Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per gli agricoltori colpiti da problemi specifici derivanti dalla crisi in Medio Oriente e che incidono sulla redditività economica delle loro aziende
Quali sono le condizioni e i termini per accedere al sostegno finanziario di emergenza previsto dal Regolamento UE 2026/1894 per gli agricoltori colpiti dalla crisi in Medio Oriente?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1894 istituisce un fondo di emergenza di 540 milioni di euro destinato agli agricoltori dell'Unione europea colpiti dagli effetti della crisi in Medio Oriente, in particolare dall'aumento dei prezzi dei concimi e dell'energia. Il sostegno si applica ai settori agricoli elencati nel Regolamento UE 1308/2013 e viene distribuito agli Stati membri secondo importi predeterminati (allegato), con la Francia che riceve la quota maggiore di 107,1 milioni di euro e la Polonia 66,6 milioni. Gli agricoltori beneficiari devono essere compensati sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto delle loro perdite economiche effettive derivanti dall'aumento dei costi di produzione. Il pagamento del sostegno deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2027 per essere ammissibile al finanziamento dell'Unione, con possibilità per gli Stati membri di aggiungere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% dell'importo assegnato, da versare entro il 31 maggio 2027.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per gli agricoltori colpiti da problemi specifici derivanti dalla crisi in Medio Oriente e che incidono sulla redditività economica delle loro aziende
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1894 of 27 July 2026 providing for emergency financial support for the farmers affected by specific problems impacting on their economic viability arising from the Middle East crisis
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1894
29.7.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1894 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2026
che prevede un sostegno finanziario di emergenza per gli agricoltori colpiti da problemi specifici derivanti dalla crisi in Medio Oriente e che incidono sulla redditività economica delle loro aziende
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
La crisi in atto in Medio Oriente dal 28 febbraio 2026 e le perturbazioni dei flussi commerciali dovute alla chiusura dello stretto di Hormuz stanno avendo ripercussioni negative per gli agricoltori che producono prodotti della terra o che allevano bestiame nell’Unione.
(2)
Un primo motivo di preoccupazione riguarda l’impennata dei prezzi dei concimi sul mercato interno dell’Unione, che nel 2024 rappresentavano il 7,3 % dei fattori di produzione intermedi degli agricoltori dell’Unione.
(3)
Anche prima della crisi in Medio Oriente, i mercati mondiali dei concimi stavano subendo pressioni sull’offerta e volatilità dei prezzi. La crisi in Medio Oriente ha aggravato ulteriormente la situazione e ha accresciuto i rischi di produzione per i concimi azotati e fosfatici, anche a causa del calo della produzione di gas naturale liquefatto, da cui dipende fortemente la produzione di concimi azotati. Ciò ha determinato un aumento brusco e improvviso dei prezzi dei concimi, sia a livello mondiale che a livello dell’Unione, con un impatto immediato e diretto sul prezzo dei concimi nell’Unione. Questo incremento improvviso del prezzo dei concimi incide sull’accessibilità economica e sulla disponibilità dei concimi necessari per il ciclo di produzione 2026/27 delle colture.
(4)
Nel maggio 2026 i prezzi medi dei concimi azotati sono aumentati indicativamente del 30 % rispetto al febbraio 2026, superando del 70 % circa la media del 2024, e i prezzi dei concimi fosfatici superavano del 22 % la media del 2024.
(5)
L’aumento dei costi dei concimi incide sulla redditività economica delle aziende agricole e rischia di ripercuotersi sull’applicazione dei concimi e sulla produzione vegetale all’interno dell’Unione in termini quantitativi e qualitativi. Questo incremento del prezzo dei concimi interviene in un momento in cui gli agricoltori stanno prendendo decisioni fondamentali in merito alle attività agricole per il 2026/27, come le decisioni riguardanti le superfici o i tipi di coltura da seminare, i tassi di fertilizzazione previsti e le relative pratiche agronomiche. È probabile che l’aumento dei costi dei concimi incida negativamente sul reddito degli agricoltori nel 2027 determinando una riduzione dei quantitativi prodotti. Ciò potrebbe ripercuotersi negativamente anche sulla disponibilità di alimenti nell’Unione nel 2027.
(6)
Un secondo motivo di preoccupazione è dato dall’aumento dei costi dell’energia per le aziende agricole, in particolare i costi dei carburanti utilizzati dalle macchine agricole, che nel 2024 rappresentavano l’8 % dei costi complessivi per i fattori di produzione intermedi a carico degli agricoltori nell’Unione.
(7)
La crisi in atto in Medio Oriente, in particolare la chiusura dello stretto di Hormuz, ha avuto un impatto significativo sul trasporto di prodotti energetici e ne ha inoltre perturbato la produzione. Tali circostanze hanno provocato interruzioni della catena di approvvigionamento di prodotti energetici chiave, in particolare petrolio e gas naturale liquefatto, provenienti dagli Stati produttori del Golfo. Di conseguenza si è intensificata la volatilità dei prezzi dei prodotti energetici a livello mondiale, fenomeno che ha investito con più forza i carburanti e il diesel. Queste fluttuazioni si stanno già ripercuotendo sui mercati energetici dell’Unione aggravando le difficoltà economiche degli agricoltori.
(8)
Di conseguenza la quota dei costi dell’energia e dei concimi nei bilanci delle aziende agricole aumenterà notevolmente nel 2026. Questa situazione colpisce in particolare le aziende agricole specializzate nelle colture in pieno campo, a causa dell’incidenza significativa dei costi dei fertilizzanti e dei carburanti sul totale dei costi dei fattori di produzione. Il processo produttivo risente comunque in modo sostanziale dell’aumento dei prezzi dei concimi e dei prodotti energetici in tutti i tipi di aziende agricole.
(9)
Nel frattempo i prezzi di molti prodotti agricoli, e in particolare dei seminativi, come ad esempio i cereali, rimangono stabili, il che peggiora a sua volta il rapporto tra i costi dei fattori di produzione e i prezzi percepiti dagli agricoltori per i loro prodotti.
(10)
L’aumento sempre più accentuato dei costi dei fattori di produzione, determinato dalla crisi in atto in Medio Oriente e dai suoi sviluppi che è impossibile prevedere, può provocare problemi di liquidità agli agricoltori e compromettere la redditività economica delle loro aziende. Anche se la crisi in Medio Oriente dovesse risolversi nel prossimo futuro, è probabile che i suoi effetti sui prezzi mondiali dei fattori di produzione permangano nei prossimi mesi, continuando perciò a gravare sugli agricoltori.
(11)
Se da un lato i mercati devono adeguarsi progressivamente alle nuove circostanze, dall’altro è necessario fornire un sostegno agli agricoltori, in quanto i costi dei fattori di produzione stanno toccando livelli insostenibili. È pertanto opportuno adottare una misura di emergenza per contribuire a far fronte all’aumento dei costi dei fattori di produzione e per evitare un ulteriore deterioramento della situazione economica degli agricoltori più colpiti dalla crisi in Medio Oriente.
(12)
Le difficoltà menzionate costituiscono problemi specifici ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 221 di tale regolamento solo se non è possibile adottare le misure di emergenza necessarie ai sensi dell’articolo 219 o 220. In effetti le difficoltà menzionate non possono essere affrontate mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa esistente del mercato agricolo o a una precisa minaccia di turbativa del mercato. Non è nemmeno collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.
(13)
È opportuno fissare gli importi da assegnare agli Stati membri, tenendo conto del loro peso rispettivo nel settore agricolo dell’Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
e dei costi effettivi sostenuti dagli agricoltori per acquistare i fattori di produzione, i concimi e l’energia in questione, in particolare i carburanti, sulla base della spesa nazionale media indicata dalle autorità nazionali nei loro conti economici annuali dell’agricoltura.
(14)
Gli Stati membri dovrebbero distribuire il sostegno finanziario di emergenza attraverso i canali più efficaci, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto delle difficoltà economiche subite dagli agricoltori interessati. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali del sostegno finanziario di emergenza ed evitare distorsioni del mercato o della concorrenza.
(15)
Poiché gli importi assegnati agli Stati membri risponderebbero solo in parte alle difficoltà economiche incontrate dagli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere agli agricoltori un sostegno supplementare nazionale, alle condizioni ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento.
(16)
Per concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per distribuire il sostegno finanziario di emergenza in funzione delle circostanze degli agricoltori interessati, questi ultimi dovrebbero poterlo cumulare con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, senza che gli agricoltori ricevano sovracompensazioni.
(17)
Gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare misure di aiuto di Stato in forza delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato per cercare di affrontare la situazione attraverso il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente («METSAF»), adottato il 29 aprile 2026 e valido fino al 31 dicembre 2026
(
3
)
. Per evitare sovracompensazioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell’ambito del METSAF, di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.
(18)
Poiché il sostegno finanziario di emergenza dell’Unione è stabilito in euro, al fine di garantire un’applicazione uniforme e simultanea è necessario fissare una data per la conversione dell’importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta nazionale, vale a dire la Cechia, la Danimarca, l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la Svezia. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione
(
4
)
, è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi fissati nel presente regolamento.
(19)
Al fine di garantire che questa misura di emergenza risulti efficace, i beneficiari dovrebbero ricevere rapidamente il sostegno finanziario di emergenza. Dovrebbero inoltre essere garantiti un monitoraggio tempestivo del bilancio, come pure un seguito aggiornato e un uso efficiente della riserva agricola, massimizzandone in tal modo la disponibilità e rafforzando la capacità di rispondere prontamente alle crisi emergenti. È pertanto opportuno definire una data di ammissibilità per il versamento di tale sostegno ai beneficiari da parte degli Stati membri. I pagamenti eseguiti dopo tale data dovrebbero essere considerati non ammissibili al finanziamento dell’Unione.
(20)
L’Unione dovrebbe pertanto finanziare le spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito di questa misura di emergenza solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno per questa misura di emergenza dovrebbe quindi essere versato entro il 28 febbraio 2027.
(21)
Poiché non sono considerati ammissibili in alcun caso i pagamenti eseguiti dopo il 28 febbraio 2027, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.
(22)
Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull’attuazione del presente regolamento per consentirle di monitorare l’efficacia della misura di emergenza introdotta dal medesimo.
(23)
I costi dei fattori di produzione sono già aumentati per gli agricoltori: è perciò necessaria un’azione immediata per affrontare la situazione in modo efficiente ed efficace. Affinché gli agricoltori ricevano l’aiuto il più presto possibile, è opportuno che gli Stati membri possano attuare quanto prima il presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(24)
La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’Unione mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 540 000 000 EUR per la concessione di un sostegno finanziario di emergenza agli agricoltori dei settori elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Gli Stati membri utilizzano gli importi a loro disposizione che figurano nell’allegato per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti dagli effetti della crisi in Medio Oriente sui costi nelle aziende agricole connessi ai prezzi dei concimi, ai prezzi dell’energia o a entrambi, nei settori o per i prodotti più colpiti, per le loro perdite economiche.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti a causa della crisi in Medio Oriente. La natura delle misure è tale per cui i pagamenti risultanti non provocano distorsioni del mercato o della concorrenza.
4. Gli Stati membri garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell’aiuto, il vantaggio economico dell’aiuto dell’Unione è integralmente trasferito su di loro.
5. Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 28 febbraio 2027.
6. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all’allegato del presente regolamento è la data di entrata in vigore dello stesso.
7. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Articolo 2
Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, fino a un massimo del 200 % dell’importo corrispondente stabilito nell’allegato per ciascuno Stato membro, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni.
Gli Stati membri versano il sostegno supplementare entro il 31 maggio 2027.
Articolo 3
Al fine di evitare sovracompensazioni, nel concedere il sostegno unionale e nazionale a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.
Articolo 4
1. Senza indugio e comunque entro il 30 settembre 2026, in relazione alle misure da adottare a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:
a)
una descrizione delle misure da adottare, compresa una spiegazione del modo in cui le misure sono coerenti con l’articolo 1, paragrafo 2;
b)
i criteri seguiti per determinare i settori o i prodotti agricoli ammissibili;
c)
i criteri seguiti per determinare i beneficiari dell’aiuto e i relativi importi;
d)
i metodi e le ragioni della distribuzione dell’aiuto ai beneficiari;
e)
l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche;
f)
le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure;
g)
le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;
h)
la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 28 febbraio 2027;
i)
il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell’articolo 2;
j)
le azioni intraprese per verificare l’ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
2. Entro il 31 luglio 2027 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
gli importi totali versati per misura, se del caso suddivisi per aiuto dell’Unione e sostegno supplementare nazionale;
b)
il numero e il tipo di beneficiari;
c)
la valutazione dell’efficacia della misura e in particolare informazioni quantitative e qualitative su come e in che misura essa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (
GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj
).
(
3
)
Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (
GU C, C/2026/2593, 5.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2593/oj
).
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (
GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj
).
ALLEGATO
Importi disponibili per gli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 2
Stato membro
EUR
Belgio
7 032 700
Bulgaria
11 615 100
Cechia
10 874 400
Danimarca
10 428 900
Germania
60 262 900
Estonia
3 144 200
Irlanda
15 381 900
Grecia
20 796 200
Spagna
50 174 300
Francia
107 117 200
Croazia
4 915 100
Italia
45 599 200
Cipro
1 501 200
Lettonia
5 502 800
Lituania
9 788 000
Lussemburgo
1 424 500
Ungheria
16 684 900
Malta
1 119 200
Paesi Bassi
14 895 200
Austria
8 208 000
Polonia
66 633 000
Portogallo
9 455 600
Romania
29 977 500
Slovenia
2 712 200
Slovacchia
6 577 200
Finlandia
8 782 600
Svezia
9 396 000
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1894/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/1894 rappresenta una misura di aiuto di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente, disciplinata dal quadro temporaneo METSAF e finanziata dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Commercialisti e consulenti agricoli devono verificare l'ammissibilità dei beneficiari, evitare sovracompensazioni cumulative con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione, e monitorare i termini di pagamento per garantire la corretta rendicontazione delle spese agli organismi pagatori.
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