Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1873/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1873 della Commissione, del 23 luglio 2026, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 23/07/2026 In vigore dal: 23/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1873 della Commissione, del 23 luglio 2026, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1873 of 23 July 2026 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1873 29.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1873 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2026 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Articolo destinato a essere usato con sistemi di infusione composto da: — tre tubi di plastica trasparente interconnessi, ciascuno avente una lunghezza approssimativa di 5 cm e un diametro esterno di circa 1,5 mm, — un connettore a Y, — un connettore Luer Lock semplice con attacco girevole e cappuccio protettivo, — due connettori Luer Lock con valvola di non ritorno integrata, e — due morsetti a scivolamento. I tre tubi sono connessi fra loro mediante il connettore a Y. Il tubo singolo che forma la parte inferiore della Y è munito di un connettore Luer Lock con un attacco girevole e un cappuccio protettivo, mentre i due tubi che costituiscono la parte superiore della Y sono muniti ciascuno di un morsetto a scivolamento e di un connettore Luer Lock, con valvola di non ritorno integrata. Il prodotto ha una lunghezza approssimativa totale di 15 cm. I connettori Luer Lock sono utilizzati per collegare l’articolo ad altri tubi e/o dispositivi (ad esempio siringhe) in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi. L’articolo è progettato per un utilizzo unico nelle strutture di assistenza sanitaria, nell’assistenza a domicilio, nelle cure ambulatoriali e nei trasporti medicalizzati (per esempio ambulanze) con sistemi di infusione per la somministrazione di liquidi. A tal fine il tubo collegato alla parte inferiore della Y è connesso per mezzo di un connettore Luer Lock sul lato paziente del sistema di infusione. Poiché vi sono due tubi, ciascuno con un connettore Luer Lock sulla parte superiore della Y (flusso in entrata), è possibile somministrare contemporaneamente diverse dosi di infusione quando si usa il prodotto, senza toccare né cambiare la parte lato paziente del sistema di infusione. La valvola di non ritorno costituisce una barriera fisica (sistema chiuso) che previene la contaminazione microbica. Il flusso in entrata attraverso i tubi può essere regolato mediante i morsetti a scivolamento connessi ai tubi sulla parte superiore della Y. L’articolo è presentato in un imballaggio individuale sterile. (Cfr. immagine) ( *1 ) 3917 33 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 39 e dal testo dei codici NC 3917 e 3917 33 00. Nonostante il fatto che l’articolo sia presentato in imballaggi sterili e sia destinato a essere usato in sistemi di infusione, sulla base delle sue caratteristiche oggettive non può essere identificato come usato unicamente o principalmente con tali sistemi. Di conseguenza è esclusa la classificazione nella voce 9018 come strumento ed apparecchio per la medicina ai sensi della nota 2 del capitolo 90. Il prodotto è un articolo composito costituito da diversi componenti, segnatamente a) tubi di plastica interconnessi abbinati a connettori di plastica, b) morsetti e c) valvole. L’articolo presenta caratteristiche più che accessorie per le valvole (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8481 - NESA, settimo paragrafo). I tubi di plastica interconnessi con i connettori svolgono il ruolo essenziale relativo all’utilizzo dell’articolo, ossia la somministrazione di liquidi. Si tratta pertanto del componente che conferisce il carattere essenziale all’insieme, che è quindi classificato in funzione di esso. La classificazione nella voce 8481 come valvola o apparecchio simile è pertanto esclusa. Poiché sono muniti di connettori di plastica, i tubi di plastica devono essere considerati tubi di plastica con accessori. Considerate le sue caratteristiche oggettive e le sue proprietà, i tubi di plastica interconnessi con connettori rispondono a quanto prescritto dalla voce 3917 e soddisfano le prescrizioni di cui alla nota 8 del capitolo 39 (cfr. altresì NESA, note generali del capitolo 39 e della voce 3917). Essi devono essere pertanto classificati nel codice NC 3917 33 00 come altri tubi, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1873/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1873/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 1824/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1824 della Commissione, del 28 luglio 2026,…
Regolamento UE 1828/2026
Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica …
Regolamento UE 1794/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1794 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Regolamento UE 1869/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Regolamento UE 1857/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1857 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Regolamento UE 1823/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1823 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Regolamento UE 1854/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1854 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…

Altre normative del 2026

Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… Decisione UE 1896 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… Decisione UE 1882 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1824 della Commissione, del 28 luglio 2026, che dispo… Regolamento UE 1824 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1902 del Consiglio, del 28 luglio 2026, che autorizza l… Decisione UE 1902 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… Regolamento UE 1828 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… Legge 133 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1794 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istit… Regolamento UE 1794 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1888 della Commissione, del 27 luglio 2026, che modific… Decisione UE 1888

Altri Regolamento UE

Regolamento (UE) 2026/1881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 luglio 2026, re… 1881/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1874 della Commissione, del 23 luglio 2026, relativo … 1874/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1785 della Commissione, del 23 luglio 2026, recante m… 1785/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1840 della Commissione, del 23 luglio 2026, che apre … 1840/2026 Regolamento (UE) 2026/1791 della Commissione, del 23 luglio 2026, che modifica e rettific… 1791/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1788 della Commissione, del 23 luglio 2026, che modif… 1788/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →