Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1828/2026

Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) nelle foglie di canapa per infusione in acqua e nelle infusioni di foglie di canapa

Pubblicato: 28/07/2026 In vigore dal: 28/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) nelle foglie di canapa per infusione in acqua e nelle infusioni di foglie di canapa EN: Commission Regulation (EU) 2026/1828 of 28 July 2026 amending Regulation (EU) 2023/915 as regards maximum levels of delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) in hemp leaves for water infusion and hemp leaves infusions

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1828 29.7.2026 REGOLAMENTO (UE) 2026/1828 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2026 che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ 9 -THC) nelle foglie di canapa per infusione in acqua e nelle infusioni di foglie di canapa (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ( 2 ) stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. (2) Nel 2015 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di tetraidrocannabinolo (THC) nel latte e in altri alimenti di origine animale ( 3 ) . Il THC, o più precisamente il Δ 9 -THC, è il costituente più rilevante della pianta di canapa Cannabis sativa . Il gruppo CONTAM ha stabilito una dose acuta di riferimento (DAR) di 1 μg di Δ 9 -THC/kg di peso corporeo (p.c.). (3) Al fine di ottenere più dati sulla presenza di Δ 9 -THC negli alimenti derivati dalla canapa e negli alimenti contenenti canapa o ingredienti derivati dalla canapa, è stata adottata la raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione ( 4 ) . (4) Il 7 gennaio 2020 l’Autorità ha pubblicato una relazione scientifica che valuta l’esposizione umana acuta al Δ 9 -THC ( 5 ) tenendo conto dei dati di occorrenza raccolti a seguito della raccomandazione (UE) 2016/2115. In alcune stime dell’esposizione acuta la DAR di 1 μg/kg p.c. è stata superata. Per quanto ci si possa attendere che le stime dell’esposizione sovrastimino l’esposizione acuta al Δ 9 -THC nell’Unione, l’esposizione attuale al Δ 9 -THC è considerata un potenziale problema per la salute. (5) Per garantire un livello elevato di protezione della salute umana, il regolamento (UE) 2023/915 ha fissato tenori massimi per la somma di Δ 9 -THC e Δ 9 -THCA, espressa in equivalenti di Δ 9 -THC, nei semi di canapa e nei prodotti derivati dai semi di canapa. (6) Poiché, come indicato nel catalogo sullo status di nuovo alimento, l’infusione in acqua di foglie di canapa (se non accompagnate dalle sommità fiorite e fruttifere), consumata come tale o come parte di infusioni di erbe, non è nuova ( 6 ) e non richiede un’autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) , al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana è opportuno stabilire un tenore massimo anche per la somma di Δ 9 -THC e Δ 9 -THCA, espressa in equivalenti di Δ 9 -THC, nelle foglie di canapa per infusione in acqua e nelle infusioni di foglie di canapa (infusioni di erbe pronte da bere). (7) Il tenore massimo non tiene conto del consumo di infusioni di foglie di canapa da parte di lattanti e bambini nella prima infanzia. È pertanto opportuno che sull’etichetta figuri l’avvertenza che l’infusione in acqua preparata non deve essere consumata da lattanti e bambini nella prima infanzia. Il tenore massimo tiene inoltre conto della migrazione limitata di Δ 9 -THC e Δ 9 -THCA dalle foglie all’infusione in acqua, dato che il Δ 9 -THC e il Δ 9 -THCA sono lipofili. Poiché tale migrazione aumenta notevolmente con l’aggiunta di ingredienti grassi, come panna o latte, durante l’infusione, è necessario riportare l’avvertenza che gli ingredienti grassi devono essere aggiunti solo dopo l’infusione. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915. (9) Per consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme relative alle foglie di canapa per infusione in acqua e alle infusioni di foglie di canapa (infusioni di erbe pronte da bere), è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione di tali norme. È inoltre opportuno prevedere un periodo transitorio per gli alimenti contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ 9 -THC) legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato: 1) all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a t) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»; b) è aggiunta la lettera t) seguente: «t) 1 o gennaio 2027 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di Δ 9 -THC e Δ 9 -THCA, espressa come equivalenti di Δ 9 -THC, di cui all’allegato I, punti 2.6.4 e 2.6.5.»; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2027. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 ( GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj ). ( 3 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), EFSA Journal 2015;13(6):4141. ( 4 ) Raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione, del 1 o dicembre 2016, sul monitoraggio della presenza di Δ 9 -tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti ( GU L 327 del 2.12.2016, pag. 103 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2115/oj ). ( 5 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), Arcella D., Cascio C. e Mackay K., 2020. «Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ 9 -THC)». EFSA Journal 2020;18(1):5953, 41 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5953 . ( 6 ) Catalogo sullo status di nuovo alimento, https://food.ec.europa.eu/food-safety/novel-food/novel-food-status-catalogue_en?prefLang=it . ( 7 ) Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ( GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj ). ALLEGATO All’allegato I, sezione 2 denominata «Tossine vegetali», sottosezione 2.6 denominata «Equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ 9 -THC)», del regolamento (UE) 2023/915, sono aggiunti i seguenti punti 2.6.4 e 2.6.5: «2.6.4 Foglie di canapa per infusione in acqua 40 L’etichetta delle foglie di canapa deve recare le seguenti indicazioni nel campo visivo principale (utilizzando la dimensione dei caratteri specifica ( 11 )]: — “Da utilizzarsi unicamente per infusione in acqua (preparazione di un’infusione di erbe). — Non devono essere consumate da lattanti e bambini nella prima infanzia. — Durante l’infusione non devono essere aggiunti ingredienti grassi, come panna o latte.” Fatte salve le norme nazionali più restrittive vigenti in alcuni Stati membri riguardo all’immissione sul mercato delle foglie di canapa. 2.6.5 Infusioni di foglie di canapa pronte da bere 0,02 Comprese le infusioni di erbe pronte da bere non esclusivamente a base di foglie di canapa. Fatte salve le norme nazionali più restrittive vigenti in alcuni Stati membri riguardo all’immissione sul mercato delle infusioni di foglie di canapa pronte da bere.». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1828/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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