Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1823 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese
Quali sono i dazi antidumping definitivi imposti sulle importazioni di filati di poliammide dalla Cina e come vengono calcolati?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1823 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica Popolare Cinese, applicabili a partire dal 27 luglio 2026. I dazi variano a seconda del produttore esportatore cinese: il gruppo Eversun è soggetto a un dazio del 60%, il gruppo Highsun del 67,6%, mentre per le altre società che hanno collaborato all'inchiesta il dazio è del 62,2% e per tutte le altre importazioni cinesi del 67,6%. Questi dazi sono calcolati come percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
Il calcolo dei dazi si basa su un'analisi approfondita del dumping, ossia la pratica di vendere prodotti a prezzi inferiori al valore normale. La Commissione ha determinato il valore normale utilizzando la Turchia come paese rappresentativo, applicando i costi e i profitti di un produttore turco di filati di poliestere (SASA). Il prezzo all'esportazione è stato confrontato con questo valore normale costruito, tenendo conto di vari adeguamenti per fattori produttivi, spese generali e profitti. I margini di dumping accertati sono risultati superiori ai margini di pregiudizio (danno economico all'industria dell'Unione), pertanto i dazi sono stati fissati al livello dei margini di dumping.
L'inchiesta ha anche considerato il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, documentando come le importazioni cinesi a prezzi dumped abbiano causato una riduzione della quota di mercato, della redditività e dell'utilizzo degli impianti dei produttori europei. La Commissione ha escluso dal calcolo del valore di riferimento le importazioni russe di polimeri di poliammide in Turchia, poiché distorte dalle sanzioni UE, aumentando così il valore di riferimento da 19,04 a 20,75 CNY/kg.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1823 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1823 of 27 July 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of yarns of polyamide originating in People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1823
28.7.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1823 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2026
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 29 luglio 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 16 giugno 2025 dalla coalizione ad hoc dei produttori europei di filati di poliammide («denuncianti» o «coalizione»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di filati di poliammide ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all’articolo 19
bis
del regolamento di base, il 27 febbraio 2026 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione («comunicazione preventiva»). Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.
(5)
Il 27 marzo 2026 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/734 della Commissione
(
4
)
(«regolamento provvisorio»). Le osservazioni pervenute in seguito alla comunicazione preventiva di cui al considerando 4 sono state esaminate ai considerando 269-271 del regolamento provvisorio.
1.4.
Fase successiva della procedura
(6)
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), la coalizione, tre utilizzatori, due associazioni di utilizzatori e due gruppi di produttori esportatori cinesi hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Ulteriori osservazioni sono state presentate dopo la scadenza del termine per conto di un gruppo di nove utilizzatori polacchi dell’industria della calzetteria.
(7)
Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l’opportunità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Carvico SpA («Carvico»), Centro Servizi Impresa S.R.L. («CSC»), Heynen Systems B.V. («Heynen») e il gruppo Eversun.
(8)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(9)
La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(10)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni sono pervenute osservazioni dalla coalizione, da quattro utilizzatori (Carvico, Heynen, Krajewski, Marilyn), da due associazioni di utilizzatori (ATP, Gesamtmasche), da un’associazione di dettaglianti (AVE) e dal gruppo Eversun, il produttore esportatore cinese.
(11)
Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l’opportunità di essere sentite. Dopo la divulgazione finale delle informazioni si sono svolte audizioni con Associação Têxtil e Vestuário de Portugal («ATP») e Marillyn Sp. z o.o. («Marilyn»).
(12)
Dall’analisi di alcune osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni sono scaturite modifiche nei calcoli del dumping. L’11 giugno 2026 la Commissione ha informato delle modifiche tutte le parti interessate mediante la presentazione di ulteriori informazioni finali limitate alle modifiche apportate. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle ulteriori informazioni finali.
(13)
In seguito alle ulteriori informazioni finali sono pervenute osservazioni dalla coalizione e da un utilizzatore, che sono trattate di seguito.
1.5.
Osservazioni in merito all’apertura
(14)
Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni non sono pervenute ulteriori osservazioni in merito all’apertura.
1.6.
Campionamento
(15)
In assenza di osservazioni sulle decisioni relative al campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori indipendenti e dei produttori esportatori, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 9 a 15 del regolamento provvisorio.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(16)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 16 a 19 del regolamento provvisorio.
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(17)
Si ricorda che il periodo dell’inchiesta («PI») si estende dal 1
o
luglio 2024 al 30 giugno 2025 e il periodo in esame dal 1
o
gennaio 2022 alla fine del PI. Nonostante l’osservazione formulata da uno degli utilizzatori riguardo al primo anno del periodo in esame, il considerando 20 del regolamento provvisorio è stato confermato. L’osservazione di cui trattasi è stata esaminata al punto 5.2.4.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta, prodotto in esame e prodotto simile
(18)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 21 a 26 del regolamento provvisorio.
2.2.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(19)
Nella fase provvisoria della procedura, Splitfil, uno degli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, ha chiesto l’esclusione dalla definizione del prodotto dei cosiddetti «filati madre di poliammide», utilizzati per la produzione di filati monofilamento, affermando che tali filati non sono prodotti nell’Unione. La Commissione ha stabilito che il filato madre non è un prodotto finito, bensì un filato intermedio da trasformare ulteriormente per produrre filati monofilamento di poliammide. I filati monofilamento prodotti a partire da filati madre presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche dei filati monofilamento prodotti dall’industria dell’Unione e rientrano nella definizione del prodotto, anche se sono ottenuti con un metodo di produzione diverso. Entrambi i tipi di prodotto sono intercambiabili e utilizzati nelle stesse applicazioni a valle, ossia l’industria della lavorazione a maglia in ordito. La Commissione ha pertanto respinto in via provvisoria la richiesta di cui sopra riguardante l’esclusione dalla definizione del prodotto. L’utilizzatore ha ribadito la sua richiesta in un’ulteriore comunicazione inviata ben oltre il termine per la presentazione delle osservazioni indicato al punto 2 dell’avviso di apertura. Tale comunicazione tardiva non è stata pertanto esaminata nel regolamento provvisorio.
(20)
Nella sua seconda serie di osservazioni, Splitfil si è concentrata sul fatto che il prezzo all’importazione del filato madre non influiva sulla depressione dei prezzi né sulla distorsione strutturale del mercato dei filati dell’Unione. La società ha anche indicato che l’istituzione di dazi sul filato madre non genererebbe alcuna nuova produzione di filati dell’Unione, né incentiverebbe nuovi investimenti in questo settore, ma penalizzerebbe solo l’industria di trasformazione a valle.
(21)
La società non ha però fornito argomenti tali da inficiare le principali risultanze della Commissione per quanto riguarda il filato madre, vale a dire che:
—
non si tratta di un prodotto finito, bensì di un prodotto intermedio per la produzione di filati monofilamento di poliammide;
—
i filati monofilamento prodotti a partire da filati madre presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche dei filati monofilamento prodotti dall’industria dell’Unione, entrambi i prodotti sono intercambiabili e possono essere utilizzati nelle stesse applicazioni a valle.
Il mancato accoglimento, già espresso in via provvisoria, di tale esclusione dalla definizione del prodotto è stato pertanto confermato.
(22)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, uno degli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, Virleta, ha chiesto l’esclusione dalla definizione del prodotto di un particolare tipo di filato, descritto dalla società come DTY 18/7 SD. La società ha affermato che questo tipo di filato non era prodotto dall’industria dell’Unione e non era intercambiabile con i tipi di filato prodotti nell’Unione.
(23)
Tuttavia, eccettuata questa affermazione generale, la società non ha suffragato la richiesta, né ha fornito elementi di prova a sostegno di quanto affermato. In ogni caso, in risposta a tale richiesta la coalizione ha presentato elementi di prova del fatto che almeno uno dei produttori dell’Unione fabbricava filati di poliammide «DTY 18/7 SD». Il motivo per cui altri produttori dell’Unione non producevano questa esatta specifica era dovuto a una carenza di domanda e non a limitazioni tecniche. Questi produttori sono pienamente in grado di fabbricare tale filato su richiesta utilizzando le attrezzature esistenti. La richiesta di esclusione dalla definizione del prodotto è stata pertanto respinta.
(24)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un altro utilizzatore, Heynen, ha chiesto l’esclusione dalla definizione del prodotto di alcuni tipi di filato di poliammide 6 DTY, destinati all’utilizzo in prodotti tessili diversi dall’abbigliamento.
(25)
La società ha tuttavia ammesso che il filato importato dalla Cina è incluso in uno dei codici del prodotto («NCP») definiti nell’inchiesta e fabbricati dall’industria dell’Unione. Tale richiesta di esclusione dalla definizione del prodotto è stata respinta.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(26)
In assenza di osservazioni riguardanti la procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 29 a 35 del regolamento provvisorio.
3.2.
Valore normale
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(27)
L’esistenza di distorsioni significative è stata illustrata in dettaglio nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento di base nel settore dei filati di poliammide nella Repubblica popolare cinese, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 36 a 82 del regolamento provvisorio.
3.2.2.
Paese rappresentativo
(28)
Ai considerando 33-34 e 85-87 del regolamento provvisorio la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per SASA Polyester Sanayi S.A («SASA»), un produttore di filati di poliestere della Turchia.
(29)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, PPHU Krajewski Marek Aleksander sp. Z o.o. («Krajewski») ha affermato che la Turchia differiva notevolmente dalla RPC in termini di struttura economica, base di costo e condizioni di mercato e pertanto non era un paese rappresentativo adeguato.
(30)
Come osservato nella giurisprudenza del Tribunale, essendo la Cina una delle più grandi economie del mondo, sarebbe irragionevole pretendere dalla Commissione di utilizzare come paese rappresentativo un paese con un’economia equivalente
(
5
)
. La Commissione ha comunicato che il paese rappresentativo è stato selezionato con diligenza in conformità all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha seguito i criteri del regolamento di base per la selezione del paese rappresentativo. Le parti interessate sono state informate in merito al processo di selezione e alla definizione dei valori di riferimento nella prima e nella seconda nota e sono state invitate a presentare osservazioni. L’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo è stata illustrata al punto 3.2.4.3 del regolamento provvisorio. La Commissione ha inoltre osservato che Krajewski non ha fornito elementi di prova, né spiegazioni, su come la base di costo nella RPC fosse diversa dalla Turchia. L’argomentazione è stata respinta.
(31)
Il gruppo Eversun ha affermato che il 78 % dei trucioli di PET importati in Turchia era originario della Cina. La società ha ricordato che la Commissione ha respinto l’adeguatezza dell’Indonesia come paese rappresentativo a causa delle consistenti importazioni di trucioli di poliammide a prezzi distorti e ha affermato che, applicando lo stesso approccio metodologico, anche il prezzo medio all’importazione dei trucioli di PET in Turchia avrebbe dovuto essere considerato distorto dalla Commissione. Secondo quanto asserito, SASA era un importante utilizzatore di trucioli di PET importati. Di conseguenza, il gruppo Eversun ha ritenuto che i rendiconti finanziari di SASA non fossero idonei per il calcolo delle SGAV e dei profitti.
(32)
La Commissione ha ricordato che le resine di PET e i trucioli di PET non erano fattori produttivi nell’inchiesta e per questo motivo non erano soggetti all’analisi dei dati sulle importazioni nella prima e nella seconda nota. La Commissione ha inoltre osservato che SASA era uno dei maggiori produttori di resine e trucioli di PET
(
6
)
. Tali resine e trucioli di PET sono utilizzati per produrre filati e fibre, che sono poi utilizzati per produrre tessuti, tessuti a maglia e superfici tessili non tessute
(
7
)
. La Commissione ha osservato che SASA è un produttore integrato verticalmente che fabbrica internamente trucioli di PET. La Commissione ha pertanto ritenuto che l’argomentazione secondo cui SASA acquistava e consumava trucioli di PET importati dai paesi terzi a prezzi asseritamente distorti, con un conseguente impatto sulle SGAV e sui profitti della società, non fosse dimostrata, in quanto SASA produceva internamente i trucioli di PET, e l’ha respinta. Come indicato in precedenza, le resine e i trucioli di PET in ogni caso non erano fattori produttivi nell’inchiesta.
(33)
Il gruppo Eversun ha ribadito la sua argomentazione secondo cui per stabilire le SGAV e i profitti dovrebbero essere utilizzati i dati finanziari prontamente disponibili di PT Ever Shine, una società indonesiana la cui attività principale è la produzione di filati di poliammide, anziché i dati del produttore turco SASA.
(34)
Sulla base dei dati UN Comtrade, il gruppo Eversun ha inoltre affermato che i trucioli di poliammide, una delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione di filati di poliammide, erano notevolmente più costosi dei trucioli di PET, utilizzati nella fabbricazione di filati di poliestere. Il gruppo ha inoltre presentato i dati UN Comtrade sul prezzo medio ponderato delle importazioni di filati di poliammide e di filati di poliestere in Turchia per dimostrare l’incidenza di tali materie prime sui prezzi del prodotto finale. Su tale base, il gruppo Eversun ha affermato che i filati di poliestere e i filati di poliammide differivano notevolmente in termini di materie prime (trucioli di poliammide per fabbricare filati di poliammide e trucioli di PET per fabbricare filati di poliestere), prezzi delle materie prime e livelli di SGAV e profitti. Il gruppo Eversun ha chiesto alla Commissione di riconsiderare i dati finanziari prontamente disponibili di PT Ever Shine come base per il calcolo delle SGAV e del profitto.
(35)
La Commissione ha ricordato che l’adeguatezza dell’Indonesia come paese rappresentativo è stata respinta nella seconda nota e ai considerando 95 e 100 del regolamento provvisorio. Poiché la Turchia è stata selezionata come paese rappresentativo più idoneo, la Commissione ha utilizzato per la costruzione del valore normale le SGAV e i profitti di un produttore appropriato di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto dell’inchiesta in Turchia, ossia SASA. Il fatto che SASA sia un produttore di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non è mai stato contestato dal gruppo Eversun. Inoltre il gruppo Eversun non ha mai fornito elementi di prova concreti a dimostrazione del fatto che l’uso dei dati di SASA comporterebbe importi di SGAV e profitti distorti o non congrui e quindi contrari al requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base.
(36)
La Commissione ha inoltre osservato che il gruppo Eversun non ha presentato alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che i livelli delle SGAV e dei profitti dei produttori di filati di poliestere fossero più elevati rispetto ai livelli di profitto dei fabbricanti di filati di poliammide. L’elenco completo dei fattori produttivi di SASA e il loro uso come costituenti nel processo di fabbricazione di filati di poliestere non erano noti e da un semplice fatto presentato dal gruppo Eversun non era possibile trarre la conclusione che il prezzo medio all’importazione dei trucioli di PET in Turchia fosse inferiore al prezzo medio all’importazione dei trucioli di poliammide in Turchia. Al contrario, il confronto tra il prezzo all’importazione dei filati di poliammide e dei filati di poliestere (prezzo di vendita del prodotto finale) e il prezzo all’importazione dei trucioli di poliammide e dei trucioli di PET (principali materie prime) suggeriva che i filati di poliammide potevano generare un ricarico superiore, poiché presentavano un differenziale maggiore tra il prezzo della materia prima e il prezzo del prodotto finale. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che il gruppo Eversun non abbia presentato alcun elemento di prova fattuale a dimostrazione dei diversi livelli di SGAV e di profitti tra produttori di filati di poliammide e di filati di poliestere a causa del diverso prezzo delle principali materie prime. L’argomentazione è stata respinta.
(37)
Carvico SpA ha affermato che il calcolo delle SGAV e dei profitti sulla base di un’unica società in Turchia, SASA, non era sufficiente e che la Commissione avrebbe dovuto includere nella sua determinazione delle SGAV e dei profitti anche altre società aventi sede in altri paesi terzi.
(38)
Per quanto riguarda i criteri di cui al considerando 83 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato diversi potenziali paesi rappresentativi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, che fabbricano il prodotto oggetto dell’inchiesta e che al tempo stesso dispongono di produttori con dati finanziari prontamente disponibili. La Commissione ha stabilito che la Turchia era il paese rappresentativo più appropriato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Il fatto che in Turchia esistesse un solo produttore con informazioni finanziarie prontamente disponibili era una conseguenza della realtà del mercato e non invalidava il risultato. La Commissione ha inoltre osservato che Carvico SpA non ha dimostrato su quale base la Commissione fosse tenuta a calcolare le SGAV e i profitti con riferimento a più società, né ha suggerito o proposto altri produttori di filati di poliammide o di poliesteri con informazioni finanziarie prontamente disponibili. Infine, Carvico SpA non ha mai fornito elementi di prova concreti attestanti che l’uso dei dati di SASA comporterebbe importi per le SGAV e i profitti distorti o non congrui, e dunque contrari al requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(39)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 83 a 102 del regolamento provvisorio.
3.2.3.
Fattori produttivi
(40)
Il denunciante ha affermato che la denominazione di riferimento «trucioli di poliammide 6», scelta dalla Commissione per le merci con il codice merci 3908 10 nella tabella 1 del regolamento provvisorio, era troppo ristretta. A suo parere le merci dichiarate con il codice merci 3908 10 dovrebbero essere denominate polimeri di poliammide per includere tutti i tipi di prodotto in tale parametro di riferimento stabilito sulla base dei dati del GTA, oppure la Commissione dovrebbe restringere il valore di riferimento per riflettere solo i trucioli di poliammide 6.
(41)
La Commissione ha già chiarito nella seconda nota e nel regolamento provvisorio che il fattore produttivo in questione riguardava tutti i tipi di polimeri di poliammide e che il valore di riferimento (valore esente da distorsioni) nella prima riga della tabella 1 del regolamento provvisorio riguardava tutti i tipi di prodotto con il codice merci 3908 10 . La Commissione ha indicato il valore di riferimento di cui all’allegato II della seconda nota sui fattori produttivi solo come trucioli di poliammide 6 in quanto si trattava del prodotto più importato con il codice delle merci in questione, ma dalla descrizione del prodotto era chiaro che i dati riguardavano tutti i polimeri di poliammide. L’argomentazione è stata pertanto ritenuta irrilevante.
(42)
I denuncianti hanno inoltre affermato che le importazioni russe di polimeri di poliammide in Turchia avrebbero dovuto essere escluse dal prezzo di riferimento. I denuncianti hanno asserito che le importazioni russe sono diventate più significative dopo l’imposizione di sanzioni dell’UE sui trucioli di poliammide e che i loro prezzi più bassi, persino inferiori al prezzo medio all’importazione cinese, possono aver distorto il prezzo medio all’importazione in Turchia.
(43)
La Commissione ha osservato che il 6 ottobre 2022 le importazioni di polimeri di poliammide dalla Russia sono divenute oggetto di sanzioni dell’UE nel contesto dell’ottavo pacchetto di sanzioni a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
(
8
)
. In seguito all’imposizione di sanzioni dell’UE, si è evidenziato uno spostamento nel volume e nel prezzo delle importazioni russe di polimeri di poliammide in Turchia. Rispetto al 2022, il volume delle importazioni russe è più che raddoppiato nel 2023, registrando un’impennata del 123 % (da 15 036 a 33 461 tonnellate), mentre la loro quota sul totale delle importazioni è aumentata di 17 punti percentuali (dal 13 % al 30 %). Tale afflusso è stato accompagnato da un brusco calo dei prezzi del 22 %, con prezzi unitari che sono scesi da 15,9 CNY/kg a 12,4 CNY/kg (-22 %). Questa tendenza è in netto contrasto con le importazioni da altre fonti (tranne la Cina e i paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
9
)
), che hanno registrato solo una modesta riduzione dei prezzi del 7 % (da 26,1 CNY/kg a 24,4 CNY/kg), con una diminuzione dei volumi del 21 %, il che sottolinea l’unicità dell’impennata delle importazioni russe.
(44)
Tale tendenza divergente delle importazioni russe si è protratta nei periodi successivi. Nel 2024 i volumi delle importazioni russe rappresentavano ancora il 21 % delle importazioni (rispetto al 13 % nel 2022), una percentuale che è rimasta invariata durante il periodo dell’inchiesta. I prezzi hanno proseguito la loro traiettoria discendente, con un calo del 26 % durante il periodo dell’inchiesta rispetto al 2022, contro il 21 % per altre fonti di importazione.
Tabella
Volume (in tonnellate) e prezzo cif delle importazioni di polimeri di poliammide in Turchia
2022
2023
2024
PI
Volume delle importazioni dalla Russia (tonnellate)
15 036
33 461
25 125
24 589
Indice
100
223
167
164
Volume delle importazioni da altri paesi (tonnellate)
(
10
)
99 418
78 966
95 209
93 484
Indice
100
79
96
94
Quota delle importazioni russe (%)
13
30
21
21
Prezzo delle importazioni dalla Russia (CNY/kg)
15,9
12,4
13
11,7
Indice
100
78
82
74
Prezzo delle importazioni da altri paesi (CNY/kg)
26,1
24,4
21,3
20,6
Indice
100
93
81
79
(
10
)
Tutti i paesi a esclusione di Cina, Russia e dei paesi indicati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 (Azerbaigian, Bielorussia, Corea (Repubblica popolare democratica di), Turkmenistan e Uzbekistan).
Fonte:
GTA, codice SA 3908 10.
(45)
L’improvvisa variazione dei prezzi e del volume delle importazioni russe, unitamente alla disparità tra le tendenze seguite dalle importazioni russe e non russe, mostrano una correlazione diretta con la tempistica e l’applicazione delle sanzioni dell’UE. La Commissione ha pertanto concluso che il prezzo delle importazioni russe in Turchia non poteva rientrare nel valore di riferimento per i polimeri di poliammide e ha accolto l’argomentazione dei denuncianti ricalcolando il valore di riferimento per i polimeri di poliammide, escludendo le importazioni cinesi e russe. Di conseguenza, il valore di riferimento è aumentato da 19,04 CNY/kg a 20,75 CNY/kg
(
11
)
. L’incidenza sui margini di dumping è illustrata al considerando 76.
(46)
Il gruppo Eversun ha affermato che la produzione di cascami di filati e di scarti di resine avrebbe dovuto essere ripartita in base al volume di produzione piuttosto che al volume delle vendite. Secondo la società, i cascami di filati e gli scarti di resine erano generati durante la produzione e non presso il punto vendita e dunque avrebbero dovuto essere utilizzati per compensare i costi di produzione nello stesso periodo. Il gruppo Eversun ha affermato che la ripartizione dei costi sulla base del volume delle vendite comporterebbe una rappresentazione errata dei costi nei vari periodi e sarebbe in conflitto con il principio contabile della corrispondenza dei costi al corrispondente periodo di produzione.
(47)
La Commissione ha ridotto il costo di produzione detraendo i cascami di filati e gli scarti di resine, sulla base del metodo del valore netto realizzabile. Secondo tale metodo, la detrazione era basata sulle quantità vendute, al fine di allinearsi al principio di riconoscimento dei ricavi ed evitare una riduzione prematura del costo del prodotto quando gli scarti erano solo prodotti ma non ancora venduti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(48)
Il gruppo Eversun ha presentato un’argomentazione che propone una revisione del metodo basato su materiali di consumo e spese generali, applicato nei questionari delle sue società, con un nuovo metodo della base di costo con un unico tasso. La società ha proposto di modificare il metodo iniziale, avendo notato che aveva generato distorsioni dovute ai diversi tassi di spese generali e materiali di consumo applicati ai prodotti fabbricati.
(49)
Per quanto riguarda tale argomentazione, la Commissione ha osservato che Eversun non l’ha suffragata. Eversun non ha fornito tabelle COM rivedute, né ha spiegato perché alcuni prodotti abbiano assorbito più spese generali o costi dei materiali di consumo di altri, né ha dimostrato che il suo metodo iniziale, verificato dalla Commissione durante la verifica in loco, fosse viziato da errori e dovesse pertanto essere sostituito. In considerazione della riservatezza dei dati contabili della società, la Commissione ha ulteriormente esaminato le osservazioni in una divulgazione specifica delle informazioni destinata al gruppo Eversun. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto l’argomentazione.
(50)
Il gruppo Eversun ha affermato altresì che la Commissione non avrebbe dovuto respingere l’adeguamento per gli scarti di caprolattame richiesto nella sua risposta al questionario. Il gruppo Eversun aveva sostenuto che tali scarti, registrati nella sua contabilità e documentati mediante ordini di produzione, erano riciclati in trucioli di poliammide utilizzati per produrre filati di poliammide. La Commissione aveva respinto tale richiesta al momento dell’istituzione delle misure provvisorie e, per motivi di riservatezza commerciale, aveva spiegato il motivo per cui l’aveva respinta in una divulgazione specifica delle informazioni destinata al gruppo Eversun.
(51)
In tale divulgazione specifica delle informazioni, la Commissione aveva informato il gruppo Eversun che non era possibile stabilire alcun nesso tra i rifiuti di caprolattame generati durante la produzione di trucioli di nylon e tali trucioli di nylon successivamente utilizzati come materia prima per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta. Nelle osservazioni presentate in seguito all’istituzione delle misure provvisorie, Eversun non ha fornito nuove informazioni verificabili a sostegno della sua reiterata richiesta. La Commissione l’ha pertanto respinta.
(52)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Eversun ha chiesto la revisione del valore di riferimento per le preparazioni tessili. Eversun ha asserito che il codice SA a 12 cifre 380991009019, escluso dalla Commissione nel regolamento provvisorio, era più appropriato per il processo di fabbricazione di Eversun rispetto al codice SA a 12 cifre 380991001011, sulla base del quale la Commissione ha stabilito il valore di riferimento per le preparazioni tessili.
(53)
La Commissione ha analizzato l’argomentazione e ha confermato che il codice SA a 12 cifre 380991009019 per bozzime preparate e finiture utilizzate nell’industria tessile è stato stabilito sulla base delle osservazioni ricevute in merito alla seconda nota e rifletteva il processo di fabbricazione generale dei filati di poliammide. Per quanto riguarda il codice SA a 12 cifre 380991009019 per altre preparazioni utilizzate nell’industria tessile, la Commissione non disponeva di informazioni a un livello sufficiente per stabilire se l’intera categoria potesse essere classificata nel valore di riferimento per le preparazioni tessili. In considerazione di tale incertezza e del fatto che tale fattore produttivo rappresentava meno dell’1 % dei costi di produzione totali, la Commissione ha ritenuto opportuno riclassificare tale costo tra i materiali di consumo anziché rivedere il valore di riferimento del codice SA.
(54)
Il gruppo Highsun ha rilevato di aver commesso un errore materiale nei costi di trasporto forniti relativi agli acquisti di un fattore produttivo, con una conseguente notevole sovrastima di tali costi e, di conseguenza, del valore normale determinato per la società. La Commissione ha analizzato l’argomentazione e gli elementi di prova presentati dal gruppo Highsun e ha potuto riconciliare tali dati con i dati verificati in loco. L’argomentazione è stata accolta.
(55)
Il gruppo Highsun ha inoltre affermato che il valore di riferimento per il costo unitario del lavoro turco nella categoria NACE 20, comunicato nella seconda nota sui fattori produttivi, avrebbe dovuto escludere le retribuzioni non collegate al reparto di produzione, nonché i costi non associati al prodotto oggetto dell’inchiesta. Il gruppo Highsun non ha tuttavia suggerito alcuna alternativa per la costruzione del valore di riferimento per il lavoro. L’argomentazione è stata pertanto respinta. La Commissione ha informato il gruppo Highsun che il costo del lavoro si basava sui dati dell’Istituto di statistica turco
(
12
)
. L’Istituto di statistica turco non consente una ripartizione più granulare al di là della NACE 13, preparazione e filatura di fibre tessili secondo la classificazione NACE Rev. 2. Di conseguenza, non è stato possibile perfezionare ulteriormente il valore di riferimento per il costo del lavoro.
(56)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 103 a 147 del regolamento provvisorio.
(57)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Krajewski ha contestato l’affidabilità dei dati estratti dal GTA, sulla base dei quali sono stati determinati i valori di riferimento. In particolare, Krajewski ha asserito che i dati sulle importazioni mostravano un’estrema dispersione dei prezzi per i principali fattori produttivi, con valori unitari che variavano notevolmente tra i paesi e le singole operazioni, il che avrebbe potuto gonfiare artificialmente i valori medi di riferimento.
(58)
La Commissione ha chiarito che, al fine di stabilire un valore di riferimento rappresentativo affidabile, ha utilizzato la totalità dei dati sulle importazioni estratti dal GTA senza alcuna modifica. La Commissione ha anche osservato che Krajewski non ha dimostrato l’esistenza di errori nei dati sulle importazioni. L’argomentazione è stata respinta.
(59)
In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni, Krajewski ha asserito che la Commissione non ha divulgato il valore di riferimento utilizzato per i materiali di consumo, né i fogli di lavoro dettagliati, il trattamento delle singole componenti e gli impatti di ciascun adeguamento.
(60)
La Commissione ha comunicato nella seconda nota sui fattori produttivi che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, tali voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi illustrato il metodo adottato ai considerando 131 e 135 del regolamento provvisorio. La Commissione ha chiarito che ai materiali di consumo non è stato applicato alcun valore di riferimento, poiché erano stabiliti sulla base del costo effettivo sostenuto, e che il valore dei materiali di consumo era un’informazione commerciale sensibile che non poteva essere divulgata ad altre parti interessate. Per quanto riguarda le restanti argomentazioni, la Commissione ha ribadito che i calcoli dettagliati e gli adeguamenti dei margini di dumping erano informazioni commerciali sensibili, che sono state comunicate alle società inserite nel campione che hanno collaborato in risposta alle loro osservazioni. Le argomentazioni sono state respinte.
3.2.4.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(61)
Eversun ha affermato, in risposta alla divulgazione definitiva delle informazioni, che le SGAV calcolate dalla Commissione non escludevano le spese di vendita diretta e le spese di assicurazione al fine di ottenere il valore delle SGAV a livello franco fabbrica.
(62)
La Commissione ha analizzato l’argomentazione e, avendo stabilito che le spese di esportazione e di trasporto erano indicate separatamente nei rendiconti economici di SASA, l’ha accolta. La natura delle spese di assicurazione riportate come spese di commercializzazione tuttavia non risultava chiara dai rendiconti economici. Poiché non è stato stabilito che tale costo di assicurazione si riferisse al nolo marittimo, né che non appartenesse allo stadio commerciale franco fabbrica al quale è stato effettuato il confronto, la seconda parte dell’argomentazione è stata respinta.
(63)
Eversun ha inoltre affermato che i conti economici di SASA durante il periodo dell’inchiesta erano più appropriati per il calcolo delle SGAV e dei profitti rispetto al conto economico per l’anno 2024 utilizzato dalla Commissione. Poiché i conti economici di SASA erano pubblici e disponibili anche per il periodo gennaio-giugno 2024, per l’intero 2024 e per il periodo gennaio-giugno 2025, Eversun ha chiesto di combinare le relazioni finanziarie per ottenere le SGAV e i profitti per il periodo dell’inchiesta.
(64)
La Commissione ha chiarito che il calcolo delle SGAV sulla base di una società (SASA) redditizia nell’esercizio finanziario che copriva parzialmente il periodo dell’inchiesta costituiva una normale applicazione del suo metodo. Il metodo proposto da Eversun richiedeva alla Commissione di calcolare un importo completamente nuovo di SGAV e profitti; inoltre l’utilizzo del conto finanziario annuale ufficiale è considerato più rappresentativo rispetto alla combinazione di due conti semestrali che, combinati, probabilmente non consentirebbero adeguamenti di bilancio di fine esercizio e operazioni intersocietarie di importanza critica. L’argomentazione è stata respinta.
(65)
In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni, la coalizione ha asserito che la Commissione non ha stabilito se i costi eliminati di cui alla voce «spese di esportazione e di trasporto» corrispondessero alle SGAV dirette ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base e se il costo fosse sostenuto prima o dopo la vendita. La coalizione ha affermato che la Commissione non ha dimostrato motivi sufficienti per detrarre le «spese di esportazione e di trasporto» dal calcolo delle SGAV. Krajewski ha asserito che la Commissione non ha dimostrato che i costi di assicurazione non si riferivano ai costi di trasporto e comportavano una potenziale sovrastima delle SGAV. Krajewski ha affermato altresì che la Commissione non ha divulgato il foglio di lavoro sui cui si è basato il ricalcolo delle SGAV.
(66)
La Commissione ha ricordato che ciascun caso è valutato nel merito. La Commissione ha ritenuto che le informazioni riportate nella nota 18 dei bilanci consolidati annuali sottoposti a revisione di SASA fossero sufficienti per calcolare il valore normale a livello franco fabbrica utilizzando le SGAV riportate a livello franco fabbrica, in altre parole detraendo l’importo delle «spese di esportazione e di trasporto» indicato nella categoria delle spese di commercializzazione. Le SGAV sono state stabilite in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(
13
)
e la detrazione di un determinato importo di costi di trasporto è considerata sufficientemente appropriata e ragionevole per ottenere un valore normale costruito allo stesso stadio commerciale del prezzo all’esportazione. La coalizione inoltre non ha dimostrato il motivo per cui non era opportuno escludere le «spese di esportazione e di trasporto» al fine di stabilire le SGAV a livello franco fabbrica. Per quanto riguarda l’osservazione di Krajewski, la Commissione ha comunicato alle parti interessate il livello di dettaglio più granulare, ossia i rendiconti finanziari e il calcolo delle SGAV e dei profitti, e ha osservato che Krajewski non ha dimostrato per quale motivo le spese di assicurazione avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo delle SGAV. Le argomentazioni sono state respinte.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(67)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando 154 e 155 del regolamento provvisorio.
3.4.
Confronto
(68)
Nella fase provvisoria la Commissione ha effettuato un adeguamento del prezzo all’esportazione per tenere conto delle commissioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per l’operatore commerciale collegato del gruppo Eversun, detraendo le SGAV dell’operatore commerciale collegato e un profitto teorico del 6,89 %, riscontrato in una precedente inchiesta relativa alle importazioni di alcoli polivinilici originari della RPC
(
14
)
.
(69)
Il gruppo Eversun ha espresso disaccordo con l’adeguamento. La parte ha contestato il fatto che il profitto teorico, riscontrato in un precedente procedimento antidumping avente come periodo di riferimento luglio 2018–giugno 2019, era obsoleto e che il prodotto oggetto di tale procedimento, l’alcole polivinilico, non era un prodotto simile.
(70)
La Commissione ha osservato di aver applicato le migliori informazioni disponibili, in assenza di una collaborazione pertinente da parte degli importatori indipendenti, e che non sarebbe stato possibile stabilire alcun profitto alternativo sulla base di un’inchiesta più recente o di un metodo di fabbricazione di un prodotto petrolchimico più vicino a quello degli altri filati di poliammide. La Commissione ha anche osservato che il gruppo Eversun non ha proposto profitti teorici alternativi. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(71)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Krajewski ha affermato che il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale costruito sollevava questioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in quanto i filati di poliammide comprendevano una gamma di prodotti con caratteristiche tecniche, livelli di qualità e usi finali diversi.
(72)
La Commissione ha comunicato di aver effettuato un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione conformemente al suo metodo, basato sullo stesso stadio commerciale e per tipo di prodotto e, ove necessario, di aver applicato adeguamenti. Krajewski non ha dimostrato alcun errore nel calcolo del margine di dumping effettuato dalla Commissione. L’argomentazione è stata respinta.
(73)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 156 a 162 del regolamento provvisorio.
3.5.
Margini di dumping
(74)
Come descritto al considerando 54, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate la Commissione ha rivisto il margine di dumping per il gruppo Highsun.
(75)
In seguito a tali modifiche del livello del margine di dumping per le due società inserite nel campione, la Commissione ha ricalcolato il margine di dumping applicabile alle altre società che hanno collaborato sulla base del dazio applicabile alle due società inserite nel campione. Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, in considerazione dell’elevato livello di collaborazione, il margine di dumping è stato fissato al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato.
(76)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Gruppo Eversun:
—
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd.,
—
Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd.,
—
Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd.,
—
Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd.
60,0
Gruppo Highsun:
—
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd.,
—
Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd.,
—
Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd.,
—
Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd.
—
Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd.
67,6
Altre società che hanno collaborato
62,2
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
67,6
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(77)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 170 a 175 del regolamento provvisorio.
4.2.
Consumo dell’Unione
(78)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 176 a 178 del regolamento provvisorio.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
(79)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 179 a 186 del regolamento provvisorio.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(80)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 187 a 191 del regolamento provvisorio.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(81)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando 192 e 193 del regolamento provvisorio.
4.4.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(82)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 194 a 196 del regolamento provvisorio.
4.4.2.3.
Crescita
(83)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 197 del regolamento provvisorio.
4.4.2.4.
Occupazione e produttività
(84)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 198 a 200 del regolamento provvisorio.
4.4.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(85)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando 201 e 202 del regolamento provvisorio.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(86)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 203 a 205 del regolamento provvisorio.
4.4.3.2.
Costo del lavoro
(87)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando 206 e 207 del regolamento provvisorio.
4.4.3.3.
Scorte
(88)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando 208 e 209 del regolamento provvisorio.
4.4.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(89)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 210 a 214 del regolamento provvisorio.
4.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(90)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando 215 e 216 del regolamento provvisorio.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(91)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 218 a 222 del regolamento provvisorio.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(92)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 223 a 229 del regolamento provvisorio.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(93)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 230 a 232 del regolamento provvisorio.
5.2.3.
Calo del consumo
(94)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 233 del regolamento provvisorio.
5.2.4.
Ripresa dalla pandemia di COVID-19
(95)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Carvico ha sostenuto che il periodo in esame a partire dal 2022 non rispecchiava adeguatamente le tendenze nello sviluppo della situazione dell’Unione sul mercato dell’Unione. Secondo la società, il 2022 è stato un anno eccezionale, in quanto era l’anno successivo alla pandemia di COVID-19, caratterizzato da una domanda straordinaria e concentrata, derivante dalla ripresa degli ordini rinviati negli anni precedenti della pandemia, nonché da dinamiche anomale in termini di volumi e prezzi. La società ha sostenuto che i principali indicatori, quali il consumo, la produzione e i quantitativi di vendita dell’Unione, sono diminuiti nel biennio successivo 2023-2024 e sono leggermente aumentati e si sono stabilizzati nel periodo dell’inchiesta a un livello inferiore rispetto al 2022, pur rimanendo superiori al biennio 2018-2019, prima della pandemia.
(96)
A tale riguardo la Commissione osserva che la valutazione delle tendenze del pregiudizio è un esercizio dinamico e non è soggetta a un’analisi da punto a punto, con riferimento a un determinato anno. Nella fase provvisoria inoltre la Commissione ha considerato il calo del consumo come un fattore che potrebbe contribuire in parte al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. È stato tuttavia stabilito che, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato, la quota delle importazioni cinesi ha continuato ad aumentare nei periodi di contrazione e che il calo delle vendite dell’industria dell’Unione (che ha comportato anche un calo della produzione e dell’utilizzo degli impianti) è stato doppio rispetto al calo del consumo nel periodo in esame. Nella cosiddetta «situazione di mercato recuperata e stabilizzata» nel periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione presentava ancora circa il 50 % di capacità produttiva inutilizzata.
(97)
Inoltre l’industria dell’Unione ha dovuto comunque far fronte al continuo calo dei prezzi delle importazioni cinesi, che ha inciso negativamente sugli indicatori finanziari.
(98)
L’argomentazione secondo cui la scelta del presunto anno di picco 2022 come inizio del periodo in esame avrebbe modificato il quadro delle tendenze dei fattori di pregiudizio è stata pertanto respinta. Anche riconoscendo che il 2022 in qualche misura è stato un anno eccezionale, le tendenze generali nel periodo in esame hanno giustificato la conclusione che l’industria dell’Unione stava subendo un pregiudizio.
(99)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Heynen ha contestato l’affermazione di cui al considerando 97 sul continuo calo dei prezzi delle importazioni cinesi. A titolo di prova, la società ha presentato le proprie fatture di acquisto nell’arco di diversi anni. Tali fatture tuttavia erano riferite ad acquisti di filati con specifiche ristrette presso un numero molto limitato di fornitori di lunga data. Tali operazioni non erano pertanto rappresentative dei volumi e dei valori generali delle importazioni di filati di poliammide dalla Cina nel periodo in esame. La Commissione ha basato le sue risultanze in merito al calo dei prezzi cinesi su informazioni provenienti da dati Eurostat.
5.2.5.
Altri fattori
(100)
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Virleta e Gesamtmasche (associazione tedesca degli utilizzatori) hanno elencato alcuni altri fattori che, a loro avviso, avrebbero dovuto essere presi in considerazione nell’analisi del nesso di causalità, quali:
—
aumenti dei prezzi mondiali del petrolio a causa delle tensioni geopolitiche;
—
perturbazioni della catena di approvvigionamento;
—
pressioni inflazionistiche;
—
perdita di competitività dell’Unione a causa della politica energetica;
—
costi della ristrutturazione del settore del filato.
(101)
La maggior parte di tali fattori che avrebbero potuto influenzare la situazione dell’industria dell’Unione tuttavia erano di natura molto generale e inoltre alcuni di essi (come la crisi petrolifera) si sono verificati solo dopo il periodo in esame. Le parti interessate inoltre non hanno suffragato le loro argomentazioni fornendo elementi di prova del fatto che tali fattori potrebbero essere collegati al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. I costi dell’energia e i costi di ristrutturazione inoltre sono stati presi in considerazione nell’ambito dei costi di produzione, che sono stati analizzati come uno degli indicatori di pregiudizio. Come indicato al considerando 205 del regolamento provvisorio, nel periodo in esame l’industria dell’Unione è riuscita a ristrutturarsi e a ridurre i costi. Infine, il fatto che altri fattori possano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo in esame non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(102)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Gesamtmasche ha ribadito le sue argomentazioni concernenti l’impatto di altri fattori sulla situazione dell’industria dell’Unione. Come nel caso degli argomenti addotti in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, tali argomentazioni non erano suffragate da elementi di prova.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(103)
Nella fase provvisoria dell’inchiesta la Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.
(104)
La Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie riguardo al fatto che le importazioni da paesi terzi (diversi dalla Cina) e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
(105)
In particolare, non è stato accertato che il calo del consumo, legato tra l’altro alla scelta del 2022, anno della ripresa dalla pandemia di COVID-19, quale punto di partenza del periodo in esame, abbia attenuato il nesso di causalità, in quanto i volumi di vendita persi a favore delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno ampiamente superato il calo del consumo nel periodo in esame.
(106)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato le sue conclusioni provvisorie, ossia che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.
(107)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Heynen ha contestato la conclusione di cui sopra, sostenendo che, secondo i documenti di acquisto in suo possesso, non vi è «alcuna traccia» di importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Come spiegato però al considerando 99, le fatture di acquisto di un importatore non possono essere considerate rappresentative per l’intera industria del filato. Inoltre i calcoli del dumping e le risultanze relative al pregiudizio non si basano solo sul livello del prezzo all’esportazione.
(108)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Krajewski ha anche contestato la conclusione della Commissione in merito all’incidenza delle importazioni cinesi sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Secondo la società, l’enorme discrepanza tra i margini di dumping e i margini di pregiudizio sembra indicare che la maggior parte del pregiudizio non deriva dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Tuttavia le risultanze dell’inchiesta indicano chiaramente che il motivo principale della difficile situazione dell’industria dell’Unione è stato l’aumento dei volumi delle importazioni cinesi a prezzi molto bassi. Il margine di underselling non è inteso a quantificare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Esso stabilisce piuttosto il margine di aumento dei prezzi all’importazione oggetto di dumping per ottenere un prezzo non pregiudizievole. Le pratiche di dumping inoltre consentono agli esportatori cinesi di continuare a esercitare una concorrenza sleale sui prezzi. Il fatto che i margini di dumping siano inferiori ai margini di pregiudizio si riflette nel livello dei dazi istituiti, che si basano sui margini di dumping accertati.
(109)
La Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione di cui al considerando 106.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(110)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(111)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 238 a 246 del regolamento provvisorio. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è pertanto il seguente:
Società
Margine di pregiudizio definitivo (in %)
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd.,
Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd.,
Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd.,
Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd.
113,6
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd.,
Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd.,
Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd.,
Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd,
Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd.
132,8
Altre società che hanno collaborato
119,3
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
132,8
6.2.
Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
(112)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando 247 e 248 del regolamento provvisorio.
6.3.
Conclusioni sul livello delle misure
(113)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati al livello dei margini di dumping, come indicato al considerando 140, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(114)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Carvico e CSC hanno affermato che l’istituzione delle misure nel lungo termine avrà un effetto negativo sui produttori di filati dell’Unione. Le associazioni di utilizzatori/gli utilizzatori hanno sostenuto che le società cinesi sposterebbero le esportazioni nell’Unione dai filati ai prodotti tessili a valle. Di conseguenza, i produttori dell’Unione a valle, influenzati negativamente anche dall’aumento dei costi delle loro materie prime, dovrebbero chiudere la loro attività o delocalizzarla al di fuori dell’Unione. Ciò ridurrebbe ulteriormente il consumo di filati dell’Unione e limiterebbe la possibilità per i produttori di filati dell’Unione di aumentare le loro vendite e la loro produzione.
(115)
CSC ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l’estensione dell’inchiesta antidumping al fine di proteggere l’industria a valle.
(116)
Infine Carvico ha segnalato una minaccia di potenziale elusione della misura attraverso paesi terzi, che la renderebbe inefficace per la protezione dei produttori di filati dell’Unione. Quest’ultima minaccia è stata rilevata anche nelle osservazioni della coalizione.
(117)
La Commissione ha ritenuto che l’analisi dell’impatto delle misure sui produttori dell’Unione direttamente interessati del prodotto oggetto dell’inchiesta non comprenda una valutazione di un’eventuale ristrutturazione a lungo termine della configurazione degli scambi dal paese interessato verso l’Unione o di una potenziale futura elusione delle misure, in quanto non sono disponibili dati affidabili per effettuare tale analisi. D’altro canto, gli effetti delle misure sono monitorati dopo l’istituzione e, se le condizioni per l’apertura fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe avviare un’inchiesta antielusione ed eventualmente estendere le misure, al fine di fornire una protezione efficace all’industria. Infine, eventuali future modifiche della configurazione degli scambi non compromettono comunque il vantaggio immediato che le misure apporteranno ai produttori di filati dell’Unione, che si trovano in una situazione economica molto difficile.
(118)
La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni di cui al considerando 252 del regolamento provvisorio, vale a dire che le misure sarebbero nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(119)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando 253 e 254 del regolamento provvisorio.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(120)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, gli utilizzatori (Carvico, Heynen, UAB Virleta e gli utilizzatori polacchi dell’industria della calzetteria) e le associazioni di utilizzatori (CSC e la Confederazione dell’industria della maglieria tedesca (Gesamtmasche)] hanno presentato osservazioni sottolineando l’effetto negativo dell’istituzione delle misure sulle industrie a valle. Le suddette parti interessate hanno fatto riferimento in particolare al previsto aumento sostanziale dei costi delle materie prime, per cui i loro prodotti fabbricati nell’Unione non sarebbero più competitivi rispetto a quelli importati da paesi terzi. Di conseguenza, alcune PMI a valle potrebbero fallire, mentre le imprese più grandi sarebbero direttamente incentivate a delocalizzare la produzione al di fuori dell’Unione, con ulteriori effetti negativi sull’occupazione, sugli investimenti e sulle innovazioni dell’Unione in segmenti a valle di valore elevato.
(121)
Per la maggior parte, tali argomentazioni non sono state però suffragate da alcun dato, ad eccezione delle comunicazioni più dettagliate pervenute da Carvico e Heynen. Comunque, anche nel caso di queste ultime comunicazioni più dettagliate, a causa della mancanza di collaborazione da parte degli utilizzatori interessati nella fase provvisoria dell’inchiesta la Commissione non è stata in grado di verificare l’effettiva struttura della produzione e dei costi delle società, di verificare l’impatto del potenziale aumento dei prezzi delle materie prime sui prezzi dei prodotti finali e di valutare la situazione finanziaria complessiva delle società.
(122)
Si ricorda che nessuno degli utilizzatori registrati come parte interessata ha compilato un questionario per gli utilizzatori o ha presentato osservazioni in merito alla possibile istituzione di misure antidumping o al procedimento stesso entro i termini specificati nell’avviso di apertura (ad eccezione della richiesta di esclusione dalla definizione del prodotto presentata da Splitfil). Di conseguenza, non esistevano elementi di prova a dimostrazione del probabile impatto sproporzionato delle misure sull’attività degli utilizzatori dell’Unione.
(123)
Alla luce di quanto precede, le asserzioni avanzate dagli utilizzatori dell’Unione in merito al presunto impatto sproporzionato delle misure sugli utilizzatori a valle non hanno potuto essere accolte, in quanto mancavano di elementi di prova fattuali e pertanto non hanno consentito alla Commissione di giungere alla conclusione che gli effetti negativi complessivi per tali utilizzatori sarebbero superiori agli effetti positivi per i produttori dell’Unione. Nel caso in cui debbano far fronte a un aumento delle importazioni a basso prezzo dei prodotti che fabbricano, gli utilizzatori a valle possono considerare la possibilità di presentare una denuncia antidumping.
(124)
Nelle loro comunicazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Carvico, Heynen e UAB Virleta hanno sollevato anche argomentazioni specifiche sui vincoli di capacità dei produttori di filati dell’Unione (compresi presunti rifiuti di forniture in passato) e sulla non sostituibilità di alcuni tipi di filati importati dalla Cina.
(125)
In primo luogo, l’asserzione secondo cui l’industria dell’Unione non ha risposto alla richiesta di acquistare un determinato tipo del prodotto oggetto dell’inchiesta non era suffragata da alcun elemento di prova verificabile.
(126)
In secondo luogo, si ricorda che l’obiettivo delle misure antidumping non è quello di limitare le importazioni in quanto tali, ma di eliminare gli effetti pregiudizievoli delle pratiche commerciali sleali garantendo che le importazioni entrino nel mercato dell’Unione a prezzi non oggetto di dumping. L’istituzione di misure preserva pertanto l’accesso alle importazioni, ripristinando nel contempo una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
(127)
Infine, come dimostrato dai macroindicatori dell’industria dell’Unione (cfr. il punto 4.4.2 del regolamento provvisorio), rimane disponibile una capacità produttiva supplementare per produrre volumi più elevati qualora l’industria a valle dell’Unione lo richieda. L’industria dell’Unione possiede la capacità tecnica per fornire un’ampia gamma di filati di poliammide e adattare la produzione alla domanda del mercato in condizioni di mercato eque.
(128)
In ogni caso, la presunta assenza o disponibilità limitata di un determinato tipo di prodotto non può giustificare la mancata imposizione delle misure. Una simile situazione rispecchierebbe solo le attuali condizioni di mercato che hanno risentito in misura significativa delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e non dimostra alcuna incapacità strutturale dell’industria dell’Unione di fornire il tipo di prodotto in esame.
(129)
Nelle loro comunicazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcune parti interessate (UAB Virleta, Gesamtmasche) hanno sottolineato la «mancata considerazione degli utilizzatori a valle nel procedimento» da parte della Commissione.
(130)
La Commissione ha ricordato che tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di collaborare entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. L’assenza di collaborazione non può essere imputata alla Commissione. Nella presente inchiesta tutte le parti interessate hanno avuto la piena opportunità di rendere note le loro osservazioni e di motivare le loro argomentazioni, ma gli utilizzatori hanno scelto di non farlo.
(131)
Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Virleta ha chiesto l’apertura di un’inchiesta distinta su possibili pratiche anticoncorrenziali dei produttori di filati dell’Unione.
(132)
La Commissione ha tuttavia osservato che tale asserzione dell’esistenza di un cartello era speculativa, non era suffragata da alcun elemento di prova e andava oltre l’ambito di un’inchiesta antidumping.
(133)
Infine, alcuni degli utilizzatori (Carvico, Heynen, UAB Virleta) hanno espresso preoccupazione per la possibile applicazione retroattiva dei dazi antidumping e hanno presentato argomentazioni contrarie. Alla luce della conclusione di cui al punto 8.4, la Commissione non ha analizzato questa parte della comunicazione delle parti interessate.
(134)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, gli utilizzatori Carvico, Heynen e l’associazione di utilizzatori Gesamtmasche hanno ribadito gli argomenti già presentati nelle comunicazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni. Nuove osservazioni al riguardo sono pervenute anche dall’utilizzatore polacco Marilyn, dall’associazione di utilizzatori portoghese ATP e dall’associazione di dettaglianti tedesca AVE (non registrata come parte interessata nel procedimento).
(135)
Gli argomenti presentati dalle parti hanno considerato quanto segue:
—
i vincoli procedurali che non hanno consentito agli utilizzatori (principalmente PMI) di partecipare in tempo all’inchiesta e di presentare i propri dati;
—
il livello troppo elevato delle misure;
—
la possibile delocalizzazione dell’industria a valle al di fuori dell’Unione o l’aumento delle importazioni cinesi dei prodotti a valle;
—
l’asimmetria della protezione dei produttori di filati rispetto all’industria tessile a valle in caso di applicazione delle misure antidumping.
(136)
In risposta a tali argomentazioni, la Commissione ha ripetutamente sottolineato che tutti gli utilizzatori noti (140 società) dal momento dell’apertura del procedimento sono stati invitati a partecipare, a registrarsi come parti interessate, a compilare questionari per gli utilizzatori e a presentare osservazioni in diverse fasi del procedimento e che non è stata registrata alcuna collaborazione prima dell’istituzione delle misure provvisorie. La Commissione non ha pertanto potuto valutare e verificare tempestivamente la situazione dell’industria a valle, né documenti giustificativi o dati, che non sono stati neppure forniti. Gli argomenti presentati dagli utilizzatori dopo la divulgazione finale delle informazioni sono ripetitivi e non suffragati da elementi di prova.
(137)
Per quanto riguarda la possibile estensione della protezione all’industria a valle, la Commissione ha osservato che la definizione del prodotto oggetto dell’attuale procedimento non può essere estesa, in quanto il prodotto è definito fin dall’inizio e tutti i calcoli del dumping e l’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità sono limitati al prodotto oggetto dell’inchiesta. Per le industrie a valle esiste comunque la possibilità di presentare una denuncia ai fini dell’apertura di un procedimento antidumping, qualora gli esportatori cinesi spostino effettivamente la loro attività di esportazione verso l’industria a valle, fornendo sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping e del pregiudizio e del nesso di causalità tra i due fattori.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(138)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato le sue conclusioni in base alle quali non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di filati di poliammide originari della RPC. Il presunto impatto negativo sugli utilizzatori a valle non prevaleva sulla necessità di ripristinare una concorrenza leale.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(139)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(140)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Dazio antidumping definitivo (in %)
Gruppo Eversun:
—
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd.,
—
Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd.,
—
Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd.,
—
Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd.
60,0
113,6
60,0
Gruppo Highsun:
—
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd.,
—
Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd.,
—
Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd.,
—
Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd.
—
Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd.
67,6
132,8
67,6
Altre società che hanno collaborato
62,2
119,3
62,2
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
67,6
132,8
67,6
(141)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(142)
Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione
(
15
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(143)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(144)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(145)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(146)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(147)
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione
(
16
)
di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) durante il periodo dell’inchiesta non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(148)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
8.3.
Riscossione retroattiva
(149)
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(150)
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(151)
Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta, pari a 1 765 tonnellate, con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie (agosto 2025 - febbraio 2026), pari a 1 429 tonnellate.
(152)
Non è stato possibile osservare alcun aumento sostanziale nemmeno nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie (agosto 2025-marzo 2026).
(153)
Su tale base la Commissione ha concluso che non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(154)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
17
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(155)
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, comprese tutte le varianti di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche, testurizzati con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex per singolo filato o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (o loro varianti), torti o non torti, attualmente classificati con i codici NC 5402 31 00 , 5402 45 00 , 5402 51 00 e 5402 61 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Codice addizionale TARIC
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd.,
Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd.,
Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd.,
Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd.
60,0
88BB
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd.,
Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd.,
Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd.,
Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd,
Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd.
67,6
88BC
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
62,2
Cfr. l’allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
67,6
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/734 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1
o
luglio 2024 al 30 giugno 2025);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2025/4120, 29.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4120/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984 della Commissione, del 3 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 2025/1984, 6.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1984/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/734 della Commissione, del 26 marzo 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2026/734, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/734/oj
).
(
5
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 77.
(
6
)
https://www.sasa.com.tr/products-pet-resins-and-pet-chips
.
(
7
)
https://www.sasa.com.tr/products-pet-resins-and-pet-chips
.
(
8
)
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj
).
(
9
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
).
(
11
)
Livello del prezzo cif, dazio corrisposto.
(
12
)
https://veriportali.tuik.gov.tr/tr
. Il nome del sito web è stato modificato nel periodo intercorso tra il regolamento provvisorio e il regolamento definitivo.
(
13
)
Estratto del regolamento di base: «Il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
(
14
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj
).
(
15
)
E-mail:
TRADE-TDI-REQUESTS@ec.europa.eu
, Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. Indicare nella richiesta il numero del presente regolamento e il numero del caso (AD735).
(
16
)
E-mail:
TRADE-TDI-REQUESTS@ec.europa.eu
, Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. Indicare nella richiesta il numero del presente regolamento e il numero del caso (AD735).
(
17
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione
Nome
Codice addizionale TARIC
Prutex Nylon Co., Ltd
88BD
Fujian Jiayi Chemical Fiber Co., Ltd
88BE
Nantong Zhongli Nylon Technology Co., Ltd
88BF
Fujian Xinsen Synthetic Fiber Technology Co., Ltd
Fujian Fengdi Polyamide Co., Ltd
88BG
Fujian Kaibang Polyamide Technology Co., Ltd
88BH
Fujian Wanhong Textile Co., Ltd
88BI
Nilit (Suzhou) Engineering Plastic Technologies Co., Ltd
88BJ
Zhejiang Jinqi New Material Tech. Co., Ltd
88BK
Yiwu Huading Nylon Co., Ltd
88BL
Zhejiang Huayou Color Spinning Technology Co., Ltd
88BM
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1823/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/1823 disciplina i dazi antidumping su filati di poliammide dalla Cina, applicando metodologie di calcolo basate su valore normale, prezzo all'esportazione, margini di dumping e margini di pregiudizio. Commercialisti e consulenti doganali consultano questa normativa per comprendere le aliquote tariffarie, le distorsioni di mercato significative, il paese rappresentativo e gli adeguamenti per fattori produttivi, SGAV e profitti nella determinazione dei dazi commerciali.
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