Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1824 della Commissione, del 28 luglio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Quali sono le modalità e gli effetti della registrazione delle importazioni di lisina dalla Cina secondo il Regolamento UE 2026/1824?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1824 della Commissione europea, entrato in vigore il 29 luglio 2026, dispone l'obbligo di registrazione presso le autorità doganali di tutte le importazioni di lisina e suoi derivati originari della Repubblica Popolare Cinese. La registrazione si applica a lisina, suoi esteri, sali e additivi per mangimi con composizione specifica (68-80% di solfato di L-lisina), classificati con specifici codici NC e TARIC, e riguarda tutti gli importatori e gli operatori commerciali che introducono questo prodotto nell'Unione Europea.
La registrazione ha una durata di sette mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e serve a consentire la riscossione retroattiva di dazi antidumping qualora le condizioni risultino soddisfatte al termine dell'inchiesta antiassorbimento in corso. Questo meccanismo consente all'UE di verificare se le precedenti misure antidumping (istituite dal Regolamento 2025/1330) abbiano inciso sui prezzi di esportazione, rivendita o vendita finale nell'Unione, e di applicare eventuali nuovi dazi con effetto retroattivo sulle importazioni registrate.
Gli importatori devono comunicare alle autorità doganali ogni importazione del prodotto in esame durante il periodo di registrazione. L'importo dei dazi da pagare dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta antiassorbimento e non potrà comunque superare il doppio del dazio inizialmente istituito (attualmente al 53,1%, con margini stimati fino all'88,4% nel periodo di inchiesta). I dati personali raccolti nel processo saranno trattati secondo il Regolamento UE 2018/1725 sulla protezione dei dati.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1824 della Commissione, del 28 luglio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1824 of 28 July 2026 making imports of lysine originating in the People’s Republic of China subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1824
29.7.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1824 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2026
che dispone la registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
Il 30 aprile 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
, la riapertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di lisina originaria della Repubblica popolare cinese.
(2)
Tale apertura ha fatto seguito a una domanda presentata il 20 marzo 2026 da un produttore dell’Unione che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di lisina.
(3)
L’inchiesta antiassorbimento mira a stabilire se le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 della Commissione
(
3
)
sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese abbiano inciso sui prezzi all’esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nell’Unione.
1.
PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(4)
Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti, e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, di 68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e non più di 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi originari della Repubblica popolare cinese. Il numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) per la L-lisina cloridrato è 657-27-2, per la soluzione acquosa di lisina è 56-87-1 e per il solfato di lisina è 60343-69-3 e 94195-18-3.
2.
REGISTRAZIONE
(5)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame qualora l’inchiesta antiassorbimento implichi un riesame dei valori normali. Il 15 giugno 2026 uno dei produttori esportatori inseriti nel campione della suddetta inchiesta ha presentato una domanda di ricalcolo del valore normale, debitamente comprovata.
(6)
Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
(7)
La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che conclude l’inchiesta antiassorbimento.
(8)
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antiassorbimento.
(9)
Secondo i calcoli forniti nella domanda con cui è stata chiesta la riapertura dell’inchiesta antidumping, i margini di dumping stimati sono aumentati dal 53,1 % nel periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1
o
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) all’88,4 % nel periodo dell’inchiesta antiassorbimento dal 1
o
aprile 2025 al 31 marzo 2026. A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo del dazio antidumping istituito a seguito dell’inchiesta antiassorbimento non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.
(10)
In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella domanda sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.
3.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(11)
I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti, e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, di 68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e non più di 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi, solitamente classificati con il numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 657-27-2 per la L-lisina cloridrato, 56-87-1 per la soluzione acquosa di lisina e 60343-69-3 e 94195-18-3 per il solfato di lisina, attualmente classificati con i codici NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC: 2309 90 31 51, 2309 90 31 59, 2309 90 31 61, 2309 90 31 69, 2309 90 96 51, 2309 90 96 59, 2309 90 96 61, 2309 90 96 69) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione termina dopo un periodo di sette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2026/2557, 30.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2557/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 della Commissione, del 10 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1330, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1330/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1824/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/1824 disciplina la registrazione doganale di importazioni soggette a dazi antidumping, rappresentando uno strumento di difesa commerciale dell'Unione contro il dumping dalla Cina. Importatori, spedizionieri doganali e operatori del commercio estero devono conoscere gli obblighi di dichiarazione, i codici TARIC applicabili (2309 90 31 51-69, 2309 90 96 51-69, 2922 41 00) e le implicazioni sulla riscossione retroattiva dei dazi antidumping, nonché le procedure di registrazione presso le autorità doganali degli Stati membri.
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