stato membro. ( 5 ) Comprese le cessioni di beni conformemente agli articoli 36, 37 e 39 della direttiva 2006/112/CE. ( 6 ) Se vi è più di uno Stato membro di consumo (MSCON)/ Stato membro verso il quale sono trasferiti i beni, compilare le caselle da 3.2 a 9.2, ecc. ( 7 ) Conformemente agli articoli 98, 101 bis, 105 bis e 151. ( 8 ) Se durante il periodo di dichiarazione si applica più di un’aliquota, compilare le caselle 5.x.2, 6.x.2, 7.x.2, 8.x.2, ecc. Se la cessione è esente con diritto a detrazione, indicare l’aliquota 0 %. ( 9 ) Laddove vi sia più di una stabile organizzazione, numero d’identificazione senza stabile organizzazione, codice paese, utilizzare le caselle da 10.2, a 17.2, ecc. ( 10 ) Se vi è più di uno Stato membro di consumo (MSCON)/ Stato membro verso il quale sono trasferiti i beni, compilare le caselle da 11.x.2 a 17.x.2, ecc. ( 11 ) Se durante il periodo di dichiarazione si applica più di un’aliquota, compilare le caselle 13.x.x.2, 14.x.x.2, 15.x.x.2, 16.x.x.2, ecc. Se la cessione è esente con diritto a detrazione, indicare l’aliquota 0 %. ( 12 ) Se vi è più di uno Stato membro di consumo (MSCON), compilare le caselle 18.2, 19.2, 20.2, 21.2.x, 22.2.x, ecc. ( 13 ) Se vi è più di una rettifica per Stato membro di consumo, compilare le caselle 19.x.2 e 20.x.2, ecc. ( 14 ) Elenco predefinito di motivi, come cambio d’uso; uso per esenzione senza detrazione; altro. ( 15 ) Se vi è più di uno Stato membro di consumo (MSCON), compilare le caselle 9.2 + 17.2 + 22.2 e le caselle 23.2 + 27.2, ecc. ( 16 ) L’importo può essere negativo. ( 17 ) Elenco predefinito di motivi, come annullamento dell’operazione (per es. restituzione delle merci), errore nelle aliquote IVA, dettagli dell’operazione erronei (per es. servizi anziché beni, errori nella base imponibile, valuta errata, MSCON errato), altro. ( 18 ) Gli importi negativi delle caselle 30.1, 30.2, ecc. non possono essere presi in considerazione. » ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1869/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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