Regolamento (UE) 2026/1743 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda l’accesso della Procura europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode alle informazioni sull’imposta sul valore aggiunto a livello dell’Unione
Quali sono i principali cambiamenti introdotti dal Regolamento UE 2026/1743 in materia di accesso alle informazioni IVA da parte della Procura europea e dell'OLAF?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1743 modifica il Regolamento UE 904/2010 per consentire alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di accedere centralizzatamente alle informazioni sull'IVA conservate nelle banche dati degli Stati membri. Questo accesso è finalizzato a combattere le frodi transfrontaliere in materia di IVA che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. L'accesso è limitato a ricerche mirate in relazione a specifici fascicoli di indagine e non consente ricerche generalizzate o indiscriminate. Solo il personale autorizzato e identificato dell'EPPO e dell'OLAF può accedere ai dati attraverso un punto di ingresso unico, con registri di audit disponibili per le autorità competenti degli Stati membri. Le informazioni accessibili includono i numeri di identificazione IVA, le operazioni intracomunitarie, le importazioni esenti da IVA e i pagamenti conservati nel sistema CESOP. L'applicazione della norma è rinviata al 17 agosto 2027 per consentire gli adeguamenti tecnici necessari, mentre l'accesso al VIES centrale decorre dal 1° luglio 2030.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2026/1743 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda l’accesso della Procura europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode alle informazioni sull’imposta sul valore aggiunto a livello dell’Unione
EN: Council Regulation (EU) 2026/1743 of 10 July 2026 amending Regulation (EU) No 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax as regards access by the European Public Prosecutor’s Office and the European Anti-Fraud Office to value added tax information at Union level
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1743
27.7.2026
REGOLAMENTO (UE) 2026/1743 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2026
che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda l’accesso della Procura europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode alle informazioni sull’imposta sul valore aggiunto a livello dell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo
(
1
)
,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
2
)
,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio
(
3
)
stabilisce norme relative all’archiviazione e allo scambio per via elettronica di informazioni specifiche nel settore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che contribuiscono a garantire la corretta determinazione dell’IVA, a verificarne la corretta applicazione, in particolare in relazione alle operazioni intracomunitarie, e a combattere le frodi in materia di IVA. Tuttavia non prevede norme che disciplinino l’accesso a tali informazioni da parte della Procura europea («EPPO»), istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio
(
4
)
, per l’esercizio dei suoi compiti a norma dell’articolo 4 di tale regolamento, né norme che disciplinino l’accesso a tali informazioni da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, della Commissione
(
5
)
, per l’esercizio dei suoi compiti a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
.
(2)
A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e, in certi casi, il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all’EPPO potrebbe non essere sufficiente a garantire una panoramica tempestiva e completa delle frodi transfrontaliere in materia di IVA a livello dell’Unione. Pertanto, affinché l’EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell’Unione in modo più tempestivo ed eserciti la propria competenza conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, è necessario stabilire in modo più dettagliato le norme secondo le quali gli Stati membri, nell’ambito della rete per lo scambio rapido, il trattamento e l’analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra Stati membri e per il coordinamento delle eventuali azioni di follow-up (Eurofisc) istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero trasmettere all’EPPO i risultati del trattamento e dell’analisi congiunti di Eurofisc sotto forma di relazioni di analisi di Eurofisc sui presunti sistemi fraudolenti transfrontalieri.
(3)
Nel redigere le relazioni di analisi, Eurofisc dovrebbe includere solo le informazioni strettamente necessarie per consentire all’EPPO di valutare se esercitare la propria competenza. Al fine di definire i criteri in base ai quali dovrebbero essere redatte le relazioni di analisi di Eurofisc e le informazioni da includervi, nonché di stabilire il formulario tipo da utilizzare per trasmetterle, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
. Nell’elaborazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe consultare Eurofisc.
(4)
Inoltre, a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l’EPPO potrebbe richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali Eurofisc dovrebbero comunicare all’EPPO informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA a seguito di una richiesta dell’EPPO.
(5)
A norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all’attività di contrasto o da altri registri pertinenti delle autorità pubbliche. A norma dell’articolo 43, paragrafo 2, di tale regolamento, l’EPPO può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza e conservata nelle banche dati e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e, in certi casi, l’accesso a livello di Stati membri alle informazioni pertinenti conservate nelle banche dati nazionali potrebbe non essere sufficiente per consentire all’EPPO di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell’Unione. Pertanto, fatto salvo l’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939 e al fine di garantire che l’EPPO abbia accesso alle informazioni pertinenti a livello dell’Unione in modo tempestivo, svolga il suo mandato normativo e lotti contro la frode a livello dell’Unione, è importante stabilire le norme in base alle quali l’EPPO dovrebbe avere accesso alle informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell’Unione dalle banche dati pertinenti e dai registri delle autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’IVA. Per lo stesso motivo, è importante concedere all’EPPO un accesso centralizzato per ricerche mirate, caso per caso, alle informazioni pertinenti relative a un’indagine attraverso un punto di ingresso unico, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri. Tale accesso centralizzato dovrebbe essere strettamente limitato alle ricerche mirate in relazione a casi specifici e non dovrebbe comportare ricerche generalizzate e indiscriminate di informazioni o il monitoraggio casuale o generalizzato delle informazioni sull’IVA. La concessione all’EPPO di un accesso centralizzato alle banche dati amministrative a fini giudiziari e di contrasto è di natura eccezionale ed è giustificato dalla lotta contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA e non dovrebbe essere erroneamente interpretata come un precedente per un’applicazione più generale.
(6)
Per svolgere i suoi compiti, l’EPPO collabora strettamente con le autorità nazionali competenti che assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali dell’EPPO conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1939. L’EPPO fornisce inoltre un riscontro e, se del caso, consulta le autorità nazionali competenti conformemente alle disposizioni applicabili di tale regolamento, compresi l’articolo 5, paragrafo 6, l’articolo 25, paragrafi da 1 a 3, l’articolo 27, paragrafo 7, e l’articolo 34, paragrafi da 1 a 4.
(7)
Conformemente al principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri che non partecipano all’EPPO devono sostenere le attività dell’EPPO e astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all’EPPO sia da quelli che non vi partecipano. Poiché le frodi transfrontaliere in materia di IVA possono interessare tutti gli Stati membri, è essenziale che l’EPPO abbia una visione completa delle reti fraudolente. È pertanto importante che l’EPPO ottenga le informazioni pertinenti in materia di IVA scambiate dagli Stati membri nell’ambito di Eurofisc, nonché dalle banche dati e dai registri delle autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’IVA, fatte salve le competenze dell’EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939. Il presente regolamento non incide sulla portata delle competenze dell’EPPO quali definite nel regolamento (UE) 2017/1939.
(8)
La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell’Unione. Ha inoltre raccomandato, in particolare, che sia dato accesso all’OLAF ai dati del sistema di scambio di informazioni sull’IVA istituito dal regolamento (UE) n. 904/2010 (VIES) e di Eurofisc. A tale riguardo è importante che l’accesso centrale alle banche dati e ai registri pertinenti delle autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’IVA abbia una base giuridica chiara.
(9)
Affinché l’OLAF sia informato in merito alle sospette frodi in materia di IVA nel settore doganale che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri, nell’ambito di Eurofisc, devono comunicare all’OLAF i risultati del trattamento e dell’analisi congiunti di Eurofisc, il che dovrà avvenire sotto forma di relazioni di analisi di Eurofisc sui presunti sistemi fraudolenti transfrontalieri. Inoltre, su richiesta dell’OLAF, Eurofisc dovrebbe comunicare all’OLAF informazioni in merito alle frodi transfrontaliere in materia di IVA nel settore doganale che potrebbero ledere gli interessi finanziari dell’Unione.
(10)
Nel redigere tali relazioni di analisi, Eurofisc dovrebbe includere solo le informazioni strettamente necessarie per consentire all’OLAF di valutare se esercitare la propria competenza. Al fine di definire i criteri in base ai quali dovrebbero essere redatte le relazioni di analisi di Eurofisc e le informazioni da includervi, nonché di stabilire il formulario tipo da utilizzare per trasmetterle, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Nell’elaborazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe consultare Eurofisc.
(11)
Qualora vi sia un sufficiente sospetto ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 che si siano verificate frodi, l’OLAF deve avere il diritto di accedere a tutte le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Tale diritto di accesso deve essere esercitato alle condizioni stabilite da tale regolamento. Pertanto, affinché l’OLAF abbia accesso alle informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell’Unione che, per l’esercizio della propria competenza, potrebbero essere pertinenti per le indagini amministrative in materia doganale, è importante stabilire le norme in base alle quali l’OLAF dovrebbe avere accesso alle informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell’Unione dalle banche dati e dai registri pertinenti delle autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’IVA. Per lo stesso motivo, è importante concedere all’OLAF, caso per caso, un accesso centralizzato per ricerche mirate alle informazioni pertinenti relative a un’indagine attraverso un punto di ingresso unico, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri. Tale accesso centralizzato dovrebbe essere strettamente limitato alle ricerche mirate in relazione a casi specifici e non dovrebbe comportare ricerche generalizzate e indiscriminate di informazioni o il monitoraggio casuale o generalizzato delle informazioni sull’IVA. Tale accesso centralizzato alle banche dati amministrative al fine di condurre indagini amministrative nel settore doganale è di natura eccezionale, è giustificato dalla necessità di adempiere il mandato dell’OLAF e non deve essere interpretato come un precedente per un’applicazione più generale.
(12)
Per svolgere i suoi compiti, l’OLAF collabora strettamente con le autorità nazionali competenti conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L’OLAF fornisce inoltre un riscontro e, se del caso, consulta le autorità nazionali competenti conformemente alle disposizioni applicabili di tale regolamento, compreso l’articolo 12, paragrafi 1 e 5.
(13)
Le informazioni sulle operazioni intracomunitarie, sui pagamenti transfrontalieri e sulle importazioni esenti dall’IVA sono raccolte dalle autorità nazionali competenti e sono importanti nella lotta contro le frodi. Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione agevola lo scambio di tali informazioni in qualità di responsabile del trattamento, mentre le autorità competenti degli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento a norma, rispettivamente, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
9
)
. L’accesso centralizzato dell’EPPO e dell’OLAF alle informazioni sull’IVA a livello dell’Unione dovrebbe essere concesso fatti salvi i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’IVA per quanto riguarda la protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679. L’EPPO e l’OLAF sono vincolati dalle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725, compresi i principi di proporzionalità e responsabilizzazione e le norme sull’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate e il controllo da parte del Garante europeo della protezione dei dati. Le informazioni oggetto di ricerche mirate da parte dell’EPPO e dell’OLAF attraverso l’accesso centralizzato consistono di informazioni sui numeri di identificazione IVA, di informazioni sulle operazioni intracomunitarie, di informazioni sulle importazioni esenti da IVA relative al regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi stabilito dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(
10
)
e alle importazioni in regime doganale 42/63, e di informazioni sui pagamenti conservate nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti istituito dal regolamento (UE) n. 904/2010 (CESOP). Le informazioni conservate nel sistema di analisi della rete delle operazioni (
Transaction Network Analysis
- TNA) di Eurofisc non sono oggetto di ricerche mirate da parte dell’EPPO o dell’OLAF.
(14)
Al fine di proteggere l’accesso ai dati personali, solo i procuratori europei e i procuratori europei delegati e il personale identificato dell’EPPO e dell’OLAF che sono stati precedentemente autorizzati rispettivamente dall’EPPO o dall’OLAF, dovrebbero potere accedere alle informazioni sull’IVA per svolgere i loro compiti. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere accesso ai registri di audit dell’accesso dell’EPPO e dell’OLAF a fini informativi, compresa l’attribuzione di ogni accesso a specifici fascicoli di indagine e utenti. Le parti pertinenti del registro di audit dovrebbero essere messe a disposizione dell’EPPO e dell’OLAF ai fini dei meccanismi di controllo interno relativi al corretto accesso ai dati e il loro utilizzo conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, il cui rispetto deve essere monitorato dai responsabili della protezione dei dati designati in conformità dei regolamenti (UE) 2017/1939 e (UE, Euratom) n. 883/2013. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici relativi all’accesso centralizzato, le misure tecniche di protezione dei dati, i requisiti del registro di audit e le modalità pratiche per accedervi. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(15)
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.
(16)
Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull’IVA a livello dell’Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all’EPPO e all’OLAF, è necessario rinviare l’applicazione delle disposizioni pertinenti per consentire alla Commissione, all’EPPO e all’OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. Tali adeguamenti dovrebbero prendere in considerazione la data in cui si prevede che il VIES centrale diventerà operativo e la data in cui si prevede che il sistema preesistente per lo scambio di informazioni sull’IVA istituito dal regolamento (UE) n. 904/2010 sarà gradualmente eliminato. L’EPPO e l’OLAF dovrebbero essere responsabili dei costi di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi tecnici pertinenti per un accesso sicuro alle informazioni sull’IVA. Nell’esaminare e valutare il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) n. 904/2010, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prestare particolare attenzione all’applicazione pratica e all’impatto dell’accesso centralizzato dell’EPPO e dell’OLAF alle informazioni sull’IVA, compresa l’efficacia dei sistemi, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici pertinenti.
(17)
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 7 gennaio 2026.
(18)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010
Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:
1)
all’articolo 21 è inserito il seguente paragrafo:
«2
quater
. Ciascuno Stato membro concede alla Procura europea (EPPO), istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio
(
*1
)
, e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione
(
*2
)
, l’accesso alle informazioni di cui agli articoli 49
bis
e 49
ter
del presente regolamento, in conformità dei limiti e delle norme di cui agli stessi articoli.
(
*1
)
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (
GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
)."
(
*2
)
Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (
GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20
, ELI
http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj
).»;"
2)
l’articolo 24
quinquies
è sostituito dal seguente:
«Articolo 24
quinquies
1. L’accesso al CESOP è autorizzato soltanto ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all’articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un’identificazione personale dell’utente per il CESOP e a condizione che tale accesso riguardi un’indagine su un caso di sospetta frode a danno dell’IVA o debba individuare casi di frode in materia di IVA.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’EPPO e l’OLAF hanno accesso alle informazioni del CESOP in conformità dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49
bis
e 49
ter
.»
;
3)
all’articolo 24
duodecies
è inserito il paragrafo seguente:
«1
bis
. L’EPPO e l’OLAF hanno accesso alle informazioni del VIES centrale in conformità dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49
bis
e 49
ter
.»
;
4)
all’articolo 36 sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2
bis
. Eurofisc comunica all’EPPO, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all’EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, specifiche relazioni di analisi di Eurofisc che individuano casi di presunti sistemi fraudolenti transfrontalieri quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento e del Consiglio
(
*3
)
, sulla base di informazioni provenienti dagli Stati membri scambiate a norma del presente regolamento e in seguito alla sua analisi di cui all’articolo 33 del presente regolamento, in relazione ai quali l’EPPO potrebbe esercitare la sua competenza.
Le specifiche relazioni di analisi di Eurofisc di cui al primo comma del presente paragrafo:
a)
sono redatte sulla base dei criteri definiti nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2
sexies
;
b)
contengono le informazioni definite nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2
sexies
;
c)
una volta redatte, sono comunicate all’EPPO senza indebito ritardo utilizzando il formulario tipo stabilito dall’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2
sexies
.
2
ter
. Nel corso di un’indagine o di un’azione penale da parte dell’EPPO e su richiesta di quest’ultima, conformemente all’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939 per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all’EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, Eurofisc comunica all’EPPO qualsiasi informazione pertinente disponibile sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA proveniente dagli Stati membri e scambiata a norma del presente regolamento.
2
quater
. Eurofisc comunica all’OLAF, in conformità dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*4
)
specifiche relazioni di analisi di Eurofisc che individuano casi di sospette frodi in materia di IVA nel settore doganale che ledono gli interessi finanziari dell’Unione sulla base delle informazioni provenienti dagli Stati membri scambiate a norma del presente regolamento e in seguito alla sua analisi di cui all’articolo 33 del presente regolamento, per consentire all’OLAF di considerare le opportune azioni conformemente al suo mandato.
Le specifiche relazioni di analisi di Eurofisc di cui al primo comma del presente paragrafo:
a)
sono redatte sulla base dei criteri definiti nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2
sexies
;
b)
contengono le informazioni definite nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2
sexies
; e
c)
una volta redatte, sono comunicate all’OLAF senza indebito ritardo utilizzando il formulario tipo stabilito dall’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2
sexies
.
2
quinquies
. In conformità dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, su richiesta dell’OLAF Eurofisc comunica all’OLAF qualsiasi informazione disponibile proveniente dagli Stati membri sulle sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA nel settore doganale che ledono gli interessi finanziari dell’Unione scambiata a norma del presente regolamento, per consentire all’OLAF di considerare le opportune azioni conformemente al suo mandato.
2
sexies
. La Commissione fissa mediante un atto di esecuzione i criteri in base ai quali redigere le relazioni di analisi di Eurofisc e le informazioni da includervi al fine di consentire all’EPPO o all’OLAF di valutare la propria competenza e stabilisce i formulari tipo per la trasmissione delle relazioni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Nell’elaborazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione consulta Eurofisc.
(
*3
)
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (
GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj
)."
(
*4
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (
GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj
).»;"
5)
all’articolo 49, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. La valutazione comprende l’applicazione pratica dell’articolo 36, paragrafi da 2
bis
a 2
quinquies
, e degli articoli 49
bis
e 49
ter
. La Commissione centralizza l’esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.»
;
6)
al capo XIII sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 49
bis
1. Ai fini di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e fatto salvo l’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, le autorità competenti degli Stati membri concedono all’EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:
a)
dal 17 agosto 2027 al 30 giugno 2032, alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento;
b)
dal 17 agosto 2027, alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento;
c)
dal 17 agosto 2027, alle informazioni trasmesse a norma dell’articolo 24
ter
, paragrafo 3, del presente regolamento;
d)
dal 1
o
luglio 2030, alle informazioni di cui all’articolo 24
octies
, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. L’accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso alle condizioni seguenti:
a)
l’accesso centralizzato è concesso solo ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati e al personale identificato autorizzato dall’ufficio centrale dell’EPPO che sono in possesso di un’identificazione personale dell’utente per i sistemi elettronici che consentono un accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
l’accesso centralizzato è concesso solo al fine di esercitare la competenza di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;
c)
i registri di audit dell’accesso centralizzato sono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri a fini informativi e dell’EPPO a fini di controllo interno.
3. L’accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è fornito attraverso un punto di ingresso unico a tutte le informazioni relative a un’indagine, comprese le informazioni che riguardano più Stati membri.
4. La Commissione determina mediante atti di esecuzione:
a)
i dettagli tecnici relativi all’accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1, comprese le categorie di ricerche mirate che possono essere effettuate;
b)
le misure tecniche di protezione dei dati che riducono il rischio di accesso non autorizzato, ricerche non mirate o abusi, compresi l’identificazione degli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), i profili degli utenti, i controlli degli accessi e i meccanismi che garantiscono l’attribuzione di ogni accesso a un fascicolo di indagine specifico e a un utente specifico;
c)
i requisiti del registro di audit, compresa l’attribuzione di ogni accesso a un fascicolo di indagine specifico e a un utente specifico, e le modalità pratiche per accedervi.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell’infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l’accesso sicuro alle informazioni di cui al presente articolo sono a carico dell’EPPO.
Articolo 49
ter
1. Ai fini di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri concedono all’OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle informazioni seguenti:
a)
dal 17 agosto 2027 al 30 giugno 2032, alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b)
dal 17 agosto 2027, alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f);
c)
dal 17 agosto 2027, alle informazioni trasmesse a norma dell’articolo 24
ter
, paragrafo 3;
d)
dal 1
o
luglio 2030, alle informazioni di cui all’articolo 24
octies
, paragrafo 2.
2. L’accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso alle condizioni seguenti:
a)
l’accesso centralizzato è concesso solo al personale identificato autorizzato dall’OLAF in possesso di un’identificazione personale dell’utente per i sistemi elettronici che consentono un accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
l’accesso centralizzato è concesso solo al fine di valutare i sospetti esistenti di frode prima dell’avvio e ai fini dello svolgimento di indagini amministrative specifiche nel settore doganale conformemente ai compiti dell’OLAF di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;
c)
i registri di audit dell’accesso centralizzato sono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri a fini informativi e dell’OLAF a fini di controllo interno.
3. L’accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è fornito attraverso un punto di ingresso unico a tutte le informazioni relative a un’indagine, comprese le informazioni che riguardano più Stati membri.
4. La Commissione determina mediante atti di esecuzione:
a)
i dettagli tecnici relativi all’accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1, comprese le categorie di ricerche mirate che possono essere effettuate;
b)
le misure tecniche di protezione dei dati che riducono il rischio di accesso non autorizzato, ricerche non mirate o abusi, compresi l’identificazione degli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), i profili degli utenti, i controlli degli accessi e i meccanismi che garantiscono l’attribuzione di ogni accesso a un fascicolo di indagine specifico e a un utente specifico;
c)
i requisiti del registro di audit, compresa l’attribuzione di ogni accesso a un fascicolo di indagine specifico e a un utente specifico, e le modalità pratiche per accedervi.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell’infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l’accesso sicuro alle informazioni di cui al presente articolo sono a carico dell’OLAF.».
Articolo 2
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Si applica a decorrere dal 17 agosto 2027.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 3), si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2030.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
S. HARRIS
(
1
)
Parere del 17 giugno 2026 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Parere del 18 febbraio 2026 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (
GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
).
(
5
)
Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (
GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (
GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
(
9
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
).
(
10
)
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1743/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento 2026/1743 è essenziale per chi opera nel contrasto alle frodi IVA transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda la cooperazione amministrativa, lo scambio di informazioni attraverso Eurofisc e l'accesso centralizzato ai dati IVA. Consulenti fiscali e autorità tributarie devono comprendere le implicazioni sulla protezione dei dati personali secondo il GDPR e il Regolamento 2018/1725, nonché i limiti all'accesso mirato per indagini specifiche su sistemi fraudolenti transfrontalieri.
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