Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1874/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1874 della Commissione, del 23 luglio 2026, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 23/07/2026 In vigore dal: 23/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1874 della Commissione, del 23 luglio 2026, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1874 of 23 July 2026 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1874 29.7.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1874 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2026 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Barre filettate galvanizzate di acciai diversi dall’acciaio inossidabile, con filettatura metrica su tutta la lunghezza, senza testa né intagli, con resistenza alla trazione inferiore a 800 MPa, in diverse lunghezze (tra 1 000 e 3 000  mm) e diametri (tra 4 e 36 mm). Si presentano senza dadi, rondelle o elementi simili. Gli articoli sono utilizzati per unire, sospendere o fissare un’ampia gamma di attrezzature e componenti. Cfr. immagini. ( *1 ) 7318 15 42 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 d) del capitolo 72, nonché dal testo dei codici NC 7318 , 7318 15 e 7318 15 42 . Poiché è filettato e utilizzato per assemblare o fissare merci in modo che possano essere smontate facilmente senza danni (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7318, lettera A, primo paragrafo), l’articolo presenta le caratteristiche oggettive di un articolo della sottovoce 731815 (viti prigioniere; cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7318, lettera A, terzo paragrafo). Di conseguenza è esclusa la classificazione nel codice NC 7318 19 00 Altri articoli filettati. Gli articoli devono pertanto essere classificati nel codice NC 7318 15 42 come altre viti e bulloni senza testa, di acciai diversi dall’acciaio inossidabile, con resistenza alla trazione inferiore a 800 MPa. ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/2026/1874/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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