Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1854 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
Quali sono i criteri utilizzati dalla Commissione europea per determinare il valore normale del benzoato di sodio cinese in presenza di distorsioni significative del mercato?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1854 stabilisce come calcolare il prezzo "normale" di un prodotto importato dalla Cina quando il mercato cinese presenta distorsioni significative dovute all'intervento dello Stato. Anziché usare i prezzi praticati in Cina (che sarebbero artificialmente bassi), la Commissione utilizza i prezzi di un "paese rappresentativo" appropriato, in questo caso la Turchia, per determinare i costi di produzione corretti. Il valore normale include i costi delle materie prime, dell'energia, della manodopera e dei fattori produttivi calcolati secondo prezzi di mercato libero, più un margine ragionevole per spese generali, amministrative, di vendita e profitti. Questo meccanismo serve a evitare che le distorsioni del mercato cinese (come il controllo statale dei prezzi dell'energia, l'accesso privilegiato ai finanziamenti per imprese di Stato, e la pianificazione centrale) rendano artificialmente competitivi i prezzi all'importazione, permettendo così di identificare correttamente il dumping.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1854 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1854 of 27 July 2026 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of sodium benzoate originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1854
28.7.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1854 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2026
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 19 dicembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 10 novembre 2025 da Lanxess Chemical B.V. («denunciante» o «Lanxess»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di benzoato di sodio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/366 («regolamento di registrazione»)
(
3
)
, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato, ad esempio, il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC»), gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Campionamento
(6)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell'Unione
(7)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i produttori dell'Unione a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(8)
Dei due produttori noti dell'Unione, solo una società, Lanxess, si è manifestata. Si è pertanto deciso che il campionamento non era necessario e si è ritenuto che tale produttore, cui era attribuibile oltre il 60 % della produzione totale dell'Unione, rappresentasse una proporzione maggioritaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e costituisse pertanto l'industria dell'Unione.
Campionamento degli importatori indipendenti
(9)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(10)
Un solo importatore indipendente, Falken Trade Sp. z o.o., ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento non era necessario.
Campionamento dei produttori esportatori
(11)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
(12)
Tre produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione
(
4
)
. Non sono pervenute osservazioni in merito alla selezione del campione.
1.5.
Risposte al questionario e visite di verifica
(13)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
(14)
Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella Repubblica popolare cinese per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, nell'inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Repubblica popolare cinese le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC.
(15)
La Commissione ha inoltre inviato questionari ai produttori dell'Unione e agli importatori e li ha messi a disposizione dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione. Altri questionari, come quelli per gli utilizzatori dell'Unione, sono stati messi a disposizione online
(
5
)
il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
(16)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
Produttore dell'Unione
—
Sede centrale di Lanxess a Colonia, Germania
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese
—
Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd, città di Tianjin («Tianjin Dongda»)
—
Wuhan Youji Industries Co., Ltd., città di Wuhan, provincia di Hubei («Wuhan Youji»)
1.6.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(17)
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2022 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell'inchiesta
(18)
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da benzoato di sodio, solitamente classificato con il numero CUS (
Customs and Statistics
) 0023120-9 e il numero CAS (
Chemical Abstracts Service
) 532-32-1, attualmente classificato con il codice NC
ex
2916 31 00 (codice TARIC 2916 31 00 91) («prodotto oggetto dell'inchiesta»).
(19)
Il benzoato di sodio, in forma granulare o in polvere, è utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, principalmente in ragione delle sue proprietà antimicrobiche e dell'elevato livello di solubilità in acqua. Tali applicazioni comprendono: prodotti per la cura della persona, alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, prodotti per la cura della casa o per l'alimentazione animale.
2.2.
Prodotto in esame
(20)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).
2.3.
Prodotto simile
(21)
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell'Unione;
—
il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
—
il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
(22)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(23)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(24)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di benzoato di sodio. Due produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(25)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(26)
Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(27)
Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
(28)
La Commissione ha emesso due note per il fascicolo destinate a informare le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare ai fini della determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 10 febbraio 2026 (di seguito «prima nota»), e la seconda nota sui fattori produttivi, del 1
o
aprile 2026 (di seguito «seconda nota»).
(29)
In tali note la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato due possibili paesi rappresentativi, ossia l'Argentina e la Turchia.
(30)
Nella prima nota, pur non essendo stata in grado di reperire dati finanziari relativi ai produttori di benzoato di sodio, la Commissione ha individuato rendiconti finanziari prontamente disponibili per undici produttori della Turchia attivi nel settore della fabbricazione di prodotti chimici organici, classificati con il codice NACE 2014. Non ha invece potuto reperire dati finanziari prontamente disponibili dai produttori argentini. Ha pertanto ritenuto che la Turchia fosse un paese rappresentativo appropriato e ha invitato nel contempo tutte le parti a presentare osservazioni sulla proposta e a proporre paesi alternativi che soddisfacessero i criteri di base di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino.
(31)
Nella seconda nota e in assenza di paesi rappresentativi alternativi proposti da qualsiasi parte interessata, la Commissione ha proposto di stabilire le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base degli undici produttori della Turchia attivi nel settore della fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici, classificati con il codice NACE 2014
(
6
)
.
(32)
Tali note hanno riguardato altresì le osservazioni ricevute dalle parti interessate in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Le osservazioni presentate dalle parti sono anche trattate nelle sezioni che seguono.
3.2.
Valore normale
(33)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(34)
Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).
(35)
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(36)
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
—
l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
(37)
Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco.
(38)
È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
(39)
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base stabilisce che: «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».
(40)
A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla Cina («relazione»)
(
7
)
, che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori selezionati, ad esempio il settore chimico. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. La relazione relativa alla Cina è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta in fase di apertura. La denuncia conteneva anche alcuni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.
(41)
Il denunciante si è avvalso degli elementi di prova contenuti nella relazione per indicare l'esistenza di distorsioni nell'industria cinese del benzoato di sodio. Tali distorsioni derivano dall'organizzazione della RPC, che si basa sul concetto di economia sociale di mercato sviluppato sotto la guida del partito comunista cinese («PCC») ed esteso a tutti gli aspetti essenziali dello Stato. Secondo la denuncia, a livello economico il PCC esercita un controllo particolarmente rigoroso, che si concretizza nella grande importanza delle imprese di proprietà dello Stato nell'economia e nella forte influenza del partito sul settore privato. Il denunciante ha indicato tre principali canali di intervento del governo della RPC nell'economia cinese, vale a dire il controllo amministrativo, finanziario e normativo dello Stato
(
8
)
.
(42)
Il denunciante ha inoltre fatto riferimento alle risultanze della Commissione in diverse recenti inchieste relative al settore chimico in Cina, che hanno confermato l'esistenza di distorsioni significative
(
9
)
.
(43)
Nella denuncia si è altresì ricordato che i fattori indicati di seguito provocano distorsioni significative.
(44)
In primo luogo, il settore del benzoato di sodio è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità statali.
(45)
Il denunciante sostiene che il governo della RPC esercita una forte influenza sia sulle imprese di proprietà dello Stato che su quelle private, in particolare nei settori incoraggiati come quello chimico, che comprende il benzoato di sodio. Il governo della RPC e il PCC controllano le imprese di proprietà dello Stato e ne definiscono la struttura societaria e il panorama competitivo al fine di conseguire obiettivi economici strategici, in particolare nominando e controllando dirigenti chiave attraverso il dipartimento competente per l'organizzazione del PCC e fornendo alle imprese di proprietà dello Stato un accesso preferenziale a fattori produttivi importanti
(
10
)
.
(46)
Inoltre, a livello sia nazionale che locale, il governo della RPC ha istituito le commissioni per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC» — State-owned Asset Supervision and Administration Commissions) affinché rappresentino gli interessi degli azionisti dello Stato nelle imprese di proprietà dello Stato. Il governo della RPC ha anche adottato, tra le altre misure, una legge sui beni di proprietà dello Stato delle imprese che conferisce allo Stato il controllo su industrie strategiche e la proprietà delle stesse. La denuncia afferma altresì che il «sistema di credito sociale» rafforza l'influenza del partito sulle imprese in Cina e minaccia di esercitare pressioni sulle imprese straniere affinché si conformino alle pertinenti politiche industriali cinesi. Il denunciante sostiene inoltre che, con il quattordicesimo piano quinquennale, il governo della RPC intende sostenere le politiche socialiste e dare slancio alla crescita economica. Per quanto riguarda le imprese di proprietà dello Stato, il piano quinquennale mira a creare un legame più forte tra il governo della RPC e le imprese di proprietà dello Stato
(
11
)
.
(47)
Secondo la denuncia, in particolare nell'industria dei derivati del toluene
(
12
)
, persiste un livello elevato di proprietà da parte del governo della RPC. Le imprese di proprietà dello Stato hanno svolto un ruolo centrale nell'agevolare l'intervento del governo della RPC nel settore chimico. Tali imprese mantengono una posizione dominante nella catena di approvvigionamento delle materie prime a monte, beneficiando di un accesso privilegiato alle risorse assegnate dal governo, tra cui finanziamenti, sovvenzioni, diritti di uso dei terreni e altre forme di sostegno statale. Inoltre il loro stretto allineamento con la politica statale e la loro notevole influenza sui processi decisionali del governo ne consolidano ulteriormente la posizione strategica all'interno del settore
(
13
)
.
(48)
La denuncia fa riferimento ad almeno tre dei maggiori produttori di toluene a livello mondiale, che sono tutti imprese di proprietà dello Stato cinesi. Il governo della RPC assegna regolarmente risorse finanziarie a tali società, il che causa distorsioni dei mercati del toluene e del benzoato di sodio
(
14
)
.
(49)
Il governo della RPC esercita uno stretto controllo anche sulle società private. Il denunciante richiama l'esempio di società private produttrici di benzoato di sodio alle quali sono stati concessi aliquote preferenziali dell'imposta sul reddito delle società, contributi pubblici o sovvenzioni. Il coinvolgimento del governo della RPC nel mercato del benzoato di sodio si esplica anche attraverso la partecipazione dei membri del PCC alle strutture di governo societario
(
15
)
.
(50)
Sulla base di quanto precede, il denunciante conclude che il mercato cinese del benzoato di sodio è in ampia misura servito da imprese di proprietà del governo della RPC, soggette a sostegno finanziario, controllo politico o supervisione strategica e orientamento da parte di quest'ultimo.
(51)
In secondo luogo, la presenza dello Stato sia in imprese di sua proprietà sia in società private produttrici di benzoato di sodio consente inoltre alle autorità di interferire nella determinazione dei prezzi e/o dei costi.
(52)
Stando alla denuncia, il governo della RPC mantiene la propria influenza nelle imprese di proprietà dello Stato attraverso la nomina e la destituzione di dirigenti con responsabilità strategiche in tali imprese, compito principale della commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC), facente capo al Consiglio di Stato, nonché esercitando una forte influenza sulla produzione di materie prime critiche per la produzione di benzoato di sodio, in particolare toluene e idrossido di sodio
(
16
)
.
(53)
Una delle principali strategie del governo della RPC per mantenere il controllo sulle imprese di proprietà dello Stato consiste nel nominare il personale dirigente, spesso costituito da membri del PCC. La legge cinese sulle imprese di proprietà dello Stato stabilisce chiaramente che la SASAC e le SASAC locali hanno il potere di nominare la dirigenza delle imprese di proprietà dello Stato. Inoltre il regolamento della SASAC conferma che uno dei suoi compiti consiste nel «nominare o destituire le persone responsabili» delle imprese di proprietà dello Stato. Il denunciante richiama le risultanze della Commissione contenute nella relazione, sostenendo che ciò è un «segno di influenza significativa dello Stato, in considerazione delle dimensioni delle imprese di proprietà dello Stato e del ruolo dominante dell'economia di Stato in Cina». Questa significativa influenza è ulteriormente rafforzata dal fatto che il PCC è direttamente coinvolto nella nomina dei dirigenti delle imprese di proprietà dello Stato e ha il diritto di stabilire le procedure pertinenti e di raccomandare candidati specifici per le posizioni
(
17
)
.
(54)
Inoltre le imprese di proprietà dello Stato in Cina beneficiano di un accesso preferenziale a un'ampia gamma di fattori produttivi, quali i terreni e l'energia, ma anche i sistemi di finanziamento. Il marcato intervento dello Stato all'interno delle società si concretizza quindi in una ripartizione distorta delle risorse, che si traduce successivamente in costi e prezzi distorti per i prodotti fabbricati. Inoltre il governo della RPC influenza i costi e i prezzi di prodotti chimici come il benzoato di sodio attraverso la sua presenza e il suo intervento nei settori a monte delle materie prime e dei fattori produttivi necessari per la produzione. Ad esempio, la forte produzione di toluene nella RPC è dovuta principalmente alla rapidità degli investimenti e dell'espansione del settore, nonché alla disponibilità sia di finanziamenti che di materie prime. Le sovraccapacità nella produzione di toluene hanno comportato maggiori investimenti nelle industrie a valle, in particolare in quella del benzoato di sodio. Inoltre il governo della RPC esercita un'ingerenza sui prezzi e sui costi dell'energia. Nonostante gli sforzi compiuti da quest'ultimo per creare concorrenza sul mercato e consentire che i prezzi siano determinati dalle forze di mercato, rimane il fatto che i prezzi dell'energia sono ancora fortemente controllati. Tale circostanza consente senza dubbio al governo della RPC di ridurre notevolmente i costi dell'energia a vantaggio dei produttori di sostanze chimiche, in particolare del toluene e del benzoato di sodio
(
18
)
.
(55)
In terzo luogo, il governo della RPC interviene in particolare nel settore dell'energia e nel mercato dell'energia elettrica attraverso sovvenzioni a favore del carbone quale principale fonte di energia per la produzione di vapore. Inoltre il mercato dell'energia elettrica è servito in misura significativa da imprese che operano sotto l'egida delle autorità cinesi.
(56)
Secondo la denuncia, attraverso sovvenzioni dirette, finanziamenti agevolati e il controllo dei prezzi, il governo della RPC garantisce che il carbone rimanga artificialmente a buon mercato, avvantaggiando le industrie che vi fanno affidamento come fonte primaria di energia. Pur essendo utilizzato prevalentemente per la produzione di energia elettrica, il carbone è essenziale anche per la produzione di vapore industriale, un fattore produttivo critico nella fabbricazione di prodotti chimici e in altri processi ad alta intensità energetica. L'influenza del governo della RPC si estende ulteriormente attraverso il controllo dei prezzi. Ad esempio, la commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme ha fissato un «intervallo ragionevole» per i prezzi di transazione del carbone a medio e lungo termine tra 570 e 770 CNY per tonnellata. Inoltre importanti società minerarie di proprietà dello Stato, come China Shenhua Energy Co. e China Coal Energy Co., vendono spesso carbone a un prezzo soggetto a massimale, garantendo costi stabili ma artificialmente bassi per le industrie a valle
(
19
)
.
(57)
Il denunciante sostiene inoltre che, oltre alla produzione di vapore, il settore del carbone sovvenzionato della Cina conferisce anche un vantaggio sleale alle industrie nazionali attraverso il suo impatto sulla fornitura di energia elettrica e sulla fissazione dei prezzi. Nel 2022 le centrali elettriche a carbone rappresentavano il 60 % della produzione di energia elettrica della Cina. Il ruolo del governo della RPC nel mercato dell'energia elettrica si estende ben oltre le sovvenzioni per i combustibili, arrivando alla proprietà diretta e al controllo dei prezzi, creando così un sistema in cui i costi dell'energia elettrica sono mantenuti artificialmente bassi. Il settore dell'energia elettrica è dominato dalle imprese di proprietà dello Stato. L'ampio controllo statale sulla fissazione dei prezzi e sulla distribuzione dell'energia elettrica comporta notevoli distorsioni del mercato. Il modello della RPC garantisce costi dell'energia elettrica artificialmente bassi per gli utilizzatori industriali. Tale intervento va a vantaggio dei settori ad alta intensità energetica, in particolare l'industria chimica, in cui l'energia elettrica rappresenta una componente significativa dei costi di produzione
(
20
)
.
(58)
In quarto luogo, il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato.
(59)
Lo sviluppo dell'economia cinese è determinato da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali, adoperandosi per attuarli. Tali piani, che riguardano praticamente tutti i settori economici, fissano obiettivi obbligatori specifici che sono monitorati dalle autorità a ciascun livello amministrativo. Il meccanismo di pianificazione guida l'allocazione delle risorse, orientandole ai settori designati dal governo come strategici o politicamente importanti, invece di assegnarle in linea con le forze di mercato
(
21
)
.
(60)
Il governo della RPC ha posto in maniera coerente un forte accento sull'industria chimica nei suoi diversi documenti strategici e ha chiaramente plasmato le proprie misure con l'obiettivo di favorire i produttori nazionali di sostanze chimiche. Ad esempio, il quattordicesimo piano quinquennale centrale definisce la visione strategica del governo della RPC per la trasformazione e l'ammodernamento delle industrie tradizionali e l'asse di sviluppo per le industrie strategiche emergenti, come le industrie chimiche, dei materiali da costruzione, dei nuovi materiali e delle fibre chimiche. Inoltre, nella versione del 2024 del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, l'industria chimica e petrolchimica appare come un'industria incoraggiata. Tale status le consente di beneficiare generalmente di numerose sovvenzioni e di un sostegno finanziario sotto forma di finanziamenti pubblici, fiscalità, credito, importazioni ed esportazioni, nonché terreni. Il denunciante conclude che la produzione e le vendite dell'intera catena del valore della chimica del benzoato di sodio sono attivamente controllate e regolamentate a livello nazionale e provinciale dal governo della RPC
(
22
)
.
(61)
In quinto luogo, come qualsiasi altro settore dell'economia cinese, il settore del benzoato di sodio è soggetto alle distorsioni derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata della normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Secondo la denuncia, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la protezione dei diritti di creditori e debitori. Il diritto fallimentare cinese è sistematicamente applicato in misura insufficiente e riguarda principalmente le piccole imprese. Il denunciante fa riferimento alla relazione della Commissione per sostenere la tesi secondo cui il diritto fallimentare sarebbe scarsamente applicato, in particolare a causa della mancanza di chiarezza nei criteri di avvio dei procedimenti e nel relativo esito, nonché della forte influenza delle autorità statali nelle procedure fallimentari. Inoltre l'applicazione inadeguata del diritto fallimentare influisce sul mercato finanziario e dei prestiti, comportando la concessione di garanzie statali implicite a tali società, con la conseguente distorsione dei costi del credito e dell'accesso a finanziamenti
(
23
)
. Per quanto riguarda il diritto patrimoniale, nella RPC le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono altresì particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni. L'assegnazione dei terreni dipende esclusivamente dallo Stato, che può seguire obiettivi politici invece dei principi del libero mercato. Sebbene esistano numerose leggi volte ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzi di mercato, il denunciante sostiene che tali disposizioni sono frequentemente disattese
(
24
)
. Conclude pertanto che, analogamente a qualsiasi altro settore dell'economia cinese, i produttori di benzoato di sodio sono soggetti alle norme cinesi in materia fallimentare, societaria e patrimoniale e sono pertanto soggetti anche alle distorsioni derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata di tali leggi.
(62)
In sesto luogo, i costi salariali sono soggetti a distorsioni anche nel settore del benzoato di sodio. Secondo la denuncia, poiché la formazione dei salari nella RPC non deriva dalle normali forze di mercato o da un'autentica libera contrattazione collettiva, i costi salariali sono soggetti a distorsioni significative. A causa di ostacoli strutturali al diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di organizzarsi liberamente, nella RPC non può emergere pienamente un sistema salariale realmente basato sul mercato. In pratica vi è un solo sindacato legalmente riconosciuto, la All-China Federation of Trade Unions («ACFTU»). Tuttavia l'ACFTU non è indipendente dallo Stato. Inoltre i dati dimostrano che le cariche di vertice all'interno dell'ACFTU sono spesso ricoperte da alti funzionari di partito nelle imprese di proprietà dello Stato o da dirigenti di società private
(
25
)
.
(63)
La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre notevolmente limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari (hukou), che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di assistenza pubblica alle persone ufficialmente registrate come residenti di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza molti lavoratori scarsamente qualificati rimangono esclusi dai servizi pubblici essenziali e si trovano in una posizione lavorativa precaria, spesso costretti ad accettare salari più bassi e condizioni di lavoro inferiori rispetto ai loro omologhi registrati a livello locale. Secondo la denuncia, tale differenza di trattamento comporta inevitabilmente una distorsione dei costi salariali sul mercato del lavoro cinese
(
26
)
.
(64)
Al pari di qualsiasi altro settore dell'economia cinese, anche l'industria del benzoato di sodio è soggetta al diritto del lavoro cinese e di conseguenza risente a sua volta di tali distorsioni dei costi salariali. Le distorsioni dei costi salariali sono ulteriormente esacerbate dalle sovvenzioni al lavoro concesse dallo Stato cinese, in particolare ai produttori di benzoato di sodio
(
27
)
.
(65)
In conclusione il denunciante ha sostenuto che nel settore del benzoato di sodio sono presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(66)
La Commissione ha valutato se fosse opportuno o meno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo comprendevano quelli contenuti nella relazione, che si basa su fonti pubblicamente disponibili.
(67)
Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l'esistenza di distorsioni significative in Cina.
3.2.2.
Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina
(68)
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «
proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all'intera popolazione e alla collettività dei lavoratori
»
(
28
)
.
(69)
L'economia pubblica è la «
forza trainante dell'economia nazionale
» e lo Stato ha il mandato di garantirne «
il consolidamento e la crescita
»
(
29
)
. In effetti, rispetto al tredicesimo piano quinquennale, la SASAC ha confermato che le attività totali delle imprese centrali sono aumentate del 44,6 % durante il quattordicesimo piano quinquennale, «
trainando efficacemente lo sviluppo integrato delle imprese a monte e a valle nella catena industriale e offrendo un solido sostegno al conseguimento degli obiettivi e dei compiti principali dello sviluppo economico e sociale del mio paese
»
(
30
)
.
(70)
Pertanto l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali.
(71)
Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale
(
31
)
.
(72)
Secondo il diritto cinese inoltre l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.
(73)
A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione.
(74)
Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «
[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese
» è stata inserita una seconda frase, che recita: «
[l]'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese
»
(
32
)
. È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.
(75)
Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
(76)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato
(
33
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
(77)
In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo.
(78)
I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione.
(79)
I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (ammodernamento industriale, espansione internazionale ecc.).
(80)
Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani
(
34
)
.
(81)
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto
(
35
)
.
(82)
Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC
(
36
)
.
(83)
In terzo luogo, sul piano del contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti per agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali
(
37
)
.
(84)
Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale
(
38
)
.
(85)
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato
(
39
)
.
3.2.2.1. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione
(86)
In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.
(87)
Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private, quali Tianjin Dongda Chemical Group
(
40
)
o Wuhan Youji
(
41
)
. Tuttavia nel settore a monte del toluene, un fattore produttivo utilizzato per produrre benzoato di sodio, nonostante la presenza di alcune società private come Hengli Petrochemicals
(
42
)
, il grado di proprietà dello Stato rimane significativo e diversi produttori sono controllati dallo Stato, come Sinopec
(
43
)
o Sinochem
(
44
)
, entrambe imprese di proprietà dello Stato controllate dalla SASAC
(
45
)
.
(88)
Inoltre, gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private
(
46
)
, laddove il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese. In effetti, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina. Inoltre l'intero settore del prodotto in esame è soggetto a diverse politiche governative quali il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime
(
47
)
, che si occupa direttamente del settore petrolchimico affermando che «
[n]ei settori, compresi i prodotti petrolchimici e chimici, l'acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, promuoveremo una serie di imprese pioniere della catena industriale che esercitano la leadership sull'ecosistema e sono caratterizzate da competitività essenziale, […]. Il ruolo di guida delle imprese leader nei settori delle sostanze chimiche e dei materiali da costruzione è sfruttato per promuovere la riforma e la ristrutturazione delle imprese
».
(89)
Inoltre il piano di lavoro per la crescita costante dell'industria petrolchimica e chimica
(
48
)
è formulato al fine di «
promuovere il funzionamento stabile, l'ottimizzazione strutturale e il potenziamento dell'industria petrolchimica
» e di «
espandere gli investimenti efficaci e promuovere la trasformazione e il potenziamento
».
(90)
Analogamente, a livello provinciale, il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell'industria
(
49
)
chimica mira a «
promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'industria chimica nella provincia
» e a «
promuovere in modo globale il potenziamento della base industriale e la modernizzazione della catena industriale,
[...]
accelerare la dismissione della capacità produttiva arretrata e inefficiente,
[...]
guidare le imprese nella fusione e nella riorganizzazione, ottimizzare l'assegnazione delle risorse e la struttura della catena industriale e migliorare l'efficienza e la redditività della produzione
».
(91)
Il quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035
(
50
)
stabilisce inoltre che le autorità governative «
ottimizzeranno lo sviluppo delle industrie degli oli speciali e dell'etilene a valle, potenzieranno le industrie tradizionali quali i prodotti chimici a base di fosforo, i prodotti chimici salini e i prodotti chimici del carbone, svilupperanno vigorosamente prodotti della chimica fine di fascia alta e nuovi materiali chimici, ottimizzeranno la configurazione dell'industria chimica lungo il fiume Yangtze e si concentreranno sulla costruzione di una serie di parchi industriali chimici specializzati verdi e intelligenti a Wuhan, Yichang, Jingmen, Xiangyang, Jingzhou, Xiaogan, Huanggang, Qianjiang e Xiantao, al fine di creare un polo dell'industria chimica moderna da mille miliardi di yuan
».
(92)
Il quattordicesimo piano quinquennale di Tianjin sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035
(
51
)
prevede a sua volta che «
l'industria petrolchimica si concentri sullo sviluppo di prodotti chimici e di prodotti della chimica fine di fascia alta, sull'ampliamento della catena industriale, sull'aumento del valore aggiunto dei prodotti e sulla creazione di una base di nuovi materiali chimici e di un polo dell'industria petrolchimica di livello mondiale a Nangang
».
(93)
Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di categoria
(
52
)
.
(94)
Ad esempio la China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF») è l'associazione di categoria per il settore del prodotto in esame. A norma dell'articolo 3 dello statuto della CPCIF, l'organizzazione «
aderisce alla direzione complessiva del PCC
[e]
accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell'edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale
»
(
53
)
.
(95)
Inoltre l'articolo 36 dello statuto della CPCIF stabilisce che il presidente, i vicepresidenti e il segretario generale dell'associazione devono «
aderire alla direzione del PCC, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi
[e]
attuare con risolutezza la linea, i principi e le politiche del partito
»
(
54
)
.
(96)
La CPCIF ha anche istituito un comitato speciale per gli idrocarburi leggeri e gli aromatici che copre gli idrocarburi aromatici come il toluene e gli acidi aromatici come il benzoato di sodio
(
55
)
.
(97)
Hengli Petrochemicals
(
56
)
, Sinopec
(
57
)
e Sinochem
(
58
)
sono membri della CPCIF.
(98)
Di conseguenza i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità.
3.2.2.2. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(99)
Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali.
(100)
Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC
(
59
)
) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito.
(101)
Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico
(
60
)
, anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito
(
61
)
.
(102)
Già nel 2017 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei 1,86 milioni circa di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola nelle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società
(
62
)
. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(103)
Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («
orientamenti
»)
(
63
)
, che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.
(104)
La sezione II.4 degli orientamenti recita: «
[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo
»; e la sezione III.6 recita: «
[o]ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri
». Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato
(
64
)
.
(105)
L'inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l'iscrizione al PCC o il conferimento di funzioni all'interno del partito sono comuni anche nel settore del benzoato di sodio.
(106)
A titolo esemplificativo, il direttore generale di Wuhan Youji ricopre anche la carica di segretario del partito ed è stato premiato come lavoratore eccezionale per gli affari del PCC dal comitato municipale del PCC di Wuhan
(
65
)
.
(107)
Nella relazione annuale 2022 del gruppo Sinopec si sottolinea anche che «[l]a società sta migliorando costantemente la qualità del lavoro di edificazione del partito, potenziando lo spirito dei dipendenti, rafforzando il lavoro di ispezione e supervisione della disciplina, aiutando il consiglio di amministrazione ad attuare efficacemente varie decisioni e disposizioni e promuovendo lo sviluppo di alta qualità della società»
(
66
)
. Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinopec è il segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio operano in qualità di vicesegretari del comitato di partito
(
67
)
. Il gruppo Sinopec ha dichiarato che intende «concentrarsi sulla nuova missione e sui nuovi compiti della società in relazione al nuovo percorso, portare avanti lo spirito autorivoluzionario del partito, rafforzare la leadership e l'edificazione del partito in modo onnicomprensivo e integrato e promuovere sistematicamente una governance globale e rigorosa del partito, in modo da fornire una forte garanzia per la realizzazione di un nuovo capitolo della moderna industria petrolchimica cinese»
(
68
)
.
(108)
Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di Sinochem sono rispettivamente segretario e vicesegretario del comitato di partito
(
69
)
.
(109)
La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato
(
70
)
. La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore del benzoato di sodio e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi.
3.2.2.3. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(110)
L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore.
(111)
Nel complesso il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti
(
71
)
.
(112)
Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame.
(113)
Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035
(
72
)
mira a «
potenziare le industrie tradizionali, promuovere l'ottimizzazione e l'adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime quali i prodotti petrolchimici, l'acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, ampliare l'offerta di prodotti di alta qualità in settori quali l'industria leggera e il tessile, accelerare la trasformazione e il potenziamento delle imprese in settori chiave quali l'industria chimica e la fabbricazione della carta e migliorare il sistema di fabbricazione verde
»
(
73
)
.
(114)
Secondo il quattordicesimo piano quinquennale sull'industria delle materie prime
(
74
)
, la Cina «
svilupperà una serie di poli industriali nel settore petrolchimico.
[...]
In settori come quello petrolchimico e chimico, l'acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione,
[la Cina]
promuoverà una serie di imprese all'avanguardia che potrebbero guidare l'ecosistema della catena industriale con una competitività di base
»
(
75
)
.
(115)
Inoltre nel parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell'industria petrolchimica e chimica
(
76
)
si chiede di «
rafforzare le politiche settoriali e di regolamentare scientificamente le dimensioni dell'industria:
[...]
potenziare la capacità di approvvigionamento di polimeri di fascia alta, prodotti chimici speciali e altri prodotti
» [...] nonché «[m]
igliorare le politiche di sostegno: rafforzare il coordinamento delle politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione ed esportazione, in materia di energia, ecologia, ambiente, prezzi e altre politiche con le politiche industriali
[e]
svolgere appieno il ruolo di piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza
[...]».
(116)
Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo di alta qualità di un'industria chimica moderna
(
77
)
impone di «
attuare il potenziamento e la trasformazione dei prodotti petroliferi speciali, promuovere il miglioramento dei prodotti e lo sviluppo di marchi di qualità superiore, ampliare la scala totale dei prodotti di fascia alta, migliorare ulteriormente la portata e l'efficienza delle basi di fabbricazione dei prodotti speciali con una capacità di un milione di tonnellate e accelerare la costruzione di basi di fabbricazione dei prodotti chimici con una capacità di un milione di tonnellate
;
integrare e ottimizzare le risorse aromatiche, collegarsi attivamente con industrie quali la plastica e la gomma e creare una catena industriale dei prodotti di trasformazione petrolchimica che comprenda gli aromatici C2, C3, C4, C5, toluene, C8 e C9, promuovendo la trasformazione e lo sviluppo verso prodotti integrati di raffinazione, chimici e speciali
». Più specificamente, per quanto riguarda il progetto di potenziamento e trasformazione profonda del petrolio di Qianjiang, il piano mira a «
sviluppare attivamente le sostanze chimiche aromatiche
, [...]
nonché migliorare ed estendere la catena industriale petrolchimica
»
(
78
)
.
(117)
Wuhan Youji
(
79
)
ha sede a Hubei.
(118)
Inoltre, per quanto riguarda l'industria petrolchimica, il quattordicesimo piano quinquennale di Tianjin sullo sviluppo di alta qualità dell'industria manifatturiera
(
80
)
mira a «
concentrarsi sulla raffinazione, sullo sviluppo verde e intelligente, ottimizzare e potenziare i prodotti chimici tradizionali, migliorare il livello di integrazione tra prodotti chimici e di raffinazione, sviluppare vigorosamente la trasformazione profonda delle olefine e dei prodotti chimici speciali e di chimica fine di fascia alta, ampliare la catena industriale e promuovere l'ottimizzazione, la trasformazione e il potenziamento della struttura industriale
» e a garantire che «
entro il 2025 la scala industriale raggiunga i 260 miliardi di yuan, con una crescita media annua del 7,5 %
».
(119)
Tianjin Dongda Chemical Group
(
81
)
ha sede a Tianjin.
(120)
Tianjin Dongda Chemical Group è inoltre un'impresa «piccolo gigante»
(
82
)
del comune di Tianjin. Il governo della RPC definisce le imprese «piccoli giganti» come «
le nuove élite delle piccole e medie imprese cinesi attive nel settore manifatturiero, specializzate in mercati di nicchia e dotate di tecnologie all'avanguardia
» e intende «
aumentare il sostegno a favore di tali 'piccoli giganti' nel periodo 2024-2026, prestando particolare attenzione alle principali catene industriali, alle industrie strategiche emergenti e ad altri settori. Tali fondi saranno utilizzati per incoraggiare dette imprese ad affrontare le sfide tecnologiche, creare prodotti nuovi, sviluppare capacità di sostegno della catena industriale e aiutare le amministrazioni locali a coltivare tali 'piccoli giganti'
»
(
83
)
. Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell'industria chimica
(
84
)
invita le autorità locali ad «
[a]umentare la trasformazione tecnologica delle imprese esistenti, migliorare l'efficienza nell'utilizzo dell'energia e delle risorse e rafforzare la competitività essenziale delle imprese,
[nonché a]
istituire un meccanismo che consenta alle imprese di ritirarsi dai parchi, eliminare in maniera risoluta la capacità produttiva obsoleta, controllare in maniera rigorosa la capacità produttiva limitata e attuare politiche e misure differenziate per l'allocazione di risorse quali i terreni, l'energia elettrica e l'acqua al fine di costringere le imprese a trasformarsi e svilupparsi
». Richiede inoltre di «
[a]umentare il sostegno finanziario. Rafforzare gli incentivi in materia di politica fiscale, coordinare e coinvolgere fondi speciali, sostenere le imprese chimiche nell'accelerare la trasformazione tecnologica, la trasformazione intelligente, i trasferimenti industriali, la delocalizzazione in parchi, l'eliminazione di apparecchiature obsolete ecc., nonché attuare le esenzioni fiscali applicabili alle importazioni di apparecchiature tecniche importanti, i rimborsi IVA, le politiche di ricerca e sviluppo come l'ulteriore detrazione delle spese e la compensazione delle spese assicurative per la prima serie di apparecchiature tecniche. Orientare attivamente i vari tipi di istituti finanziari e di capitale sociale affinché investano nell'industria chimica, sfruttare i vantaggi dei finanziamenti basati sulle politiche, dei finanziamenti allo sviluppo e dei finanziamenti commerciali, nonché aumentare il sostegno finanziario ai settori chiave della tecnologia chimica
».
(121)
Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore, nonché dei fattori produttivi a monte e dei prodotti a valle.
(122)
In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato.
3.2.2.4. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(123)
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente.
(124)
Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, esercitando spesso un'influenza diretta sull'esito dei procedimenti
(
85
)
.
(125)
In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà dei terreni e ai relativi diritti di uso
(
86
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l'introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato
(
87
)
. Inoltre nell'assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici
(
88
)
.
(126)
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore del benzoato di sodio. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.
(127)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.
3.2.2.5. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(128)
In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell'esercizio dei loro diritti all'organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva
(
89
)
.
(129)
Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale
(
90
)
. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.
(130)
Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza
(
91
)
. Tali risultanze rivelano una distorsione dei costi salariali nella RPC.
(131)
Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore del benzoato di sodio non sarebbe soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina).
3.2.2.6. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(132)
L'accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.
(133)
In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali
(
92
)
che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC)
(
93
)
e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC.
(134)
In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
94
)
. Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.
(135)
I recenti sviluppi illustrano ulteriormente l'entità dell'influenza esercitata dal governo sugli istituti finanziari in Cina. Nel marzo 2025 il governo della RPC ha annunciato l'emissione di buoni del tesoro per un valore di 500 miliardi di CNY al fine di fornire un sostegno finanziario sostanziale alle principali banche, tra cui Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications e Postal Savings Bank of China. L'intervento mirava a stabilizzare tali istituti in un contesto caratterizzato dal calo della redditività e da margini di interesse netti ai minimi storici, evidenziando le misure proattive adottate dallo Stato per mantenere la stabilità economica
(
95
)
.
(136)
Il governo della RPC ha inoltre chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione
(
96
)
. Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti «
rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale
», e in particolare come «
rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti
»
(
97
)
.
(137)
Per quanto riguarda inoltre il livello di assegnazione delle risorse finanziarie, con diverse misure volte a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli investimenti privati
(
98
)
, il governo della RPC intende «
aumentare le risorse di bilancio centrali per sostenere progetti di investimento privati qualificati e svolgere attivamente un ruolo di orientamento e di guida
». Il governo della RPC intende anche «
fare un buon uso dei nuovi strumenti finanziari strategici [e] sostenere una serie di qualificati progetti di investimento privati in settori importanti e in aree chiave
»
(
99
)
.
(138)
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo
(
100
)
. Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti
(
101
)
. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
(139)
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(140)
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell'ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti
(
102
)
. Recentemente i media ufficiali cinesi hanno riferito che il PCC ha invitato a «
orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti
»
(
103
)
. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
(141)
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
(142)
In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(143)
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
3.2.3.
Natura sistemica delle distorsioni descritte
(144)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata.
(145)
La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono già state descritte in dettaglio, in particolare ai considerando da 68 a 148. La Commissione ha rilevato che l'assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di benzoato di sodio sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un'incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.
(146)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata.
(147)
Di fatto gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(148)
Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario, né lo hanno fatto i produttori esportatori.
3.2.4.
Paese rappresentativo
3.2.4.1. Osservazioni generali
(149)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
104
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;
—
l'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
—
qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(150)
Come illustrato al considerando 28, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base.
3.2.4.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(151)
Nella prima nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato l'Argentina e la Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(152)
Secondo le statistiche sulle importazioni di materie prime, importazioni dei fattori produttivi necessari per produrre benzoato di sodio sono state riscontrate in Argentina e Turchia, entrambi paesi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Si ritiene inoltre probabile che il benzoato di sodio sia prodotto in detti due paesi.
(153)
La Commissione ha valutato la sussistenza di distorsioni del mercato dovute a restrizioni all'esportazione e/o all'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta e delle materie prime utilizzate per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, in particolare quelle che rappresentano le voci più importanti del costo di fabbricazione.
(154)
Per quanto riguarda l'Argentina, nella prima nota la Commissione ha concluso in via provvisoria che, tra le materie prime elencate, i prezzi all'importazione dal resto del mondo dell'acido benzoico, un prodotto intermedio tra il toluene e il prodotto in esame, sono probabilmente influenzati dall'elevato volume di importazioni dalla Cina. Dati i volumi limitati delle importazioni di toluene, soda caustica, sali di cobalto e azoto, le importazioni di tali fattori produttivi sono state ritenute insufficienti per fungere da valori di riferimento affidabili per la costruzione del valore normale. La Commissione ha inoltre osservato che nell'ottobre 2022 l'Argentina ha istituito dazi antidumping sul benzoato di sodio nei confronti della Cina (2,4 %) e dei Paesi Bassi (32,3 %). L'istituzione di tali misure potrebbe aver inciso sul prezzo all'importazione delle materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(155)
Per quanto riguarda la Turchia, nella prima nota la Commissione ha concluso in via provvisoria che, tra le materie prime elencate, i prezzi all'importazione dal resto del mondo dell'acido benzoico sono probabilmente influenzati dall'elevato volume di importazioni dalla Cina. Dati i volumi limitati delle importazioni di sali di cobalto, tale fattore produttivo è stato ritenuto insufficiente per fungere da valore di riferimento affidabile per la costruzione del valore normale. La Commissione ha pertanto concluso che il prezzo delle importazioni di acido benzoico potrebbe essere distorto dall'elevato volume di importazioni dalla Cina.
(156)
Nella prima nota la Commissione ha esaminato se i prezzi del toluene, della soda caustica, del carbone attivo e dell'azoto potessero essere distorti anche da importazioni significative dalla Russia verso i due potenziali paesi rappresentativi. La Commissione ha analizzato i volumi delle importazioni di materie prime nei due potenziali paesi rappresentativi. Non sono state riscontrate importazioni di toluene dalla Russia, mentre quelle di azoto e carbone attivo erano trascurabili.
(157)
Non sono pervenute osservazioni che contestassero i due paesi individuati nella prima nota per quanto concerne il livello di sviluppo economico. Il produttore esportatore inserito nel campione Wuhan Youji Industries Co., Ltd. ha tuttavia espresso una preferenza per la Turchia in quanto il volume delle importazioni di toluene e soda caustica, i due principali fattori produttivi, era di gran lunga superiore in Turchia rispetto all'Argentina.
(158)
Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis del regolamento di base.
(159)
Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, per i principali fattori produttivi, i dati sulle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo sarebbero stati esclusi se le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base fossero state confermate nella divulgazione finale delle informazioni, e che sarebbero state escluse anche le importazioni di fattori produttivi dai paesi elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
105
)
.
(160)
In risposta alla seconda nota, nessuna parte ha contestato la scelta della Turchia come paese rappresentativo. Diverse parti hanno tuttavia formulato argomentazioni e suggerimenti in merito ai dati sulle importazioni di fattori produttivi elencati in tale nota.
(161)
Wuhan Youji ha affermato che il prezzo delle importazioni di acido benzoico in Turchia non era rappresentativo ed era probabilmente soggetto a distorsioni dovute ai grandi volumi di importazioni originarie della RPC.
(162)
Nella seconda nota la Commissione ha informato di aver cercato un altro prezzo di riferimento che rappresentasse un valore esente da distorsioni per l'acido benzoico, in seguito alle conclusioni della prima nota secondo cui il prezzo delle importazioni di acido benzoico è probabilmente soggetto a distorsioni dovute all'elevato volume importato dalla Cina. Tuttavia, in seguito alla verifica in loco (che ha avuto luogo dopo la messa a disposizione della seconda nota), la Commissione ha concluso che l'acido benzoico non era acquistato esternamente da nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione, in quanto entrambi erano integrati a monte e acquistavano invece toluene. Pertanto i prezzi all'importazione dell'acido benzoico non sono stati utilizzati nel calcolo del valore normale e l'acido benzoico non figura nella tabella 1.
(163)
Wuhan Youji ha sottolineato che il prezzo riportato nella seconda nota per le importazioni di azoto (ricavato dalle statistiche sulle importazioni del Global Trade Atlas) non utilizzava la stessa unità di misura indicata da Wuhan Youji nella sua risposta al questionario. Wuhan Youji aveva comunicato il proprio consumo di azoto in metri cubi nominali, mentre il livello dei prezzi indicato nella seconda nota recava metri cubi come unità di misura. La Commissione ha confermato le diverse unità di misura, che hanno richiesto una conversione al momento di stabilire il valore di riferimento per Wuhan Youji.
(164)
Tianjin Dongda ha affermato che le importazioni di toluene in Turchia sono soggette a obblighi in materia di licenze d'importazione e danno pertanto luogo a distorsioni del mercato.
(165)
La Commissione non ha riscontrato elementi di prova dell'esistenza di distorsioni nei prezzi all'importazione in Turchia. Utilizzando la banca dati GTA, ha confrontato i prezzi all'importazione del toluene nel resto del mondo con i prezzi all'importazione in Turchia e ha constatato che tali prezzi erano allineati.
(166)
Tianjin Dongda ha inoltre ritenuto che i prezzi all'importazione del gas naturale in Turchia, basati su dati dell'Istituto di statistica turco, presentassero notevoli differenze rispetto a Eurostat e ha espresso una preferenza per l'utilizzo di quest'ultima fonte per il gas naturale.
(167)
La Commissione ha ritenuto che i dati dell'Istituto di statistica turco siano una fonte appropriata ed esente da distorsioni per i prezzi del gas naturale in Turchia e ha considerato tale fonte affidabile ai fini della determinazione del valore normale. Tianjin Dongda non ha fornito alcun elemento concreto in grado di mettere in discussione l'affidabilità di tali dati.
(168)
Il denunciante ha sostenuto che il codice SA per il benzene grezzo (un sottoprodotto nella fabbricazione del prodotto in esame) nella seconda nota era errato e che dovrebbe essere SA 2707 10 anziché SA 2902 20 .
(169)
A seguito della verifica in loco, la Commissione ha riconosciuto che il codice SA elencato nella seconda nota era errato e ha accolto l'argomentazione. Tuttavia, in assenza di importazioni in Turchia di benzene grezzo con il codice SA 2707 10 , come dimostrato dai dati estratti dal GTA, la Commissione ha utilizzato i prezzi all'importazione da/verso il resto del mondo, esclusa la Cina, come fonte per il prezzo di riferimento.
3.2.4.3. Esistenza di dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(170)
Nella prima nota la Commissione non è stata in grado di individuare alcun produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta in Argentina e Turchia per il quale fossero prontamente disponibili dati finanziari. Ha quindi cercato società produttrici di acido benzoico, che deriva dal toluene ed è utilizzato come principale materia prima del benzoato di sodio. La Commissione non è tuttavia riuscita a individuare alcun produttore di acido benzoico stabilito nei due paesi per il quale fossero prontamente disponibili dati finanziari. Ha pertanto preso in considerazione le società attive nel settore della fabbricazione di prodotti chimici organici, che rientrano nel codice NACE 2014
(
106
)
. In Argentina sono state individuate due società, per le quali tuttavia non erano disponibili dati finanziari. In Turchia sono state individuate trentacinque società attive nel settore della fabbricazione di prodotti chimici organici, undici delle quali hanno mostrato un livello di redditività ragionevole per un periodo che si sovrappone parzialmente al periodo dell'inchiesta.
(171)
Nella seconda nota la Commissione ha concluso di non aver reperito dati finanziari prontamente disponibili in nessuno dei due paesi per alcun produttore di benzoato di sodio. Ha tuttavia rinvenuto dati finanziari per trentotto produttori appartenenti alla stessa categoria di fabbricazione del benzoato di sodio, ossia il codice NACE C2014 («Fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base»), in Turchia.
(172)
La Commissione ha analizzato i dati finanziari prontamente disponibili delle trentotto società turche e ha constatato che ventisei di esse disponevano di dati incompleti e una si trovava in una situazione deficitaria. Ha pertanto preso in considerazione solo le undici società con un margine di profitto positivo. I dati finanziari relativi a questi undici produttori sono elencati nell'allegato III della seconda nota
(
107
)
. Nella seconda nota la Commissione ha informato la parte interessata che nessuno di questi undici produttori è attivo nella produzione del prodotto in esame.
(173)
Il livello delle SGAV e dei profitti rilevato presso gli undici produttori redditizi della Turchia è indicato al considerando 208.
(174)
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e delle undici società elencate nell'allegato III della seconda nota come produttori nel paese rappresentativo, nonché su altri elementi della nota.
(175)
In risposta alla seconda nota, Wuhan Youji e Tianjin Dongda hanno contestato l'inclusione di alcuni degli undici produttori inseriti nell'elenco selezionato, in quanto, secondo le informazioni in loro possesso, le attività commerciali di tali società non erano collegate al prodotto oggetto dell'inchiesta.
(176)
Tuttavia, in assenza di dati finanziari prontamente disponibili relativi ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta, la Commissione non ha avuto altra scelta che utilizzare i dati finanziari prontamente disponibili delle attività commerciali che, oltre al prodotto oggetto dell'inchiesta, comprendevano attività commerciali rientranti nel codice NACE C2014.
Livello di protezione sociale e ambientale
(177)
Come spiegato in precedenza, la Commissione ha inizialmente preso in considerazione due potenziali paesi rappresentativi: Argentina e Turchia. Come spiegato al considerando 154, l'Argentina non è stata ritenuta un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie a causa della mancanza di dati finanziari prontamente disponibili e del livello inadeguato delle importazioni di materie prime. Ne consegue che la Turchia era l'unico paese rappresentativo appropriato.
(178)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.2.4.4. Conclusioni
(179)
Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
3.2.5.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(180)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materie prime, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(181)
Nella prima nota la Commissione non ha ricevuto obiezioni all'elenco dei fattori produttivi.
(182)
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati GTA (per i prezzi all'importazione) per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime.
3.2.5.1. Fattori produttivi
(183)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi del prodotto oggetto dell'inchiesta
Fattore produttivo
Codici della merce
Fonte dei dati
Valore (in CNY)
Unità di misura
Materie prime
Toluene
2902 30
Global Trade Atlas (GTA)
(
108
)
7,00
Kg
Soda caustica, in soluzione acquosa
2815 12
Global Trade Atlas (GTA)
2,14
Kg
Azoto
2804 30
Global Trade Atlas (GTA)
0,41
Nm
3
Carbone attivo
3802 10
Global Trade Atlas (GTA)
16,37
Kg
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
[N/A]
Istituto di statistica turco
(
109
)
89,64
Ore di lavoro
Energia
Energia elettrica
[N/A]
Autorità turca di regolamentazione del mercato dell'energia
(
110
)
0,66
kWh
Vapore
[N/A]
Istituto di statistica turco
501,61
tonnellata
Gas naturale
[N/A]
Istituto di statistica turco
4,63
m
3
Acqua
[N/A]
Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia
(
111
)
5,12
m
3
Sottoprodotto
Benzene grezzo
2707 10
Global Trade Atlas (GTA)
8,75
Kg
(
108
)
https://connect.spglobal.com/
(
109
)
http://www.turkstat.gov.tr
=> Press releases => selezionare «Producer Price Index».
(
110
)
epdk.gov.tr
=> Press releases => selezionare «Electricity Market board decisions».
(
111
)
https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx
.
(184)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato i dati verificati comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione e ha aggiunto i costi di ricerca e sviluppo per il periodo dell'inchiesta sostenuti e contabilizzati dai produttori esportatori.
Materie prime
(185)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto.
(186)
Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC e che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
112
)
.
(187)
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2.1 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
(188)
In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione.
(189)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 197.
(190)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori inseriti nel campione per l'approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima dei produttori esportatori e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
Lavoro (manodopera)
(191)
Il lavoro è un fattore produttivo che rappresenta tra il 4 % e il 7 % del costo totale di produzione. La Commissione ha utilizzato le statistiche pubblicate dall'Istituto di statistica turco
(
113
)
per determinare i salari in Turchia, utilizzando le informazioni dettagliate sui salari nel settore produttivo per il 2022, per l'attività economica per il codice NACE 2014 «Fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base» in cui rientra la produzione di benzoato di sodio, secondo la classificazione NACE Rev. 2
(
114
)
.
(192)
Il valore medio mensile è stato debitamente adeguato per tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno, pubblicato dall'Istituto di statistica turco
(
115
)
, per adeguarlo al periodo dell'inchiesta compreso tra il 1
o
ottobre 2024 e il 30 settembre 2025. La tariffa oraria per il periodo dell'inchiesta ottenuta dopo l'indicizzazione ammonta a 89,64 CNY/ora.
Energia elettrica
(193)
La Commissione intende utilizzare le statistiche sui prezzi dell'energia elettrica pubblicate dall'Autorità di regolamentazione del mercato dell'energia della Turchia (EMRA)
(
116
)
nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione intende utilizzare i dati relativi ai prezzi medi dell'energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha stabilito il costo dell'energia elettrica per il periodo dell'inchiesta a 0,66 CNY/kWh.
Gas naturale
(194)
La Commissione ha utilizzato i prezzi medi del gas naturale in m
3
debitamente adeguati per tenere conto dell'inflazione, utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione pubblicato dall'Istituto di statistica turco
(
117
)
per adeguarli al periodo dell'inchiesta. Il prezzo è stato adeguato per tenere conto dell'IVA al 18 %, in quanto il prezzo quotato è comprensivo di IVA. La Commissione ha stabilito il prezzo del gas naturale per il periodo dell'inchiesta a 4,63 CNY/m
3
.
Vapore
(195)
La Commissione ha stabilito il valore di riferimento per il vapore sulla base del valore di riferimento calcolato per il gas naturale, considerando che l'unità per il vapore è il gigajoule (GJ). Un GJ è convertito in m
3
di gas sulla base del contenuto generalmente accettato di mmbtu (milioni di unità termiche britanniche metriche) in 1 GJ
(
118
)
e del contenuto generalmente accettato di gas naturale in 1 mmbtu
(
119
)
. Il consumo di vapore da parte del produttore esportatore è espresso in tonnellate, per cui la Commissione ha convertito l'equivalente di 1 GJ in tonnellate
(
120
)
. La Commissione ha inoltre rilevato un errore materiale nella formula di conversione da GJ a tonnellate, che aveva determinato un prezzo di riferimento errato per il vapore nella seconda nota sui fattori produttivi, e ha pertanto inserito nel fascicolo una versione riveduta dell'allegato V della seconda nota sui fattori produttivi, correggendo l'errore. Applicando il valore di riferimento per il gas naturale, la Commissione ha stabilito un valore di riferimento di 501,61 CNY/tonnellata per il vapore, come illustrato nella tabella 1.
Acqua
(196)
La Commissione ha stabilito il valore di riferimento utilizzando il costo medio dell'acqua in Turchia pubblicato dall'Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia. Tale costo comprende il costo di smaltimento delle acque reflue.
Materiali di consumo
(197)
Data la loro incidenza trascurabile sul costo totale di produzione, alcuni dei fattori produttivi sono stati considerati materiali di consumo. Tali fattori produttivi comprendono i materiali da imballaggio.
(198)
La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo rispetto al costo totale di produzione e ha applicato tale percentuale al costo di produzione ricalcolato sulla base di parametri di riferimento.
Sottoprodotto
(199)
La Commissione ha individuato il benzene grezzo come sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta che può essere venduto senza ulteriore trasformazione. La Commissione ha utilizzato le statistiche sulle importazioni della banca dati GTA come parametro di riferimento per il benzene grezzo con codice SA 2707 10 . Ha stabilito un prezzo all'importazione esente da distorsioni di 8,75 CNY/kg per il benzene.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(200)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita ('SGAV') e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(201)
Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari estratti dalla banca dati Orbis per il 2024 per gli undici produttori turchi, come indicato al considerando 173. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 25,56 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all'11,22 %.
(202)
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(203)
I rispettivi costi dei produttori esportatori per la ricerca e lo sviluppo, forniti nella risposta al questionario, sono stati aggiunti alle spese generali di produzione, in quanto dai conti pubblicati degli undici produttori della Turchia non risultava esplicitamente che tali costi fossero stati inclusi nelle rispettive SGAV.
Calcolo
(204)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
(205)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione. Tali tassi di consumo sono stati appurati in sede di verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo.
(206)
Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e l'ammortamento, come indicato al considerando 201. Tali valori sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari delle società come spiegato al considerando 31.
(207)
La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione e gli ammortamenti al costo di fabbricazione esente da distorsioni in modo da ottenere i costi di produzione esenti da distorsioni.
(208)
Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti ricavati dagli undici produttori turchi come indicato al considerando 172. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 25,56 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all'11,22 %.
(209)
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
3.3.
Prezzo all'esportazione
(210)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Uno dei produttori esportatori ha esportato anche tramite operatori commerciali indipendenti con sede nella RPC.
(211)
Il prezzo all'esportazione per le vendite dirette ad acquirenti indipendenti nell'Unione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.4.
Confronto
(212)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
(213)
Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso i prezzi all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.4.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(214)
Come spiegato al punto 3.2, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione unitamente agli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(215)
La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da alcuno dei produttori esportatori inseriti nel campione.
3.4.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione
(216)
Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di assicurazione, movimentazione e carico e delle spese accessorie.
3.5.
Margini di dumping
(217)
Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(218)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd
75,4 %
Wuhan Youji Industries Co., Ltd.
57,6 %
(219)
Per il produttore esportatore che ha collaborato non inserito nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.
(220)
Su tale base il margine di dumping provvisorio del produttore esportatore che ha collaborato non inserito nel campione è pari al 63,8 %.
(221)
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione è stato calcolato sulla base del volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, inseriti o meno nel campione, espresso in percentuale delle importazioni totali nell'Unione dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta, stabilito in base alle statistiche sulle importazioni tratte da Eurostat per i codici NC di cui al considerando 18.
(222)
Il livello di collaborazione nel presente caso è stato basso, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il 65 % circa delle importazioni totali durante il periodo dell'inchiesta.
(223)
Su tale base, e al fine di non premiare l'omessa collaborazione, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per il produttore esportatore che non ha collaborato utilizzando la media ponderata delle quattordici singole operazioni con i margini di dumping più elevati, che insieme rappresentano il 6,9 % dei volumi delle esportazioni.
(224)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd
75,4 %
Wuhan Youji Industries Co., Ltd.
57,6 %
Altra società che ha collaborato:
Shandong TongTaiWeiRun Food Science Tech Co., Ltd.
63,8 %
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
116,4 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(225)
Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell'Unione. Solo un produttore, Lanxess Chemical BV, si è manifestato e ha collaborato pienamente. Durante il periodo dell'inchiesta tale produttore rappresentava oltre il 60 % della produzione totale dell'Unione. Su tale base si è concluso che Lanxess rappresentava una proporzione maggioritaria della produzione totale dell'Unione di benzoato di sodio. Si ritiene pertanto che Lanxess costituisca l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(226)
Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono pervenuti da un solo produttore dell'Unione, per motivi di riservatezza i dati per l'analisi del pregiudizio sono indicati in intervalli di valori. Gli indici tuttavia si basano su dati reali e non sugli intervalli di valori.
(227)
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a 23 000–25 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione, come la cifra effettiva basata su una verifica delle registrazioni contabili del produttore dell'Unione Lanxess.
4.2.
Consumo dell'Unione
(228)
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base: i) delle vendite verificate di Lanxess, ii) delle vendite stimate del secondo produttore dell'Unione e iii) delle importazioni dal paese interessato e da tutti gli altri paesi terzi.
(229)
Per il produttore dell'Unione che non si è manifestato, le stime del consumo dell'Unione sono state effettuate sulla base dei dati estratti dalle relazioni di mercato ed estrapolando i rapporti derivanti dai dati del produttore che ha collaborato. Poiché all'interno dell'industria dell'Unione non sono stati individuati altri produttori di benzoato di sodio, entrambe le serie di dati sono state ritenute rappresentative per stimare il consumo a livello dell'industria dell'Unione.
(230)
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell'Unione (in tonnellate)
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione
[25 000 -28 000 ]
[28 000 -31 000 ]
[41 000 -44 000 ]
[36 000 -39 000 ]
Indice
100
112
162
146
Fonte:
risposta al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato, informazioni fornite dal denunciante.
(231)
Il consumo dell'Unione ha registrato un forte incremento tra il 2022 e il 2024, per poi diminuire durante il periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame, i consumi dell'Unione sono aumentati del 46 %.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(232)
Poiché il benzoato di sodio era classificato con il codice TARIC 2916 31 00 90 fino all'apertura della presente inchiesta, non è stato possibile stabilire il volume delle importazioni sulla base delle statistiche Eurostat sulle importazioni. Il volume delle importazioni è stato ottenuto invece sulla base dei dati di fornitori specializzati di informazioni di mercato sulle statistiche commerciali, presso i quali il denunciante ha un abbonamento.
(233)
La fonte dei dati per quanto riguarda le importazioni cinesi non è stata divulgata, su richiesta del fornitore dei dati. La Commissione ha effettuato controlli incrociati confrontando i dati forniti dal denunciante con altre fonti statistiche disponibili (Eurostat e Surveillance), le risposte al questionario di campionamento e le risposte al questionario dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, e li ha ritenuti affidabili.
(234)
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)
[7 800 -9 500 ]
[12 400 -13 700 ]
[22 500 -24 800 ]
[20 000 -22 100 ]
Indice
100
159
290
258
Quota di mercato (in %)
[30 -33 ]
[43 -46 ]
[55 -58 ]
[53 -56 ]
Indice
100
142
179
177
Fonte:
Eurostat, Surveillance, informazioni di mercato specializzate, risposte al questionario di campionamento e risposte al questionario dei produttori esportatori che hanno collaborato.
(235)
La tabella 3 mostra un forte incremento del volume delle importazioni dalla Cina nel periodo 2022-2024, che ha trovato riscontro in un aumento della corrispondente quota di mercato, a scapito dell'industria dell'Unione. Sebbene la maggiore impennata dei quantitativi importati si sia registrata nel 2023 e nel 2024, le importazioni nel periodo dell'inchiesta si attestano ancora a un livello notevolmente superiore a quello del 2022 (in aumento del 158 %), il che dimostra l'espansione della presenza raggiunta dalle importazioni dalla Cina (quota di mercato del 53 %-56 %) rispetto all'anno di riferimento 2022 (30 %-33 %).
4.4.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(236)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base delle informazioni di mercato specializzate di cui al considerando 233. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione e del produttore dell'Unione che ha collaborato.
(237)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata)
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Prezzi delle importazioni dalla RPC
[1 600 -1 800 ]
[1 200 -1 400 ]
[1 200 -1 400 ]
[1 100 -1 300 ]
Indice
100
78
76
71
Fonte:
Eurostat, Surveillance, informazioni di mercato specializzate, risposte al questionario di campionamento e risposte al questionario dei produttori esportatori che hanno collaborato.
(238)
I prezzi all'importazione dalla RPC hanno continuato a diminuire durante tutto il periodo in esame, raggiungendo un livello pari al 71 % dei prezzi medi all'importazione del 2022.
(239)
La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
1)
la media ponderata dei prezzi di vendita per prodotto del produttore dell'Unione e della sua società collegata, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; nonché
2)
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.
(240)
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per operazioni avvenute allo stesso stadio commerciale e con i debiti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico del produttore dell'Unione che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 43 % e il 46 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell'Unione. L'undercutting è stato riscontrato per il 100 % dei volumi delle importazioni provenienti dalle società inserite nel campione.
4.5.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(241)
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
(242)
Come spiegato ai considerando 226 e 227, l'analisi degli indicatori di pregiudizio è stata effettuata sulla base dei dati di Lanxess.
(243)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici e microeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia e nella risposta al questionario fornita da Lanxess.
(244)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(245)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(246)
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Quantitativo di produzione (in tonnellate)
[24 000 -27 000 ]
[21 000 -24 000 ]
[25 000 -28 000 ]
[23 000 -25 000 ]
Indice
100
89
104
94
Capacità produttiva (in tonnellate)
[32 000 -35 000 ]
[31 000 -34 000 ]
[30 000 -33 000 ]
[29 000 -32 000 ]
Indice
100
98
94
92
Utilizzo degli impianti (in %)
76
69
85
77
Indice
100
91
111
102
Fonte:
risposta al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato, informazioni fornite dal denunciante.
(247)
Il livello di produzione è stato il più duramente colpito nel 2023 (calo dell'11 % rispetto all'anno precedente), quando i prezzi all'importazione hanno registrato la flessione più marcata da un anno all'altro (ossia del 22 %, cfr. tabella 4). I livelli di produzione hanno continuato a oscillare attorno ai livelli del 2022 (chiudendo con un calo del 6 % durante il periodo dell'inchiesta rispetto al 2022) in ragione della domanda ancora poco elastica, fatto questo giustificato dalla ridotta incidenza del prezzo del benzoato di sodio sul prezzo totale dei prodotti finali in cui è incorporato. Tuttavia la preferenza degli utilizzatori per il benzoato di sodio prodotto dall'industria dell'Unione sembra essere giunta a un punto di svolta a seguito del continuo calo dei prezzi all'importazione che offre alternative di prodotto più economiche (diminuzione complessiva del 29 % durante il periodo in esame).
(248)
L'utilizzo degli impianti ha toccato il minimo nel 2023, a causa dei bassi livelli di produzione di cui sopra. Durante il periodo dell'inchiesta non si sono registrate variazioni significative rispetto al 2022, in quanto la capacità produttiva ha subito una contrazione dell'8 %.
4.5.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato
(249)
Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Quantitativo delle vendite e quota di mercato
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)
[12 000 -13 000 ]
[11 000 -12 000 ]
[12 000 -13 000 ]
[11 000 -12 000 ]
Indice
100
93
104
91
Quota di mercato (in %)
[45 -50 ]
[37 -41 ]
[29 -32 ]
[28 -31 ]
Indice
100
83
64
63
Fonte:
risposta al questionario del produttore noto dell'Unione, informazioni fornite dal denunciante.
(250)
Nel 2023 il volume delle vendite è diminuito del 7 % rispetto ai livelli del 2022, in quanto l'industria dell'Unione ha dovuto far fronte a costi di produzione crescenti senza riuscire a trasferire tale aumento sui prezzi alla clientela, contestualmente alla crescente pressione esercitata dal calo dei prezzi all'importazione. Il calo più marcato dei volumi delle vendite si è tuttavia verificato durante il periodo dell'inchiesta, quando anche i prezzi di vendita hanno raggiunto il livello più basso del periodo in esame. Inoltre il continuo aumento dei quantitativi importati ha comportato un deterioramento della quota di mercato dell'industria dell'Unione del 37 % rispetto al 2022.
4.5.2.3. Crescita
(251)
Il consumo del mercato dell'Unione è aumentato durante tutto il periodo in esame (+46 %, cfr. tabella 2). La produzione e le vendite dell'industria dell'Unione (tabelle 5 e 6) sono diminuite rispettivamente del 6 % e del 9 %, in contrasto con il notevole aumento dei volumi delle importazioni. Questa dinamica di mercato ha determinato un netto deterioramento della quota di mercato dell'industria dell'Unione, che è passata dal 45 %-50 % nel 2022 al 28 %-31 % nel periodo dell'inchiesta. Tale evoluzione indica che la nuova domanda crescente di benzoato di sodio è soddisfatta attraverso le importazioni, piuttosto che attraverso la produzione locale, grazie a prezzi più attraenti.
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(252)
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti
[49 -54 ]
[50 -55 ]
[53 -59 ]
[55 -60 ]
Indice
100
103
110
113
Produttività (in tonnellate/dipendente)
[480 -530 ]
[420 -460 ]
[460 -510 ]
[400 -440 ]
Indice
100
86
95
83
Fonte:
risposta al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato, informazioni fornite dal denunciante.
(253)
Nonostante la situazione sfavorevole dell'industria dell'Unione, il numero di dipendenti è aumentato durante tutto il periodo in esame, in quanto l'industria dell'Unione ha scelto di mantenere la propria forza lavoro qualificata internalizzando il personale a contratto.
(254)
Questo aspetto, corroborato dalle variazioni della produzione, ha portato a un deterioramento della produttività della forza lavoro, che nel periodo in esame ha registrato un calo del 17 %.
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(255)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha avuto un'incidenza non trascurabile sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.
(256)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(257)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dal produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell'Unione
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita sul mercato dell'Unione (in EUR/tonnellata)
[2 400 -2 700 ]
[2 300 -2 500 ]
[2 300 -2 500 ]
[2 300 -2 500 ]
Indice
100
95
96
94
Costo di produzione unitario totale (in EUR/tonnellata)
[2 100 -2 300 ]
[2 500 -2 700 ]
[2 300 -2 500 ]
[2 300 -2 500 ]
Indice
100
117
107
109
Fonte:
risposta al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato.
(258)
I prezzi sono diminuiti del 5 % nel 2023 e hanno oscillato intorno a tale livello per il periodo successivo, registrando un calo del 6 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2022. La flessione si è verificata nonostante l'aumento dei costi, per contrastare il calo significativo dei prezzi all'importazione e il notevole aumento dei quantitativi importati, nel tentativo del produttore dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato.
(259)
Il costo unitario di produzione è aumentato notevolmente nel 2023 e si è mantenuto a livelli superiori a quello registrato nel 2022 negli ultimi due anni del periodo in esame. Nel complesso ha evidenziato un aumento del 9 % nel periodo in esame. L'aumento dei costi, combinato con il calo dei prezzi all'importazione che non ha più consentito l'applicazione di prezzi più elevati per compensare i maggiori costi, ha comportato un deterioramento dei margini di profitto del produttore dell'Unione (cfr. tabella 11).
4.5.3.2. Costo del lavoro
(260)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del produttore dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
[112 000 -125 000 ]
[109 000 -122 000 ]
[115 000 -128 000 ]
[110 000 -122 000 ]
Indice
100
97
103
98
Fonte:
risposta al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato.
(261)
Il costo medio per dipendente ha oscillato leggermente intorno ai livelli del 2022 e ha registrato un calo del 2 % nel periodo in esame. Ciò riflette gli sforzi compiuti dalla società per tenere sotto controllo i costi a fronte di una crescente pressione da parte del mercato.
4.5.3.3. Scorte
(262)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte del produttore dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
[2 000 -2 300 ]
[1 300 -1 600 ]
[1 700 -2 000 ]
[2 900 -3 200 ]
Indice
100
62
81
144
Scorte finali in percentuale della produzione
8,5
5,9
6,6
13,0
Indice
100
70
78
154
Fonte:
risposta al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato.
(263)
Il livello delle scorte è aumentato notevolmente durante il periodo dell'inchiesta, principalmente a causa della discrepanza tra le realtà del mercato (calo della domanda di prodotti dell'industria dell'Unione a prezzi più elevati) e il livello di produzione, in quanto gli utilizzatori non sono disposti a pagare un prezzo più alto per i prodotti dell'industria dell'Unione. Ciò si è riflesso anche nell'aumento del livello delle scorte in percentuale della produzione nello stesso periodo. Questo indicatore suggerisce che la scarsa elasticità della domanda rispetto al prezzo (dovuta alla bassa incidenza del prezzo del benzoato di sodio sul costo dei prodotti finali in cui il prodotto oggetto dell'inchiesta è incorporato) non è più valida.
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(264)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[11 -13 ]
[–9 - –8 ]
[1 -2 ]
[–4 - –3 ]
Indice
100
–68
11
–26
Flusso di cassa (in 000 EUR)
[11 800 -13 000 ]
[– 500 - – 400 ]
[2 500 -2 800 ]
[–1 300 — 1 200 ]
Indice
100
–4
21
–10
Investimenti (in 000 EUR)
[10 600 -11 700 ]
[3 500 -3 900 ]
[2 900 -3 200 ]
[3 600 -4 000 ]
Indice
100
33
27
34
Utile sul capitale investito (in %)
[dal 22 al 26 ]
[dal –14 % al –12 ]
[dal –7 al –6 ]
[dal –13 al –11 ]
Indice
100
–54
–27
–50
Fonte:
risposta al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato.
(265)
La Commissione ha stabilito la redditività del produttore dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato franco fabbrica di tali vendite.
(266)
La redditività si è attestata a un buon livello nel 2022, ma è evoluta verso perdite significative nel 2023, quando il mercato dell'Unione ha dovuto far fronte al calo più elevato dei prezzi all'importazione per il prodotto oggetto dell'inchiesta. La redditività leggermente positiva nel 2024 è stata temporanea in quanto, a seguito del continuo calo dei prezzi all'importazione, la perdita è tornata a manifestarsi durante il periodo dell'inchiesta. In particolare ciò è dovuto al fatto che il produttore dell'Unione ha registrato il quantitativo più elevato prodotto nel corso dell'intero periodo in esame (cfr. considerando da 246 a 248), con una conseguente riduzione delle spese generali di produzione per unità prodotta rispetto al 2023. Ciò è stato dovuto anche a una diminuzione dei costi diretti per unità prodotta.
(267)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha seguito una tendenza simile a quella della redditività, accentuandosi negativamente durante il periodo dell'inchiesta a causa dell'aumento dei livelli delle scorte.
(268)
Il livello degli investimenti è stato strettamente legato alla redditività registrata, diminuendo significativamente durante il periodo in esame, in quanto il produttore dell'Unione si è concentrato sulle necessità urgenti piuttosto che sulle esigenze di sviluppo nell'ambito del normale svolgimento dell'attività, a causa dell'indebolimento della capacità dell'impresa di finanziare queste ultime.
(269)
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Strettamente legato ai dati sulla redditività, si è attestato su un buon livello nel 2022, ma ha subito una brusca flessione nel 2023 ed è rimasto negativo nel periodo successivo.
(270)
La capacità del produttore dell'Unione di ottenere capitale è stata gravemente compromessa in quanto il suo flusso di cassa e la sua redditività hanno raggiunto livelli insostenibili durante il periodo dell'inchiesta, a causa di un livello di produzione non sostenuto dalle realtà della domanda di mercato.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(271)
Tutti gli indicatori di pregiudizio, ad eccezione dell'occupazione per i motivi di cui al considerando 253, hanno evidenziato un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione.
(272)
Il volume delle importazioni dal paese interessato è aumentato notevolmente del 158 %, in concomitanza con un calo dei prezzi all'importazione del 29 % nel periodo in esame; tali sviluppi sono stati la causa principale del deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. L'andamento delle quote di mercato conferma le risultanze di cui sopra. Nello specifico, la quota di mercato cinese è aumentata del 77 % nel periodo in esame, assorbendo oltre il 50 % del mercato dell'UE, mentre la quota di mercato dell'UE è diminuita del 37 %.
(273)
Sebbene i livelli di produzione non abbiano subito variazioni significative rispetto all'inizio del periodo in esame, le scorte finali in percentuale della produzione hanno dimostrato una crescente sensibilità della domanda di mercato di benzoato di sodio ai livelli di prezzo. La domanda dei prodotti più costosi dell'industria dell'Unione è pertanto diminuita, mentre la domanda delle importazioni cinesi più economiche è aumentata, in un contesto di aumento significativo del consumo nel periodo in esame, di cui l'industria dell'Unione, ad eccezione del 2024, non ha beneficiato.
(274)
Il fatto che i livelli di produzione non abbiano subito variazioni significative nel periodo in esame riflette l'attenzione dell'industria dell'Unione nel mantenere un ragionevole utilizzo degli impianti, nel tentativo di tenere sotto controllo i costi fissi. La preferenza del mercato per prezzi più bassi e l'aumento dei costi hanno determinato una situazione di perdita, che ha ulteriormente inciso sui flussi di cassa e sulla capacità dell'industria dell'Unione di finanziare gli investimenti.
(275)
La redditività, il flusso di cassa e gli investimenti sono gli indicatori di pregiudizio maggiormente colpiti dall'aumento dei volumi delle importazioni cinesi a prezzi decrescenti. La continuità operativa del prodotto è a grande rischio, considerando che l'industria dell'Unione è stata costretta a operare a una capacità inferiore ai livelli ottimali.
(276)
L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati sono aumentate notevolmente, sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato, durante il periodo in esame. La Commissione ha inoltre rilevato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e hanno determinato una significativa depressione e/o contrazione dei prezzi. La Commissione ha concluso in via provvisoria che l'industria dell'UE ha subito un pregiudizio in termini di volumi, quota di mercato e prezzi.
(277)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(278)
A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: le importazioni da paesi terzi, l'andamento delle esportazioni e l'aumento del costo di produzione.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(279)
Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato significative sul mercato dell'Unione. L'aumento del consumo ha avvantaggiato principalmente le importazioni cinesi (a livelli 2,6 volte superiori nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2022), il che ha costretto l'industria dell'Unione a operare al di sotto dei livelli ottimali di utilizzo degli impianti.
(280)
Allo stesso tempo, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni cinesi sono stati inferiori di oltre il 44 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. I prezzi delle importazioni cinesi hanno determinato una contrazione e/o depressione dei prezzi del produttore dell'Unione, incidendo negativamente sui suoi indicatori finanziari, nonostante gli sforzi del produttore dell'Unione per assorbire l'aumento dei costi di produzione. Ciò ha portato a margini negativi insostenibili per gli ultimi tre anni analizzati.
(281)
Per rimanere competitiva e mantenere un certo livello di produzione, l'industria dell'Unione è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi di vendita a livelli insostenibili, in considerazione dell'aumento del costo di produzione.
(282)
La Commissione ha pertanto concluso che un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, a prezzi che causavano significativi effetti negativi sui prezzi dell'industria dell'Unione, ha causato un pregiudizio notevole ai produttori dell'Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(283)
Durante il periodo dell'inchiesta, la quantità di importazioni da altri paesi terzi analizzata a livello di codice TARIC (2916 31 00 90) è stata stimata come molto marginale: i quattro maggiori paesi terzi esportatori (Regno Unito, Stati Uniti, India e Israele) rappresentavano ciascuno meno del 2 %. Di conseguenza tali importazioni non sono state ulteriormente analizzate, in quanto non erano pertinenti né avrebbero inciso sull'analisi o sulle conclusioni relative al nesso di causalità.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni del produttore dell'Unione
(284)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni del produttore dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Andamento delle esportazioni del produttore dell'Unione
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
[12 000 -14 000 ]
[10 000 -11 000 ]
[13 000 -15 000 ]
[11 000 -13 000 ]
Indice
100
81
107
94
Prezzo all'esportazione medio (in EUR/tonnellata)
[2 600 -2 800 ]
[2 200 -2 400 ]
[2 100 -2 300 ]
[2 100 -2 300 ]
Indice
100
87
81
81
Fonte:
risposta al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato.
(285)
Durante il periodo in esame, il volume delle esportazioni è diminuito del 6 %. Il prezzo all'esportazione ha seguito una tendenza al ribasso a causa dell'intensa concorrenza degli esportatori cinesi sui mercati di esportazione dell'industria dell'Unione. Il volume delle esportazioni ha rappresentato il 52 % delle vendite totali del prodotto simile da parte dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Le vendite all'esportazione hanno registrato un calo dei prezzi, praticati per soddisfare, e non per perdere, la domanda globale dei clienti multinazionali.
(286)
In considerazione dell'aumento del volume delle vendite sui mercati dei paesi terzi, il calo dell'andamento delle esportazioni del produttore dell'Unione potrebbe aver contribuito al pregiudizio, ma non ha attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato. Ha piuttosto dimostrato che l'industria dell'Unione ha dovuto far fronte a pressioni di dumping per il prodotto oggetto dell'inchiesta non solo sul mercato interno, ma anche su altri mercati.
5.2.3.
Aumento del costo di produzione
(287)
Nel periodo in esame si è registrato un aumento del costo di produzione del 9 % dovuto a un incremento di alcuni costi diretti, quali i costi dell'energia e del lavoro per unità, e dei costi fissi assegnati a seguito della diminuzione dei volumi di produzione.
(288)
La Commissione ritiene che gli aumenti dei costi abbiano un impatto limitato sul nesso di causalità, in quanto il produttore dell'Unione avrebbe potuto trasferire gli aumenti dei costi ai suoi clienti aumentando i prezzi in misura sufficiente a livelli non pregiudizievoli, se non vi fosse stata la pressione esercitata dalle importazioni cinesi in volumi così ingenti e a prezzi così bassi.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(289)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito in via provvisoria un nesso di causalità reale e sostanziale tra il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. A causa del notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, all'industria dell'Unione è stato impedito di fissare i prezzi e i volumi di produzione a livelli sostenibili, il che ha determinato un forte deterioramento della sua situazione economica.
(290)
La tempistica e la portata di tali sviluppi negativi hanno mostrato un evidente nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
(291)
La Commissione ha esaminato fattori alternativi che potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tra questi figurano le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e l'aumento del costo di produzione. Tuttavia nessuno di questi è stato riscontrato indebolire il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
(292)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste in particolare in una riduzione della quota di mercato, della redditività, della produttività, dell'utile sul capitale investito, dei flussi finanziari e dell'utilizzo degli impianti.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(293)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(294)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.
(295)
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(296)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Il profitto di base è stato fissato all'[11-13] %, tenendo conto della redditività storica dell'industria dell'Unione nel 2022, un anno prima dell'impennata delle importazioni nel mercato dell'Unione.
(297)
Il produttore dell'Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, R&S e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni e ha concluso che la documentazione e le comunicazioni interne fornite dimostravano che la società non aveva effettuato determinati investimenti a causa della situazione presente sul mercato dell'Unione. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall'industria dell'Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, è stata pari allo [3,7-4,5] %.
(298)
Detta percentuale è stata aggiunta al profitto di base di cui al considerando 296, con il risultato di un profitto di riferimento pari al [14,7-16,8] % per il prodotto simile fabbricato dal produttore dell'Unione.
(299)
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Il produttore dell'Unione ha fornito elementi di prova del fatto di aver sostenuto costi di conformità ambientale. Sulla base degli elementi di prova disponibili, sostenuti dagli strumenti di rendicontazione e dalle previsioni della società, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo di [4,6-5,3] EUR/tonnellata, che è confluito nel prezzo non pregiudizievole del prodotto fabbricato dal produttore dell'Unione.
(300)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di [2 710-3 130] EUR/tonnellata del prodotto simile per l'industria dell'Unione, applicando il margine di profitto di riferimento di cui al considerando 298 al costo di produzione del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo.
(301)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori della Cina che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dal produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.
(302)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. il punto 3.5).
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di underselling (in %)
Wuhan Youji Industries Co., Ltd.
57,6
128,4
Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd
75,4
142,8
Shandong TongTaiWeiRun Food Science Tech Co., Ltd.
63,8
133,4
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
116,4
218,8
(303)
Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse superiore al loro margine di pregiudizio.
6.2.
Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione
(304)
Come spiegato nell'avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nell'inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio.
(305)
Tuttavia, dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto.
(306)
In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l'importo dei dazi provvisori in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
7.
INTERESSE DELL'UNIONE
(307)
La Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell'industria dell'Unione
(308)
Dei due produttori noti dell'Unione, ha collaborato all'inchiesta un solo produttore, che ha anche presentato la denuncia (e che rappresenta il 64 % della produzione totale dell'Unione).
(309)
Dall'inchiesta è emerso che il produttore dell'Unione subisce un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali importazioni hanno determinato una notevole contrazione e depressione dei prezzi, costringendo l'industria dell'Unione a vendere a prezzi inferiori ai costi. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha subito perdite significative. I prezzi delle importazioni cinesi sono ancora notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e l'aumento del volume di tali importazioni ha causato una perdita significativa della quota di mercato dell'industria dell'Unione.
(310)
L'istituzione di misure dovrebbe impedire un'ulteriore ondata di importazioni dalla Cina a prezzi molto bassi e consentire all'industria di avviare il suo processo di recupero. In assenza di misure, i produttori cinesi continueranno a praticare il dumping in relazione al prodotto in esame sul mercato dell'Unione e non passerà molto tempo prima che l'industria dell'Unione sia costretta a cessare le attività relative al benzoato di sodio.
(311)
Poiché l'industria dell'Unione dispone della capacità necessaria per coprire l'intero consumo dell'Unione, in seguito all'istituzione delle misure antidumping provvisorie si prevede una diminuzione delle importazioni cinesi nell'Unione e un aumento dei volumi di vendita e dei prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Ciò consentirebbe all'industria dell'Unione di recuperare la quota di mercato che deteneva all'inizio del periodo in esame e di migliorare la sua redditività e altri indicatori finanziari.
(312)
La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di misure nei confronti della Cina sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori
(313)
Solo un importatore che si è opposto alle misure (Falken Trade Sp z o.o.) si è manifestato e ha risposto al questionario. I volumi delle sue importazioni rappresentavano il 2 % delle importazioni totali dalla Cina. Inoltre il prodotto oggetto dell'inchiesta rappresentava solo l'1 % delle sue vendite totali. A seguito di un processo di richiesta di maggiori informazioni, l'importatore indipendente ha fornito una nuova risposta che presentava carenze significative ed era priva di documenti giustificativi. Pertanto tale risposta è stata infine ignorata.
(314)
Altri quattro importatori (tra cui il principale importatore di benzoato di sodio nell'Unione, ossia FF Chemicals) hanno dichiarato interesse per il caso, senza tuttavia rispondere al questionario.
(315)
Nessun utilizzatore ha risposto al questionario. Poiché il prodotto oggetto dell'inchiesta copre una quota trascurabile dei costi dei prodotti finali, non si prevede che le misure influenzeranno in modo significativo gli utilizzatori.
(316)
Data la mancanza di collaborazione e di dati da parte degli utilizzatori e della maggior parte degli importatori, la Commissione non è in grado di stimare con precisione l'impatto delle misure su questa categoria di partecipanti al mercato. Poiché il benzoato di sodio rappresenta solo una quota molto ridotta dei costi di produzione dei prodotti a valle in cui è utilizzato, la Commissione ritiene che le misure non avranno un impatto sproporzionato sugli importatori e sugli utilizzatori.
7.3.
Conclusioni sull'interesse dell'Unione
(317)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione, in questa fase dell'inchiesta, l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(318)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
(319)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping (sezione 6). L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(320)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
Wuhan Youji Industries Co., Ltd.
57,6
Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd
75,4
Altra società che ha collaborato:
Shandong TongTaiWeiRun Food Science Tech Co., Ltd.
63,8
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
116,4
(321)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(322)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(323)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(324)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere la o le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(325)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(326)
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta.
(327)
In questa fase del procedimento non è stata presa/non può essere presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(328)
Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.
(329)
Nel periodo di comunicazione preventiva entrambi i produttori esportatori hanno presentato osservazioni. Wuhan Youji ha presentato osservazioni non relative all'accuratezza dei calcoli, bensì alla metodologia utilizzata dalla Commissione; pertanto esse non rientrano nell'ambito di applicazione della comunicazione preventiva e saranno trattate in una fase successiva. Tianjin Dongda ha presentato osservazioni su incongruenze materiali nei calcoli del valore CIF e del valore normale (spese generali di produzione), osservazioni di cui la Commissione ha tenuto conto. Il dazio antidumping è stato adeguato di conseguenza.
(330)
Al fine di garantire un monitoraggio efficace delle importazioni del prodotto a monte diretto del benzoato di sodio, ossia l'acido benzoico, attualmente classificato, tra gli altri prodotti, con il codice NC 2916 31 00 , la Commissione ritiene opportuno introdurre un codice TARIC specifico a fini di monitoraggio. Questa misura consentirà alla Commissione di raccogliere statistiche accurate e dettagliate sui flussi commerciali, valutare le tendenze del mercato e individuare qualsiasi potenziale elusione delle misure di difesa commerciale. L'introduzione di questo codice TARIC ha esclusivamente finalità di monitoraggio e in questa fase non impone dazi o restrizioni supplementari sulle importazioni.
(331)
Il codice TARIC specifico dovrebbe essere strutturato in modo da distinguere l'acido benzoico dagli altri prodotti rientranti nella stessa voce NC, garantendo una raccolta precisa dei dati. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i dati raccolti nell'ambito di tale codice per determinare se siano giustificate ulteriori azioni, come l'apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(332)
Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
(333)
Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di benzoato di sodio, attualmente classificato con il codice NC
ex
2916 31 00 (codice TARIC 2916 31 00 91), solitamente classificato con i codici CUS 0023120-9 e CAS 532-32-1 e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
Codice addizionale TARIC
Wuhan Youji Industries Co., Ltd.
57,6
88FK
Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd
75,4
88FL
Shandong TongTaiWeiRun Food Science Tech Co., Ltd.
63,8
88FM
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
116,4
8999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di benzoato di sodio venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Ai fini del monitoraggio delle importazioni del prodotto a monte diretto del benzoato di sodio, ossia l'acido benzoico, è introdotto il seguente codice TARIC:
«2916 31
- - Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri
2916 31 00 30
- - - Acido benzoico».
2. Le importazioni con il codice TARIC 2916 31 00 30 sono soggette a sorveglianza a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
121
)
, per consentire alla Commissione di seguire l'andamento statistico delle importazioni del prodotto a monte diretto del benzoato di sodio soggetto al dazio antidumping provvisorio di cui all'articolo 1.
3. Le misure di sorveglianza introdotte dal paragrafo 1 cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese.
Articolo 4
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/366.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2025/6744, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6744/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/366 della Commissione, del 19 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2026/366, 20.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/366/oj
).
(
4
)
TRON t26.000073 del 6 gennaio 2026.
(
5
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2834
.
(
6
)
Koruma Temizlik Anonim Sirketi, Polen Un Ve Gida Katki Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Tarimsal Kimya Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Sora Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Kimsan Petrokimya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Hurkimsa Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Biolab Endustriyel Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Verateks Boya Kimya Tekstil Sanayi Ticaret Limited Sirketi, Befchem Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Nc Istanbul Kimyevi Urunler Sanayi Ticaret Limited Sirketi and Merko Kimya Gida Sanayi ve ticaret limited Sirketi (
Orbis
).
(
7
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final.
(
8
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 59 a 94.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della RPC, considerando 73.
(
10
)
Denuncia (versione consultabile), punto 95.
(
11
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 96 a 98.
(
12
)
Il toluene è una delle principali materie prime per la produzione di benzoato di sodio.
(
13
)
Denuncia (versione consultabile), punto 99.
(
14
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 100 a 102.
(
15
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 102 a 107.
(
16
)
Denuncia (versione consultabile), punto 110.
(
17
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 111 a 113.
(
18
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 113 a 120.
(
19
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 121 a 125.
(
20
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 126 a 129.
(
21
)
Denuncia (versione consultabile), punto 130.
(
22
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 131 a 133.
(
23
)
Denuncia (versione consultabile), punto 135.
(
24
)
Denuncia (versione consultabile), punto 137.
(
25
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 139 a 140.
(
26
)
Denuncia (versione consultabile), punto 142.
(
27
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 143 a 144.
(
28
)
Relazione — capitolo 2, pag. 7.
(
29
)
Relazione — capitolo 2, pagg. 7 e 8.
(
30
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://finance.people.com.cn/n1/2026/0128/c1004-40654753.html
(consultazione: 19 maggio 2026).
(
31
)
Relazione — capitolo 2, pagg. 10 e 18.
(
32
)
Disponibile all'indirizzo:
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm
(consultazione: 19 maggio 2026).
(
33
)
Relazione — capitolo 2, pagg. 29 e 30.
(
34
)
Relazione — capitolo 4, pagg. 57 e 92.
(
35
)
Relazione — capitolo 6, pagg. 149 e 150.
(
36
)
Relazione — capitolo 6, pagg. da 153 a 171.
(
37
)
Relazione — capitolo 7, pagg. 204 e 205.
(
38
)
Relazione — capitolo 8, pagg. 207, 208, 242 e 243.
(
39
)
Relazione — capitolo 2, pagg. da 19 a 24, capitolo 4, pagg. 69, 99 e 100, capitolo 5, pagg. 130 e 131.
(
40
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.tjddgroup.com/
(consultazione: 21 maggio 2026).
(
41
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.chinaorganic.com/
(consultazione: 19 maggio 2026).
(
42
)
Cfr. la relazione annuale 2025 di Hengli Petrochemicals, pag. 67, all'indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-4/2026-04-15/12087185.PDF
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
43
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinopec.com/listco/en/000/000/042/42474.shtml
(consultazione: 19 maggio 2026).
(
44
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinochemhx.com/shxsen/ywgl/zycp/hcszb/jyxpe/A076003001005002Gone1.html
(consultazione: 19 maggio 2026).
(
45
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html
(consultazione: 19 maggio 2026).
(
46
)
Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. relazione — capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(
47
)
Quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime, sezioni IV.3 e IV.1, disponibile all'indirizzo:
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html
(consultazione: 19 maggio 2026).
(
48
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://gxt.fujian.gov.cn/jdhy/zxzcfg/gjzcfg/202510/P020251015562784139701.pdf
(consultazione: 19 maggio 2026).
(
49
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml
(consultazione: 19 maggio 2026).
(
50
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202104/P020210427315108290779.pdf
(consultazione: 19 maggio 2026).
(
51
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202104/P020210401307524156363.pdf
(consultazione: 21 maggio 2026).
(
52
)
Relazione — capitolo 2, pagg. da 24 a 27.
(
53
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
54
)
Ibidem.
(
55
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/d69629a0-ada2-44b4-86be-4505e97b0ace
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
56
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661de263df0018
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
57
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
58
)
Ibidem.
(
59
)
Relazione — capitolo 3, pag. 40.
(
60
)
Cfr. ad esempio: Blanchette, J. -
Xi's Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster
; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.
(
61
)
Relazione — capitolo 3, pag. 41.
(
62
)
Disponibile all'indirizzo:
https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
63
)
Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare l'attività del Fronte unito nel settore privato per la nuova era:
www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
64
)
Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise»:
https://www.ft.com/content/582411f6-fc3b-4e4d-9916-c30a29ad010e?syn-25a6b1a6=1
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
65
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.wuhan.gov.cn/sy/whyw/202106/t20210630_1729512.shtml
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
66
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinopec.com/u/cms/gfyw/202411/27092756kosx.pdf
, pag. 26 (consultazione: 20 maggio 2026).
(
67
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/067/67517.shtml
, (consultazione: 20 maggio 2026).
(
68
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
69
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/zlzz/ds/A031002002002Gone1.html
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
70
)
Relazione — capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3.
(
71
)
Relazione — capitolo 4, pagg. 56, 57, 99 e 100.
(
72
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
73
)
Ibidem. Sezione III.8.
(
74
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
75
)
Ibidem. Cfr. le sezioni IV.2 e IV.3.
(
76
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
77
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://jxt.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/jhgh/202209/t20220906_4295137.shtml
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
78
)
Ibidem.
(
79
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.chinaorganic.com/
(consultazione: 21 maggio 2026).
(
80
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/j3u3t6/stories/WS60e3cb1ea3101e7ce97584f3.html
, sezione III.3.3 (consultazione: 21 maggio 2026).
(
81
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.tjddgroup.com/
(consultazione: 21 maggio 2026).
(
82
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://jxt.hubei.gov.cn/bmdt/szgz/202103/t20210329_3426767.shtml
, (consultazione: 20 maggio 2026).
(
83
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://english.www.gov.cn/news/202406/19/content_WS6672c84ac6d0868f4e8e8531.html#:~:text=China%20will%20scale%20up%20support,of%20Industry%20and%20Information%20Technology
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
84
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=17e54531cb74483596b5cca1a40ec8d8.pdf
(consultazione: 23 marzo 2026).
(
85
)
Relazione — capitolo 6, pagg. da 171 a 179.
(
86
)
Relazione — capitolo 9, pagg. 260 e 261.
(
87
)
Relazione — capitolo 9, pagg. da 257 a 260.
(
88
)
Relazione — capitolo 9, pagg. da 252 a 254.
(
89
)
Relazione — capitolo 13, pagg. 360, 361, da 364 a 370.
(
90
)
Relazione — capitolo 13, pag. 366.
(
91
)
Relazione — capitolo 13, pagg. da 370 a 373.
(
92
)
Relazione — capitolo 6, pagg. da 137 a 140.
(
93
)
Relazione — capitolo 6, pagg. da 146 a 149.
(
94
)
Relazione — capitolo 6, pag. 149.
(
95
)
«Sostegno ad hoc del governo della RPC alle banche», annuncio ufficiale, ministero delle Finanze, Cina, 29 marzo 2025,
https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202503/t20250329_3961036.htm
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
96
)
Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission del 28 agosto 2020: «Piano d'azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022)»:
http://www.hunan.gov.cn/zqt/zcsd/202009/t20200914_13727273.html
(consultazione: 20 maggio 2026). Il piano dispone di «
attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario
». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «
[r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria […]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza
».
(
97
)
Cfr. la
comunicazione dalla CBIRC sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali
, pubblicata il 15 dicembre 2020:
https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202204/t20220407_2656358.html
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
98
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7047643.htm
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
99
)
Ibidem, sezione 11.
(
100
)
Relazione — capitolo 6, pagg. 157 e 158.
(
101
)
Relazione — capitolo 6, pagg. da 150 a 152, da 156 a 160 e da 165 a 171.
(
102
)
OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all'indirizzo:
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
103
)
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202006/t20200618_3534446.htm
(consultazione: 20 maggio 2026).
(
104
)
Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
105
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione del Kazakhstan dall'elenco dei paesi di cui all'allegato I del suddetto regolamento (
GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/749/oj
).
(
106
)
EUROPA - Competition - List of NACE codes
.
(
107
)
L'elenco dei produttori è stato aggiornato tra la prima e la seconda nota a seguito della riclassificazione delle attività da parte di Orbis, la fonte delle informazioni finanziarie.
(
108
)
https://connect.spglobal.com/
(
109
)
http://www.turkstat.gov.tr
=> Press releases => selezionare «Producer Price Index».
(
110
)
epdk.gov.tr
=> Press releases => selezionare «Electricity Market board decisions».
(
111
)
https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx
.
(
112
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
113
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2022-49571
.
(
114
)
Fonte:
Eurostat
.
(
115
)
TurkStat, Labour Input Indices, quarto trimestre: ottobre-dicembre 2025,
https://veriportali.tuik.gov.tr/en/press/5796
5.
(
116
)
epdk.gov.tr
=> Press releases => selezionare «Electricity Market board decisions».
(
117
)
http://www.turkstat.gov.tr
=> Press releases => selezionare «Producer Price Index».
(
118
)
Convert gigajoule to million Btu - Conversion of Measurement Units (
convertunits.com/from/gigajoule/to/million+Btu
).
(
119
)
Natural Gas MMBTU To m3 and m
3
to MMBTU Calculator + Chart (
learnmetrics.com
).
(
120
)
Convert gigajoule to tonnes — Conversion of Measurement Units (
convertunits.com/from/gigajoule/to/tons
).
(
121
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1854/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il regolamento antidumping UE applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis, per affrontare le distorsioni significative di mercato in paesi come la Cina, dove l'intervento pubblico sostanziale influenza prezzi e costi di materie prime, energia e capitale. Commercialisti e consulenti doganali devono comprendere come la Commissione determina il valore normale mediante paesi rappresentativi, SGAV (spese generali, amministrative e di vendita), e i criteri di identificazione delle distorsioni (proprietà statale, controllo dei prezzi, pianificazione industriale, accesso discriminatorio ai finanziamenti).
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