Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1794/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1794 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Federazione russa e della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 27/07/2026 In vigore dal: 27/07/2026 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni di ferrosilicio dalla Russia e dalla Cina secondo il Regolamento UE 2026/1794?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1794 della Commissione, del 27 luglio 2026, istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di ferrosilicio originario dalla Federazione russa e dalla Repubblica popolare cinese. Questi dazi sono stati confermati a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure precedenti, che erano state applicate dal 2008. Il regolamento si applica al ferrosilicio classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, importato nell'Unione europea da questi due paesi. La Commissione ha concluso che, in assenza delle misure protettive, sussiste il rischio concreto di reiterazione del dumping, ossia della pratica di esportare il prodotto a prezzi inferiori al valore normale, causando pregiudizio all'industria dell'Unione. I dazi precedentemente in vigore erano compresi tra il 15,6% e il 31,2% per la Cina e tra il 17,8% e il 22,7% per la Russia. L'inchiesta ha considerato il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 come periodo dell'inchiesta di riesame, analizzando anche le tendenze dal 2021 in poi per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1794 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Federazione russa e della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1794 of 27 July 2026 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ferro-silicon originating in the Russian Federation and the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1794 28.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1794 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Federazione russa e della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento (CE) n. 172/2008 ( 2 ) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di ferrosilicio originario della Federazione russa («Russia») e della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (2) In seguito a un riesame intermedio parziale ( 3 ) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 4 ) , il 26 gennaio 2012 il Consiglio ha confermato le misure in vigore applicabili al produttore esportatore russo JSC Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e alla sua società collegata JSC Kuznetsk Ferroalloy Works. A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, il 10 aprile 2014 la Commissione ha prorogato le misure antidumping definitive sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della RPC con il regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione ( 5 ) . A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il 1 o luglio 2020 la Commissione ha prorogato le misure per la seconda volta con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione ( 6 ) . (3) I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 15,6 % e il 31,2 % per le importazioni dalla Cina e tra il 17,8 % e il 22,7 % per le importazioni dalla Russia. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore ( 7 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (5) La domanda di riesame è stata presentata il 28 marzo 2025 da Euroalliages («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di ferrosilicio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza e probabile reiterazione del dumping dalla Russia e dalla Cina e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 giugno 2025 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di ferrosilicio originario della Russia e della Cina («paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 8 ) («avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (7) L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (8) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all’inchiesta. Inoltre la Commissione ha informato espressamente dell’apertura di un riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti e le autorità di Russia e Cina, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. La Commissione ha informato anche il governo della Russia («governo della Russia») e il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») e ha fornito loro un questionario concernente l’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione. 1.6. Osservazioni in merito all’apertura (10) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all’apertura dal ministero per lo Sviluppo economico e dal ministero dell’Industria e del commercio della Federazione russa. Entrambi i ministeri hanno sostenuto che le attuali sanzioni imposte dall’Unione europea nei confronti delle importazioni di merci russe, compreso il ferrosilicio, hanno determinato la completa cessazione delle importazioni di ferrosilicio russo e che pertanto, per un periodo illimitato, l’eventuale scadenza delle misure non comporterebbe la reiterazione delle importazioni e del dumping. Tali osservazioni sono state ribadite dopo la divulgazione delle informazioni di cui al considerando 22. (11) La Commissione ha rilevato che le sanzioni sono di natura temporanea, in quanto collegate all’aggressione militare non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina, e che la loro portata, la loro modulazione e la loro durata non sono prevedibili, mentre le misure antidumping hanno una durata di cinque anni. Inoltre le sanzioni non precludono l’apertura di un’inchiesta di riesame e non hanno rilevanza nella determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping sul mercato dell’Unione, né per quanto riguarda l’attrattiva del mercato dell’Unione, né per quanto concerne il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 1.7. Campionamento (12) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. 1.7.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (13) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale campione era costituito da due produttori dell’Unione, che rappresentano oltre il 65 % della produzione totale dell’Unione. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha pertanto concluso che il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione e lo ha confermato il 15 luglio 2025. La Commissione ha invitato i produttori dell’Unione inseriti nel campione a rispondere al questionario che era stato reso disponibile online ( 9 ) il giorno dell’apertura. 1.7.2. Campionamento degli importatori (14) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (15) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento di importatori indipendenti non era necessario. 1.7.3. Campionamento dei produttori esportatori di Russia e Cina (16) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti di Russia e Cina a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la Missione della Federazione russa presso l’Unione europea e la Missione della Repubblica Popolare Cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta. (17) Nessun produttore dei paesi interessati ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto ritenuto che nessun produttore della Cina e della Russia abbia collaborato all’inchiesta. 1.8. Risposte al questionario (18) La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario dal governo della RPC di cui al considerando 8. Di conseguenza non vi è stata collaborazione da parte del governo della RPC. (19) Hanno risposto al questionario il richiedente e i due produttori dell’Unione inseriti nel campione. 1.9. Visite di verifica (20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate. Produttori dell’Unione — Re Alloys SP. z.o.o. Lasiska Gorne, Polonia; — Ferroglobe France S.A., Madrid, Spagna. (21) La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza della risposta al questionario del richiedente. 1.10. Fase successiva della procedura (22) Il 23 aprile 2026 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (23) Il richiedente e il governo della Russia hanno presentato osservazioni. Tali osservazioni sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (24) Il prodotto oggetto del riesame è il medesimo dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, segnatamente il ferrosilicio, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 , originario della Cina e della Russia («prodotto oggetto del riesame»). 2.2. Prodotto simile (25) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori al resto del mondo; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (26) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Cina 3.1.1. Osservazioni preliminari (27) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se durante il periodo dell’inchiesta di riesame fossero in atto pratiche di dumping e se a seguito dell’eventuale scadenza delle misure in vigore sussistesse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. (28) Come indicato al considerando 17, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all’inchiesta. (29) La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base e basare sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda i produttori/esportatori della RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste dal governo della RPC in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. (30) Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, segnatamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni di Eurostat e del Global Trade Atlas («GTA»), i dati statistici presentati da fornitori indipendenti di informazioni sulla determinazione dei prezzi, notizie, dati, analisi e conferenze per l’industria siderurgica, come Metal Expert ( 10 ) e AlloyMetrics ( 11 ) , nonché le statistiche fornite dall’Istituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( 12 ) («IBGE») e dal Serviço Geológico do Brasil («SGB») del ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile ( 13 ) . 3.1.2. Dumping 3.1.2.1 Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (31) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la Cina, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (32) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Come indicato al considerando 18, entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, il 17 ottobre 2025, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. (33) Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base. (34) Il 21 novembre 2025 la Commissione ha informato le parti interessate, con una nota, in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale («nota sui fattori produttivi»). In tale nota sui fattori produttivi la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro ed energia, impiegati nella produzione del ferrosilicio. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato il Brasile come paese rappresentativo appropriato. La Commissione non ha ricevuto osservazioni concernenti la nota sui fattori produttivi. 3.1.2.2. Valore normale (35) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore» . (36) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (37) Come ulteriormente illustrato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 3.1.2.3. Esistenza di distorsioni significative (38) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se in Cina esistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base che rendano inopportuno l’uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato i seguenti elementi probatori relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l’esistenza di distorsioni significative. (39) In primo luogo, gli elementi di prova contenuti nella domanda comprendevano gli elementi seguenti che indicano l’esistenza di distorsioni significative. (40) Il richiedente sostiene che l’economia cinese si basa sulla proprietà socialista dei mezzi di produzione; l’economia pubblica è la forza trainante dell’economia nazionale e lo Stato ha il mandato di garantire il consolidamento e la crescita dell’economia nazionale. Inoltre il partito comunista cinese («PCC») esercita un controllo effettivo sul sistema economico della Repubblica popolare cinese attuando una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi politici. Tale controllo effettivo è esercitato in primo luogo a livello del controllo amministrativo generale, in secondo luogo attraverso il sistema finanziario, dominato soprattutto da banche commerciali statali che allineano la propria politica creditizia alla politica industriale pubblica, e in terzo luogo grazie al contesto normativo cinese, che consente varie forme di intervento nell’economia. (41) In aggiunta, in base alla domanda, il governo della RPC e il PCC formulano le politiche economiche e ne supervisionano attivamente l’attuazione da parte delle imprese di proprietà dello Stato, rivendicando il diritto di partecipare al processo decisionale operativo delle stesse attraverso l’imposizione della presenza dei membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di proprietà dello Stato, la rotazione dei quadri tra gli organi esecutivi e le cellule del partito nelle società e la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà statale. Inoltre tali imprese godono di una serie di benefici economici, ad esempio la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai fattori produttivi, tra cui i finanziamenti. (42) Nella domanda si sostiene altresì che la presenza delle cellule del PCC nelle imprese statali e private rappresenta un canale attraverso cui lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo la legislazione cinese, le autorità statali sono autorizzate a nominare e rimuovere dall’incarico i dirigenti chiave delle imprese di proprietà dello Stato, il che riflette i corrispondenti diritti di proprietà. Nel settore del ferrosilicio le strutture di partito si sovrappongono agli organi di gestione di diversi produttori di ferrosilicio. Tale sovrapposizione costituisce un problema strutturale. La domanda menziona in particolare lo statuto di Junzheng Energy and Chemical Group e il fatto che un membro del consiglio di amministrazione sia membro della Conferenza consultiva politica del popolo («CPPCC») della Bandiera di Otog, membro della CPPCC della città di Wuhai, presidente e dirigente di Junzheng Water Supply, amministratore di Xilinhot Junzheng, supervisore di Junzheng Tianyuan nonché amministratore e vicedirettore generale esecutivo di Junzheng Group. (43) Nella domanda si precisa inoltre che l’orientamento dell’economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione che, anziché assegnare le risorse in linea con le forze del mercato, le indirizza verso settori ai quali il governo della RPC attribuisce un’importanza strategica o politica. Un terzo della produzione cinese di ferrosilicio è attribuibile a due società: Inner Mongolia Autonomous Erdos Resources Co., Ltd. e Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd., che, come emerge dagli elementi di prova, hanno ricevuto dallo Stato cinese varie forme di sovvenzione. Inoltre le ferroleghe, compreso il ferrosilicio, sono prodotte in forni ad arco sommerso, che contribuiscono agli elevati costi di energia elettrica, e vari piani governativi mirano ad affrontare tali criticità. Nella richiesta si fa inoltre riferimento alla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia cinese (« relazione ») ( 14 ) , per precisare che anche le materie prime utilizzate nella produzione del ferrosilicio sono soggette a interventi pubblici significativi, e ai dati dell’OCSE, da cui emerge che il governo della RPC ha messo in atto restrizioni all’esportazione sotto forma di obblighi di licenza per il coke e il carbone da coke e di tasse all’esportazione per i cascami e gli avanzi metallici. (44) Per quanto riguarda l’applicazione del diritto fallimentare, societario o patrimoniale, nella domanda si afferma che il sistema cinese in materia di diritto fallimentare risulta essere caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Le carenze nelle procedure di insolvenza cinesi fungono da disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Inoltre lo Stato esercita sovente un’influenza diretta sull’esito dei procedimenti. Emergono carenze anche in relazione alla proprietà dei terreni e ai diritti d’uso degli stessi in Cina, laddove le norme sull’assegnazione dei terreni a prezzi di mercato sono regolarmente disattese. È inoltre noto che, nell’assegnazione dei terreni, le autorità perseguono obiettivi politici, come l’attuazione dei piani economici. Il PCC ha inoltre riconosciuto che la concessione di diritti d’uso dei terreni costituisce un incentivo legittimo per il coinvolgimento delle imprese in fusioni e acquisizioni. La domanda fa inoltre riferimento a una relazione che descrive come il contesto normativo cinese sia stato concepito in modo tale da consentire la vendita di terreni a prezzi più bassi al settore industriale e, in particolare, alle società metallurgiche, al fine di attrarre progetti di investimento. (45) Per quanto riguarda la distorsione dei costi salariali, la domanda evidenzia che la Cina non ha ratificato una serie di convenzioni dell’ILO, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva. Per tale motivo, nella Repubblica popolare cinese lo sviluppo di un sistema di salari basati sul mercato è ostacolato dai limiti posti ai diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori. Nella domanda si rileva inoltre che esiste una sola organizzazione sindacale ai sensi del diritto cinese, la quale peraltro non è indipendente dallo Stato. Inoltre il fatto di fare affidamento sul sistema di registrazione dei nuclei familiari limita la mobilità della forza lavoro cinese e vi sono prove di sovvenzioni per la stabilizzazione dell’occupazione. (46) Infine, il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione delle banche statali, che hanno l’obbligo giuridico di orientare le proprie decisioni secondo la politica dello Stato e i cui i massimi dirigenti sono nominati in ultima analisi dal PCC. Anche i rating delle obbligazioni e del credito sono generalmente falsati per motivi quali l’importanza strategica di un’impresa per il governo della RPC e la forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. (47) In secondo luogo, nell’ambito di precedenti inchieste relative al settore del ferrosilicio in Cina ( 15 ) la Commissione ha riscontrato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che ha l’effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato ( 16 ) . In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore del ferrosilicio non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 17 ) , ma anche che il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 18 ) . La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano avviate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 19 ) . La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina ( 20 ) . Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore del ferrosilicio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 21 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le imprese in Cina ( 22 ) . (48) In terzo luogo, nel più recente riesame in previsione della scadenza relativo al prodotto oggetto del riesame ( 23 ) la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo in Cina in generale e/o nel settore interessato in particolare, tali da inficiare tale conclusione. (49) In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione ( 24 ) , elaborata dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, hanno evidenziato l’esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (50) In quinto luogo, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. (51) In considerazione di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 3.1.2.4. Paese rappresentativo Osservazioni generali (52) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ( 25 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 26 ) ; — la disponibilità di dati pertinenti nel paese rappresentativo; e — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (53) Come spiegato al considerando 34, il 21 novembre 2025 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale: la nota sui fattori produttivi. In tale nota sono descritti tra l’altro i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri di cui sopra. Nella stessa nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina (54) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato il Brasile come un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, vale a dire che è classificato dalla Banca mondiale come paese «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. Produzione del prodotto oggetto del riesame (55) Inoltre il Brasile è stato individuato come un paese nel quale il prodotto oggetto del riesame è fabbricato in volumi significativi su un mercato competitivo a livello sia regionale che globale e attraverso un processo produttivo analogo a quello cinese. Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (56) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Brasile e ha osservato quanto segue: — il Brasile importava le materie prime necessarie per la produzione del prodotto oggetto del riesame in quantitativi pertinenti; — in Brasile operano attualmente produttori del prodotto oggetto del riesame; per uno di essi erano pubblicamente disponibili dati finanziari che evidenziavano come l’attività fosse redditizia; — le statistiche più aggiornate relative al costo del lavoro pubblicate dall’IBGE per il livello NACE in cui opera il produttore individuato si riferiscono all’anno 2023; — le statistiche pubblicate dall’SGB relative ai costi dell’energia elettrica per i consumatori industriali riguardano il periodo dell’inchiesta di riesame. (57) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, mediante la nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo. (58) Il richiedente ha presentato osservazioni sul sottoprodotto scorie di ferrosilicio, il cui prezzo è stato considerato notevolmente superiore al prezzo proposto nella domanda di riesame e al prezzo sul mercato dell’Unione, in quanto il codice NC 2621 90 00 , con cui sono classificate le scorie di ferrosilicio, ingloba altri prodotti che hanno l’effetto di falsare il prezzo medio. Il richiedente ha pertanto proposto di non prendere in considerazione il prezzo di questo sottoprodotto e di tenere invece conto delle entrate da esso provenienti applicando una percentuale del costo totale di fabbricazione. (59) La Commissione ha sottoposto a valutazione la comunicazione del richiedente. Alla luce delle osservazioni ricevute, la Commissione ha rivisto il proprio approccio e ha stabilito come valore esente da distorsioni delle scorie di ferrosilicio il prezzo medio fatturato da un produttore dell’Unione a due dei suoi acquirenti indipendenti nell’Unione. Livello di protezione sociale e ambientale (60) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. Conclusioni (61) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che il Brasile soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. 3.1.2.5. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (62) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (63) La Commissione ha dichiarato che, al fine di calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe fatto ricorso alla banca dati GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha anche dichiarato che avrebbe utilizzato le banche dati statistiche dell’IBGE e dell’SGB per stabilire i costi esenti da distorsioni rispettivamente del lavoro ( 27 ) e dell’energia ( 28 ) . (64) La Commissione ha dichiarato infine che, per stabilire le SGAV e i profitti, avrebbe utilizzato la banca dati Orbis e i dati finanziari del produttore brasiliano del prodotto in esame, come indicato ai considerando da 73 a 75. 3.1.2.6. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni Fattori produttivi (65) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione del ferrosilicio. (66) Considerate tutte le informazioni contenute nella richiesta, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti: Tabella 1 Fattori produttivi del ferrosilicio Fattore produttivo Codice della merce Valore esente da distorsioni Unità di misura Fonte delle informazioni Materie prime Quarzo 2506 10 00 1,48 CNY/kg KG Global Trade Atlas ( 29 ) (GTA) Carbone 2701 12 00 1,31 CNY/kg KG GTA Coke 2704 00 11 3,24 CNY/kg KG GTA Trucioli di legno 4401 21 00 4401 22 1,38 CNY/kg KG GTA Calcare 2521 00 00 0,10 CNY/kg KG GTA Rottami di ferro (scarti di laminazione) 2619 00 00 1,54 CNY/kg KG GTA Pasta di carbonio per elettrodi Soderberg 3801 30 10 8,95 CNY/kg KG GTA Sottoprodotti/scarti Microsilice/fumo di silice 2811 22 10 11,62 CNY/kg KG GTA Scorie di ferrosilicio 2621 90 00 1,85 CNY/kg KG GTA Lavoro (manodopera) Retribuzione oraria N/A 109,01 CNY/ora CNY/ora IBGE Energia Energia elettrica N/A 1,14 CNY/Kwh Kwh SGB ( 29 ) Global Trade Atlas . Materie prime (67) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nella GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 30 ) . (68) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, in quanto al considerando 51 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla Cina in Brasile, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (69) Per quanto riguarda il quarzo, dopo la pubblicazione della nota sui fattori produttivi la Commissione ha rilevato che il prezzo all’importazione di tale materia prima in Brasile era indebitamente elevato. La Commissione ha pertanto deciso di prendere invece in considerazione valori di riferimento internazionali, tenendo conto delle importazioni di quarzo da tutti i paesi esportatori in tutti i paesi importatori per stabilirne il valore esente da distorsioni, escludendo la Cina e i paesi non appartenenti all’OMC. (70) Di norma i prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non fossero necessari. Tali adeguamenti comporterebbero solo un aumento del valore normale e di conseguenza un margine di dumping più elevato. Lavoro (manodopera) (71) L’IBGE ( 31 ) pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici del Brasile. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili del 2023 per il costo medio del lavoro nel settore dell’industria metallurgica in Brasile. Energia elettrica (72) I prezzi dell’energia elettrica per le società (utenze industriali) in Brasile sono pubblicati dall’SGB. Nella nota sui fattori produttivi la Commissione aveva utilizzato i dati allora disponibili, ossia il prezzo dell’energia elettrica per i consumatori industriali per l’anno 2023. La Commissione ha tuttavia constatato che in seguito era diventato disponibile il prezzo dell’energia elettrica per i consumatori industriali per l’anno 2024 e ha pertanto utilizzato i dati pertinenti al periodo dell’inchiesta di riesame nella fascia di consumo corrispondente in kWh ( 32 ) . Spese generali di produzione, SGAV, profitti (73) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (74) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di fabbricazione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione. (75) Per stabilire le SGAV la Commissione ha utilizzato i dati finanziari del produttore brasiliano Companhia de Ferro Ligas da Bahia — Ferbasa («Ferbasa») relativi all’esercizio 2024. 3.1.2.7. Calcolo del valore normale (76) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (77) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore produttivo (materiali e lavoro) per la produzione di ferrosilicio. I coefficienti di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso delle visite di verifica presso i produttori dell’Unione inseriti nel campione. La Commissione ha moltiplicato i coefficienti di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni rilevati in Brasile, come descritto al punto 3.1.2.6. (78) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando 74 e 75. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base ai rendiconti finanziari di Ferbasa per l’esercizio 2024, riportati nei rendiconti certificati della società. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito: — le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 20 % dei costi diretti di produzione; — le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 16,1 % del costo delle vendite («COGS») di Ferbasa; e — i profitti realizzati da Ferbasa, pari all’8,0 % del costo delle vendite, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni. (79) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (80) Il valore normale così stabilito ammontava a 3 094,79 EUR/tonnellata. 3.1.2.8. Prezzo all’esportazione (81) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione determinerebbe il prezzo all’esportazione in base ai prezzi CIF estrapolati dai dati Eurostat, corretti al livello franco fabbrica. Analogamente all’approccio adottato nel precedente riesame in previsione della scadenza, i volumi delle importazioni sono stati dapprima estrapolati dalla banca dati di Eurostat sulle importazioni per i tre codici NC oggetto del presente riesame, mentre in seguito i codici NC 7202 29 10 e 7202 29 90 sono stati adeguati al tenore di silicio del codice NC 7202 21 00 (75 %). I volumi delle importazioni di questi codici NC sono stati aggregati e ponderati in modo da riflettere una media. (82) Su tale base, tuttavia, il volume delle importazioni dalla Cina ammontava a 788 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame, un dato equivalente allo 0,1 % del consumo totale nell’Unione. (83) La Commissione ha ritenuto che tale volume trascurabile non potesse costituire la base per l’analisi relativa alla persistenza del dumping. Nella sezione seguente la Commissione ha quindi analizzato il rischio di reiterazione del dumping. 3.1.2.9. Rischio di reiterazione del dumping (84) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. A tale riguardo la Commissione ha analizzato il rapporto tra il valore normale in Cina e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione. (85) In conseguenza dell’omessa collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori della Cina, tale esame si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ossia le informazioni fornite nella domanda di riesame e le informazioni provenienti da altre fonti disponibili, quali la banca dati GTA. Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione verso paesi terzi (86) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Cina, la Commissione non ha potuto stabilire il prezzo all’esportazione riferito alle importazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto confrontato il valore normale stabilito come descritto al considerando 80 con il prezzo delle esportazioni cinesi nel periodo dell’inchiesta di riesame verso le cinque principali destinazioni di esportazione della Cina ( 33 ) , quale indicato nella banca dati GTA. Tali prezzi sono stati adeguati al livello franco fabbrica. (87) I prezzi all’esportazione al livello franco fabbrica erano compresi tra 824 EUR/tonnellata e 881 EUR/tonnellata. Tali prezzi erano notevolmente (70 %-75 %) inferiori rispetto al valore normale indicato al considerando 80. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure attualmente in vigore, probabilmente i produttori esportatori cinesi esporterebbero nell’Unione a prezzi di dumping. Capacità produttiva e capacità inutilizzata (88) Dalle informazioni contenute nel fascicolo è emerso che la Cina presentava una notevole sovracapacità durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Secondo i dati forniti nella domanda di riesame, la Cina dispone di una capacità produttiva stimata di circa 10 milioni di tonnellate all’anno, con una produzione totale durante il periodo dell’inchiesta di riesame pari a 5,5 milioni di tonnellate. La capacità inutilizzata in Cina è stimata a circa 4,5 milioni di tonnellate all’anno. Sulla base del consumo dell’Unione indicato al considerando 112, la Commissione ha rilevato che i produttori cinesi dispongono pertanto di una capacità inutilizzata sufficiente per servire potenzialmente il mercato dell’Unione fino a nove volte. Attrattività del mercato dell’Unione (89) La Commissione ha confrontato i prezzi di vendita cinesi nelle cinque principali destinazioni di esportazione del ferrosilicio proveniente dalla Cina, indicati al considerando 86, con il prezzo medio di vendita praticato dall’industria dell’Unione nell’Unione, riportato al considerando 138. Dall’analisi è emerso che i prezzi all’esportazione verso paesi terzi erano in media inferiori del 16 % rispetto al prezzo medio di vendita praticato dall’industria dell’Unione nell’Unione. (90) La Commissione ha pertanto concluso che il mercato dell’Unione è molto attraente per i produttori cinesi rispetto ad altri mercati di esportazione. (91) La Commissione ha inoltre rilevato che il mercato dell’Unione è il secondo maggiore mercato unico dopo la Cina in termini di consumo ( 34 ) e ha ritenuto che le grandi dimensioni del mercato dell’Unione costituiscano un elemento di attrattiva per qualsiasi paese che abbia un’enorme capacità inutilizzata, compresa la Cina. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping (92) Sulla base delle considerazioni di cui ai considerando da 86 a 92, la Commissione ha concluso che l’abrogazione delle misure in vigore implica il rischio della reiterazione del dumping per le importazioni di ferrosilicio cinese sul mercato dell’Unione. 3.2. Russia 3.2.1. Osservazioni preliminari (93) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se durante il periodo dell’inchiesta di riesame fossero in atto pratiche di dumping e se a seguito dell’eventuale scadenza delle misure in vigore sussistesse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. (94) La Commissione ha rilevato che dopo il 24 febbraio 2022, in risposta all’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha messo in atto sanzioni commerciali nei confronti della Russia. Il ferrosilicio è stato aggiunto alle sanzioni dell’Unione nei confronti della Russia il 18 dicembre 2023, nell’ambito del 12 o pacchetto di sanzioni ( 35 ) . Durante il periodo dell’inchiesta di riesame e in seguito all’attuazione delle sanzioni, le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Russia nell’Unione sono praticamente scomparse. Secondo le statistiche di Eurostat, non sono state effettuate importazioni di ferrosilicio dalla Russia nel periodo dell’inchiesta di riesame e il livello massimo di importazioni durante il periodo in esame è stato raggiunto nel 2022, con circa 1 900 tonnellate. Di conseguenza, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di ferrosilicio dalla Russia rappresentavano una quota pari allo 0,0 % del totale del mercato dell’Unione. (95) Come indicato al considerando 17, nessuno dei produttori esportatori russi ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della Russia che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base e basare sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda i produttori esportatori della Russia. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste dal governo della Russia in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. (96) Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping sono state basate sui dati disponibili, segnatamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni di Eurostat e GTA, i dati statistici provenienti da siti web specialistici, come Metal Expert, e le relazioni di esperti indipendenti, come AlloyMetrics. 3.2.2. Valore normale (97) Come indicato al considerando 96, a causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori russi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire il valore normale. A tal fine la Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi praticati sul mercato interno forniti dal richiedente nella domanda di riesame, integrati da dati aggiuntivi forniti dal richiedente per coprire l’intero periodo dell’inchiesta di riesame. (98) Su questa base, il valore normale stabilito era pari a 1 250 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 3.2.3. Prezzo all’esportazione (99) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame non sono state effettuate esportazioni del prodotto in esame dalla Russia nell’Unione. La Commissione ha pertanto analizzato il rischio di reiterazione del dumping. 3.2.4. Rischio di reiterazione del dumping (100) In considerazione dell’assenza di esportazioni del prodotto in esame dalla Russia nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. A tale proposito, la Commissione ha analizzato il rapporto tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e i prezzi in Russia, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia e l’attrattiva del mercato dell’Unione. 3.2.4.1. Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione verso paesi terzi (101) La Commissione ha confrontato il valore normale, stabilito come illustrato al considerando 98, con il prezzo all’esportazione russo nel periodo dell’inchiesta di riesame verso le cinque principali destinazioni di esportazione della Russia ( 36 ) , quale indicato nella banca dati GTA. Analogamente all’approccio adottato nel precedente riesame in previsione della scadenza e come descritto anche al considerando 81, i volumi delle importazioni sono stati dapprima estrapolati dalla banca dati GTA per i tre codici NC oggetto del presente riesame e in seguito i codici NC 7202 29 10 e 7202 29 90 sono stati adeguati al tenore di silicio del codice NC 7202 21 00 (75 %). I volumi delle importazioni di questi codici NC sono stati aggregati e ponderati in modo da riflettere una media. Tali prezzi sono stati adeguati al livello franco fabbrica. I prezzi all’esportazione al livello franco fabbrica erano compresi tra 967 EUR/tonnellata e 1 066 EUR/tonnellata. Dal confronto, a livello franco fabbrica, tra il valore normale e i prezzi all’esportazione russi è emerso che i prezzi all’esportazione russi erano in media inferiori del 19 % rispetto al valore normale russo. 3.2.4.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata (102) Data l’omessa collaborazione dei produttori esportatori russi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia sono state stabilite sulla base dei dati disponibili e, in particolare, delle informazioni fornite dal richiedente, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. (103) Sulla base dei dati forniti nella domanda di riesame, la produzione totale in Russia è stata stimata a 296 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame ( 37 ) , con un consumo interno di 127 000 tonnellate e un volume di esportazione pari a 169 000 tonnellate. Il richiedente ha stabilito che la capacità produttiva totale in Russia era pari a 835 000 tonnellate, mentre la capacità inutilizzata russa era del 65 %, pari a 539 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, quantitativo superiore al consumo totale nell’Unione. (104) Pertanto, sulla base dei dati disponibili, la capacità produttiva inutilizzata russa di ferrosilicio era di 539 000 tonnellate, un quantitativo superiore al consumo totale dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha dunque ritenuto probabile che, in caso di scadenza delle misure, una parte di tale capacità inutilizzata sia indirizzata verso il mercato dell’Unione. 3.2.4.3. Attrattività del mercato dell’Unione (105) La Commissione ha confrontato i prezzi di vendita russi nelle cinque principali destinazioni di esportazione del ferrosilicio dalla Russia con il prezzo medio di vendita praticato dall’industria dell’Unione nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Dall’analisi è emerso che i prezzi russi all’esportazione verso paesi terzi erano in media inferiori del 21 % rispetto al prezzo medio di vendita praticato dall’industria dell’Unione nell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che l’Unione rappresenta un mercato molto attraente per i produttori russi rispetto ad altri mercati di esportazione. (106) La Commissione ha inoltre rilevato che l’Unione è il secondo maggiore mercato unico dopo la Cina in termini di consumo ( 38 ) e ha ritenuto che le grandi dimensioni del mercato dell’Unione costituiscano un elemento di attrattiva per qualsiasi paese che disponga di un’enorme capacità inutilizzata, compresa la Russia. 3.2.4.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping (107) Sulla base delle considerazioni di cui ai considerando da 102 a 107, la Commissione ha concluso che l’abrogazione delle misure in vigore implica il rischio della reiterazione del dumping per le importazioni di ferrosilicio russo sul mercato dell’Unione. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (108) Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da cinque produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (109) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa 132 378 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali i dati forniti dal richiedente e i dati verificati presentati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Come indicato al considerando 13, è stato selezionato un campione di due produttori dell’Unione, che rappresentano il 65 %-75 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (110) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base delle vendite totali dei produttori dell’Unione e delle importazioni totali nell’Unione, estratte da Comext. I volumi delle importazioni sono stati dapprima estrapolati dalla banca dati di Eurostat sulle importazioni per i tre codici NC oggetto del presente riesame e in seguito i codici NC 7202 29 10 e 7202 29 90 sono stati adeguati al tenore di silicio del codice NC 7202 21 00 (75 %). I volumi delle importazioni di questi codici NC sono stati aggregati e ponderati in modo da riflettere una media, in linea con l’approccio seguito nel precedente riesame in previsione della scadenza. (111) L’andamento del consumo dell’Unione è riportato nella tabella 2; il consumo sul mercato vincolato è stato pari a zero nel periodo in esame e trascurabile nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2021 2022 2023 PIR Consumo dell’Unione 667 328 636 451 592 414 540 050 Indice (2021 = 100) 100 95 89 81 Fonte : Comext, richiedente, produttori dell’Unione inseriti nel campione. (112) Il consumo di ferrosilicio nell’Unione ha seguito la domanda dell’industria automobilistica e di quella della ghisa, che sono i principali mercati a valle. Durante il periodo in esame il consumo complessivo è diminuito di anno in anno ed è calato del 19 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2021. 4.3. Importazioni dai paesi interessati 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati (113) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati estratti da Comext a livello di codice TARIC. La quota di mercato di tali importazioni è stata stabilita sulla base del relativo volume rispetto al consumo totale nell’Unione. (114) Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2021 2022 2023 PIR Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate) 63 9 853 1 250 788 Indice (2021 = 100) 100 15 639 1 984 1 251 Quota di mercato (%) 0,0 1,5 0,2 0,1 Volume delle importazioni dalla Russia (in tonnellate) 264 1 899 1 449 0 Indice (2021 = 100) 100 719 548 0 Quota di mercato (%) 0,0 0,3 0,2 0,0 Fonte: Comext. (115) Durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina e dalla Russia sono state trascurabili, tranne che nel 2022, in quanto dopo la pandemia di COVID-19 la domanda è stata eccezionalmente elevata. (116) La Commissione ha stabilito i prezzi all’importazione dai paesi interessati avvalendosi della banca dati Comext. (117) La media ponderata dei prezzi ( 39 ) delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 PIR Cina 1 800 2 460 2 058 2 172 Indice (2021 = 100) 100 137 114 121 Russia 1 128 1 960 1 815 N/A Indice (2021 = 100) 100 174 161 N/A Fonte: Comext. (118) I prezzi all’importazione dalla Cina e dalla Russia sono aumentati durante il periodo in esame, e in particolare nel 2022. Tuttavia, in considerazione del volume trascurabile delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha ritenuto che non fosse possibile trarre conclusioni significative da tali prezzi all’importazione. Per la medesima ragione la Commissione non ha effettuato un’analisi dell’undercutting sulla base dei prezzi all’importazione dai paesi interessati forniti da Comext. 4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina e dalla Russia (119) Le importazioni di ferrosilicio da paesi terzi diversi dalla Cina e dalla Russia provenivano principalmente da Norvegia, Islanda, Kazakhstan e Brasile. (120) Il volume totale delle importazioni nell’Unione ( 40 ) , la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di ferrosilicio da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 PIR Norvegia Volume (in tonnellate) 176 139 177 048 169 531 182 581 Indice (2021 = 100) 100 101 96 104 Quota di mercato (%) 26,4 27,8 28,6 33,8 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 722 2 942 2 109 1 597 Indice (2021 = 100) 100 171 122 93 Islanda Volume (in tonnellate) 77 866 89 878 62 865 57 622 Indice (2021 = 100) 100 115 81 74 Quota di mercato (%) 11,7 14,1 10,6 10,7 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 451 2 362 2 062 1 572 Indice (2021 = 100) 100 163 142 108 Kazakhstan Volume (in tonnellate) 38 926 33 403 57 218 37 797 Indice (2021 = 100) 100 86 147 97 Quota di mercato (%) 5,8 5,2 9,7 7,0 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 227 2 225 1 478 1 228 Indice (2021 = 100) 100 181 120 100 Brasile Volume (in tonnellate) 36 089 33 818 38 111 27 012 Indice (2021 = 100) 100 94 106 75 Quota di mercato (%) 5,4 5,3 6,4 5,0 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 086 2 624 1 695 1 345 Indice (2021 = 100) 100 242 156 124 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) 143 781 143 315 148 479 89 009 Indice (2021 = 100) 100 100 110 62 Quota di mercato (%) 21,5 22,5 26,6 16,5 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 268 2 356 1 584 1 295 Indice (2021 = 100) 100 186 125 102 Totale di tutti i paesi terzi, escluse Cina e Russia Volume (in tonnellate) 472 801 477 462 485 203 394 021 Indice (2021 = 100) 100 101 103 83 Quota di mercato (%) 70,8 75,0 81,9 73,0 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 310 2 429 1 685 1 351 Indice (2021 = 100) 100 186 129 103 Fonte: Comext. (121) Il volume complessivo delle importazioni è rimasto stabile tra il 2021 e il 2023, per poi diminuire (-17 % rispetto al 2021) durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Norvegia ha mantenuto la posizione di principale paese esportatore nell’Unione, con una quota di mercato superiore al 26 % tra il 2021 e il 2023, che è addirittura aumentata oltre il 33 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (122) Nel complesso, il prezzo delle importazioni di ferrosilicio nell’Unione è aumentato drasticamente nel 2022, con un incremento del 77 % rispetto al 2021, ed è diminuito nei due anni successivi, raggiungendo lo stesso livello del 2021 nel periodo dell’inchiesta di riesame. La fluttuazione del prezzo è riconducibile all’aumento dei prezzi dell’energia e alle restrizioni agli scambi internazionali causate dalla pandemia di COVID-19. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (123) L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (124) Come indicato al considerando 13, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (125) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario fornite dai due produttori dell’Unione inseriti nel campione e dal richiedente. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (126) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (127) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (128) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 PIR Volume di produzione (in tonnellate) 204 575 147 498 110 808 144 378 Indice (2021 = 100) 100 72 54 71 Capacità produttiva (in tonnellate) 294 167 296 491 286 191 265 430 Indice (2021 = 100) 100 101 97 90 Utilizzo degli impianti (%) 70 50 39 54 Indice (2021 = 100) 100 72 56 78 Fonte: richiedente, produttori dell’Unione inseriti nel campione. (129) Confrontando il periodo dell’inchiesta di riesame con il 2021, si osserva che il volume di produzione dell’Unione è diminuito del 29 %, dunque in misura assai maggiore rispetto al consumo (-19 %). La capacità produttiva dell’Unione è rimasta stabile dal 2021 al 2023 ed è successivamente diminuita del 10 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (130) L’utilizzo degli impianti, espresso come rapporto tra la produzione effettiva e la capacità produttiva, è diminuito del 22 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, in conseguenza della riduzione del volume prodotto e nonostante il calo della capacità produttiva complessiva. 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (131) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato 2021 2022 2023 PIR Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 194 200 147 237 104 513 145 241 Indice (2021 = 100) 100 76 54 75 Quota di mercato (%) 29,1 23,1 17,6 26,9 Indice (2021 = 100) 100 79 61 92 Fonte: richiedente, produttori dell’Unione inseriti nel campione. (132) Dall’inizio del periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato un calo, che nel 2023 risultava pari al 46 %. Nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha recuperato una parte dei volumi di vendita e della quota di mercato. Tuttavia, rispetto al 2021, la sua quota di mercato è diminuita di 2,2 punti percentuali nel periodo in esame e anche il volume delle vendite sul mercato dell’Unione ha subito un forte calo, pari al 25 %. 4.5.2.3. Crescita (133) Nel periodo in esame il mercato del ferrosilicio nell’Unione ha subito una contrazione: la produzione e l’utilizzo degli impianti sono diminuiti rispettivamente del 29 % e del 22 %, mentre il volume delle vendite è sceso del 25 %, raggiungendo il punto più basso nel 2023, con un calo del 46 %. La contrazione complessiva del mercato dell’Unione ha inciso negativamente sulla capacità dell’industria dell’Unione di mantenere una situazione finanziaria sana. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (134) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 PIR Numero di dipendenti (in ETP) 797 741 786 844 Indice (2021 = 100) 100 93 99 106 Produttività (in tonnellate/ETP) 257 199 141 171 Indice (2021 = 100) 100 78 55 67 Fonte: richiedente, produttori dell’Unione inseriti nel campione. (135) L’occupazione è rimasta stabile dal 2021 al 2023 ed è aumentata del 6 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La produttività, espressa come rapporto tra il volume prodotto e il numero di equivalenti a tempo pieno (ETP), ha tuttavia seguito l’andamento della produzione e dell’occupazione, registrando un calo significativo del 33 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il calo della produttività ha inciso negativamente sulla capacità dell’industria dell’Unione di assorbire i costi fissi del lavoro. 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (136) Come spiegato ai considerando 83 e 100, non è stato possibile accertare l’esistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’inchiesta si è pertanto concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping. (137) Le misure antidumping inizialmente istituite con l’inchiesta iniziale e successivamente prorogate dal precedente riesame in previsione della scadenza, come indicato ai considerando 1 e 2, hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dal pregiudizio subito a causa di precedenti pratiche di dumping e di mantenere la propria posizione sul mercato, nonostante l’elevata pressione subita negli anni per effetto delle importazioni e di altre sfide sul mercato. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (138) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 PIR Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo [1 620 - 2 040 ] [2 870 - 3 100 ] [1 550 - 1 950 ] [1 280 - 1 700 ] Indice (2021 = 100) 100 167 96 79 Costo unitario di produzione [1 260 - 1 380 ] [1 960 - 2 180 ] [990 - 1 620 ] [1 500 - 1 950 ] Indice (2021 = 100) 100 155 102 137 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (139) Il costo unitario medio di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato notevolmente nel 2022, per poi diminuire nell’anno successivo e registrare nuovamente un netto aumento nel periodo dell’inchiesta di riesame. Queste forti oscillazioni sono dovute alle turbolenze globali innescate dalla pandemia di COVID-19, alle variazioni del prezzo dell’energia e all’aumento del costo del lavoro. Il costo unitario medio di produzione ha risentito anche della riduzione dell’utilizzo degli impianti (considerando 129) e del calo della produttività (considerando 134), giacché tali indicatori hanno ridotto la capacità dell’industria dell’Unione di assorbire i costi fissi. (140) Dal 2021 al 2023 il prezzo medio di vendita ha seguito l’andamento del costo di produzione. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, tuttavia, il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione è crollato, mentre il costo di produzione è aumentato drasticamente. 4.5.3.2. Costo del lavoro (141) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 PIR Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) [29 900 - 31 000 ] [37 200 - 38 400 ] [45 500 - 46 100 ] [42 000 - 42 500 ] Indice (2021 = 100) 100 124 147 138 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (142) Nel corso del periodo in esame il costo medio della manodopera per ETP dell’industria dell’Unione è aumentato del 38 %. Tale aumento è dovuto all’adeguamento delle retribuzioni a seguito dell’aumento dell’inflazione nello stesso periodo. 4.5.3.3. Scorte (143) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2021 2022 2023 PIR Scorte finali (in tonnellate) [2 100 - 2 400 ] [5 400 - 5 800 ] [12 200 - 12 500 ] [4 000 - 4 300 ] Indice (2021 = 100) 100 245 539 180 Scorte finali in percentuale della produzione (%) 2,2 6,9 17,7 4,1 Indice (2021 = 100) 100 312 805 185 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (144) Il volume delle scorte di ferrosilicio dell’industria dell’Unione è aumentato dell’85 % durante il periodo in esame, con un picco nel 2023 quando tale valore è più che quintuplicato rispetto all’inizio del periodo in esame. L’aumento significativo dei livelli delle scorte nel 2023 è stato spiegato dall’industria dell’Unione con l’esecuzione anticipata di ordini in arrivo da acquirenti indipendenti in periodi in cui i costi dell’energia erano più vantaggiosi. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (145) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 PIR Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) [22 - 27 ] [30 - 33 ] [19 - 22 ] [-32 - -29 ] Indice (2021 = 100) 100 123 79 - 117 Flusso di cassa (in 000 EUR) [21 000 - 23 500 ] [20 500 - 23 000 ] [30 500 - 33 000 ] [-35 000 - -32 500 ] Indice (2021 = 100) 100 94 140 - 154 Investimenti (in 000 EUR) [7 500 - 9 000 ] [15 000 - 16 500 ] [20 500 - 22 000 ] [6 500 - 8 000 ] Indice (2021 = 100) 100 181 293 81 Utile sul capitale investito [59 - 63 ] [81 - 85 ] [36 - 40 ] [-67 - -63 ] Indice (2021 = 100) 100 134 61 - 106 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (146) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività ha registrato un andamento positivo fino al 2023, per poi diminuire bruscamente nel periodo dell’inchiesta di riesame a causa dell’effetto combinato del calo del prezzo medio di vendita e dell’aumento del costo unitario di produzione. (147) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto ha evidenziato un aumento nel 2023, mentre nel periodo dell’inchiesta di riesame ha subito un drastico calo del 254 % dall’inizio del periodo in esame, seguendo l’andamento della redditività dell’industria dell’Unione. (148) Gli investimenti dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame erano principalmente destinati alla manutenzione degli impianti di produzione del ferrosilicio. Sono aumentati nel 2022 e nel 2023, per poi diminuire nettamente nel periodo dell’inchiesta di riesame, fino a raggiungere un livello inferiore del 19 % rispetto al 2021. (149) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo dell’inchiesta di riesame ha registrato un andamento negativo, con un calo del 206 % dovuto al fatto che nello stesso periodo l’industria dell’Unione ha operato in perdita. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (150) Nonostante le misure antidumping in vigore, l’industria dell’Unione non si trovava in una situazione sana nel periodo dell’inchiesta di riesame. La sua quota di mercato è diminuita dell’8 % e non superava il 26,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame (rispetto al 29,1 % all’inizio del periodo in esame). Durante il periodo in esame, sia la produzione sia i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti (rispettivamente del 29 % e del 25 %). Parallelamente, l’industria dell’Unione ha registrato un aumento del costo di produzione compreso tra il 34 % e il 40 %, mentre i suoi prezzi di vendita sul mercato dell’Unione sono diminuiti in una misura compresa tra il 18 % e il 24 %. Di conseguenza, l’industria dell’Unione, che nel 2021 aveva realizzato un buon profitto, compreso tra il 22 % e il 27 %, ha invece registrato perdite comprese tra il 27 % e il 33 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (151) La Commissione ha concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (152) Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Tuttavia le importazioni di ferrosilicio dalla Cina e dalla Russia durante il periodo in esame non hanno avuto alcun impatto sostanziale sulla situazione dell’industria dell’Unione. Grazie alle misure in vigore, la loro quota di mercato è stata minima durante tutto il periodo. (153) Il calo del consumo dell’Unione, pari al 19 % nel periodo in esame, è stato una delle principali cause del pregiudizio. Tale riduzione della domanda da parte dell’industria siderurgica dell’UE (trainata soprattutto dal settore automobilistico) ha determinato un calo della produttività e della redditività dell’industria dell’Unione. La perdita a due cifre subita dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame è riconducibile a un notevole calo dei prezzi di vendita, indotto da una notevole concorrenza sul mercato dell’UE, nel quale l’industria dell’Unione è solo uno dei tanti attori in gioco. L’agguerrita concorrenza sul mercato dell’UE si è inasprita a causa della riduzione del consumo e dall’aumento della sovracapacità globale; inoltre, l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a un marcato aumento del costo unitario di produzione, legato all’impennata dei costi dell’energia e del lavoro. (154) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha concordato con la conclusione secondo cui i fattori di cui sopra hanno causato un pregiudizio; ha inoltre sottolineato i prezzi elevati dell’energia per l’industria dell’Unione nel 2022 e quello che ha definito «il rigoroso quadro normativo ambientale dell’UE». La Commissione ha preso atto delle osservazioni del governo della Russia, osservando tuttavia che l’argomentazione relativa ai costi di conformità ambientale dell’industria dell’Unione non era suffragata da elementi di prova. (155) Su tale base la Commissione ha concluso che le importazioni cinesi e russe non sono responsabili del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, ma che tale pregiudizio è stato causato da altri fattori, in particolare quelli indicati al considerando 153. (156) In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi deciso di valutare ulteriormente l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dalla Russia in caso di scadenza delle misure nei confronti di tali importazioni. 6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (157) In assenza di collaborazione delle parti nella RPC e in Russia, la Commissione si è basata sulle informazioni disponibili nel fascicolo in modo da analizzare il rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dalla Russia. A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi per quanto riguarda i paesi interessati: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’impatto dei maggiori volumi delle importazioni cinesi e russe sull’industria dell’Unione. 6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata (158) Come concluso ai considerando 88 e 104, la Commissione ha stabilito che la Cina e la Russia hanno una notevole sovracapacità di produzione del ferrosilicio, che supera di varie volte il consumo dell’Unione. Tale capacità inutilizzata potrebbe essere impiegata per le esportazioni nell’Unione in caso di scadenza delle misure. 6.2. Attrattività del mercato dell’Unione (159) Come indicato ai considerando 90 e 106, i prezzi medi di vendita nell’Unione dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame sono stati nettamente superiori ai prezzi medi di vendita dei produttori esportatori cinesi e russi nei cinque principali mercati di destinazione delle loro esportazioni. Inoltre il mercato dell’Unione, che è il secondo al mondo, risulta ancora più appetibile proprio per via delle sue dimensioni. Pertanto in assenza di misure le esportazioni sarebbero probabilmente riorientate verso l’Unione. 6.3. Impatto dei maggiori volumi delle importazioni cinesi e russe sull’industria dell’Unione (160) In caso di scadenza delle misure, l’industria dell’Unione dovrà far fronte a un considerevole aumento delle importazioni cinesi e russe di ferrosilicio. Il probabile ingresso nell’Unione di volumi elevati di importazioni dai paesi interessati, a prezzi molto più bassi, costringerebbe quindi l’industria dell’Unione a ridurre ulteriormente i propri volumi di produzione. Poiché l’industria dell’Unione registrava già notevoli perdite nel periodo dell’inchiesta di riesame, la sua incapacità di competere con tale afflusso di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping metterebbe a repentaglio la sua sopravvivenza. 6.4. Conclusioni (161) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia a prezzi pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 7. INTERESSE DELL’UNIONE (162) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (163) Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’industria dell’Unione si trova in una situazione drammatica, dovendo far fronte a una domanda debole, a costi elevati e a prezzi bassi. In caso di scadenza delle misure, il previsto afflusso di importazioni a basso prezzo dai paesi interessati aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio da essa attualmente subito. Il mantenimento delle misure antidumping è pertanto chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (164) Tutti gli importatori noti sono stati informati in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza. Nessun importatore si è manifestato. (165) Nell’attuale inchiesta non vi sono elementi indicanti che le misure in vigore abbiano avuto effetti negativi sugli importatori. (166) Pertanto si è concluso che il mantenimento in vigore delle misure non sarebbe sproporzionato per gli importatori. 7.3. Interesse degli utilizzatori (167) La precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è giunta alla conclusione che gli utilizzatori non risentirebbero in modo sproporzionato di un’eventuale proroga delle misure. Nessun utilizzatore si è manifestato nel contesto di questa inchiesta. (168) Nell’attuale inchiesta non vi sono elementi indicanti che le misure in vigore abbiano avuto effetti negativi sugli utilizzatori. (169) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. 7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (170) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano motivi validi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di ferrosilicio originario della Cina e della Russia. 8. MISURE ANTIDUMPING (171) Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione in merito al rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle importazioni di ferrosilicio dalla Cina e dalla Russia. (172) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Cina o a «tutte le altre società» della Russia. (173) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (174) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (175) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e della Russia e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società», per le importazioni originarie rispettivamente della Cina e della Russia. Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (176) Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ( 41 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (177) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione in detto periodo e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. (178) In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (179) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 , 7202 29 90 , originario della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio definitivo (%) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd, Qipanjing Industry Park 15,6 A829 Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Villa 29,0 A830 Tutte le altre società 31,2 A999 Federazione russa Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 17,8 A835 Tutte le altre società 22,7 A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte. ». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli l’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione dell’inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC o della Russia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti del fatto che tale produttore esportatore: a) non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo compreso tra il 1 o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (periodo dell’inchiesta iniziale); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC o della Russia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakhstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia ( GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/172/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia ( GU L 22 del 25.1.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/60/oj ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1225/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia ( GU L 107 del 10.4.2014, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/360/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione, del 30 giugno 2020, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese ( GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/909/oj ). ( 7 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping ( GU C, C/2024/6156, 16.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6156/oj ). ( 8 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario della Federazione russa e della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2025/3570, 30.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3570/oj ). ( 9 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2803 . ( 10 ) Metal Expert LLC: https://metalexpert.com/en/index.html . ( 11 ) Relazione di AlloyMetrics, allegato 2.10 della domanda di riesame. ( 12 ) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . ( 13 ) Serviço Geológico do Brasil — Ministério de Minas e Energia del Brasile. ( 14 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final. ( 15 ) Regolamento (CE) n. 172/2008 ( GU L, 55, 28.2.2008, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/172/oj ); regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 ( GU L, 107, 10.4.2014, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/360/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 ( GU L, 208,1.7.2020, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/909/oj ). ( 16 ) Ibidem, considerando 114. ( 17 ) Ibidem, considerando 61-65. ( 18 ) Ibidem, considerando 66-69. ( 19 ) Ibidem, considerando 70-80. ( 20 ) Ibidem, considerando 81-86. ( 21 ) Ibidem, considerando 87-90. ( 22 ) Ibidem, considerando 91-110. ( 23 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione del 30 giugno 2020 che ( GU L, 208, 1.7.2020, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/909/oj ). ( 24 ) Cfr. nota 14. ( 25 ) Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 26 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 27 ) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . ( 28 ) Ministero delle Miniere e dell’energia ( www.gov.br ). ( 30 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 31 ) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE. ( 32 ) Ministero delle Miniere e dell’energia ( www.gov.br ). ( 33 ) I principali importatori di ferrosilicio dalla Cina erano i seguenti: Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Messico e Thailandia. ( 34 ) Fonte: relazione sul mercato, di AlloyMetrics, allegato 2.10 della domanda di riesame. ( 35 ) Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L, 2023/2878, 18.12.2023 , pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2878/oj ). ( 36 ) I principali importatori di ferrosilicio dalla Russia erano i seguenti: Cile, Giappone, Corea del Sud, Turchia e Taiwan. ( 37 ) Fonte utilizzata nella domanda di riesame: AlloyMetrics, GTT, World Steel Association, Metal Expert. ( 38 ) Fonte: relazione sul mercato, di AlloyMetrics, allegato 2.10 della domanda di riesame. ( 39 ) In linea con la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, il prezzo è stato adeguato a un tenore di silicio del 75 %. ( 40 ) In linea con l’inchiesta precedente, il volume è stato adeguato a un tenore di silicio del 75 %. ( 41 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE/BELGIË. ( 42 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1794/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2026/1794 riguarda i dazi antidumping, le misure commerciali difensive dell'Unione europea, e la protezione dell'industria dell'Unione dalle pratiche sleali di dumping. Importatori, distributori e utilizzatori di ferrosilicio devono considerare questi dazi nelle loro valutazioni di costo e nelle strategie di approvvigionamento. Il regolamento applica l'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1036 sui riesami in previsione della scadenza, e utilizza l'articolo 2, paragrafo 6 bis, per affrontare le distorsioni significative nel mercato cinese, determinando il valore normale sulla base di un paese rappresentativo (il Brasile) anziché sui prezzi interni cinesi.

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