Decisione di esecuzione (UE) 2026/1815 della Commissione, del 24 luglio 2026, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell’anno 2024 notificata con il numero C(2026)5108
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1815 della Commissione, del 24 luglio 2026, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell’anno 2024 [notificata con il numero C(2026)5108]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1815 of 24 July 2026 on the publication of a list indicating certain CO2 emissions values per manufacturer as well as average specific CO2 emissions of all new heavy-duty vehicles registered in the Union pursuant to Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council for the reporting period of the year 2024 (notified under document C(2026) 5108)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1815
28.7.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1815 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2026
relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO
2
per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO
2
di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell’anno 2024
[notificata con il numero C(2026)5108]
(I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO
2
dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d) e f),
considerando quanto segue:
(1)
Le emissioni specifiche medie di CO
2
di un costruttore dovrebbero essere determinate sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e dai costruttori a norma del regolamento (UE) 2019/1242 per i veicoli di tale costruttore o trasferiti a tale costruttore.
(2)
Il fattore per zero-basse emissioni per ciascun costruttore dovrebbe essere determinato tenendo conto dei veicoli pesanti a zero-basse emissioni comunicati.
(3)
La traiettoria di riduzione delle emissioni di CO
2
e i crediti di emissioni per costruttore dovrebbero essere determinati sulla base del numero di veicoli pesanti nuovi comunicati.
(4)
Secondo la formula di cui all’allegato I, punto 2.7.1, del regolamento (UE) 2019/1242, applicabile per il periodo di riferimento dell’anno 2024, le emissioni specifiche medie di CO
2
di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione dovrebbero essere determinate sulla base dei dati comunicati da tutti i costruttori per i veicoli che rientrano nei sottogruppi di veicoli 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH.
(5)
A seguito della modifica apportata dal regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 di cui all’articolo 2 è stato ampliato. Di conseguenza, a partire dal periodo di riferimento dell’anno 2024, la quota di veicoli pesanti nuovi rientranti in un sottogruppo di veicoli, in conformità dell’allegato I, punto 2.4, del regolamento (UE) 2019/1242, deve essere calcolata sulla base del numero di veicoli pesanti di un costruttore che rientrano nell’ambito di applicazione ampliato. Pertanto, i valori delle emissioni specifiche medie di CO
2
e della traiettoria di riduzione delle emissioni di CO
2
di un costruttore, nonché il valore delle emissioni specifiche medie di CO
2
di tutti i veicoli pesanti nuovi, stabiliti nella presente decisione e nel relativo allegato, non sono più direttamente comparabili ai valori stabiliti nelle decisioni riguardanti i periodi di riferimento degli anni precedenti. I crediti di emissioni per costruttore non sono influenzati dalla modifica del calcolo delle quote di veicoli pesanti nei sottogruppi e rimangono comparabili.
(6)
I valori indicati nella presente decisione e nel relativo allegato si basano sui dati a disposizione della Commissione al 2 luglio 2026,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Emissioni specifiche medie di CO
2
per costruttore
Per il periodo di riferimento dell’anno 2024, le emissioni specifiche medie di CO
2
per costruttore, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1242, sono indicate nella seconda colonna della tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Fattore per zero-basse emissioni per costruttore
Per il periodo di riferimento dell’anno 2024, il fattore per zero-basse emissioni per costruttore, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242, è indicato nella terza colonna della tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 3
Traiettoria di riduzione delle emissioni di CO
2
e crediti di emissioni per costruttore
Per il periodo di riferimento dell’anno 2024, la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO
2
e i crediti di emissioni per costruttore, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1242, sono indicati rispettivamente nella quarta e quinta colonna della tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 4
Emissioni specifiche medie di CO
2
di tutti i veicoli pesanti nuovi
Le emissioni specifiche medie di CO
2
di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione nel periodo di riferimento per l’anno 2024, calcolate applicando la formula che figura nell’allegato I, punto 2.7.1, del regolamento (UE) 2019/1242 e tenendo conto dei veicoli pesanti nuovi di tutti i costruttori, sono pari a 35,2 g/tkm.
Articolo 5
Destinatari
La presente decisione è destinata ai costruttori seguenti:
(1)
DAF TRUCKS N.V.
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
Paesi Bassi
(2)
DAIMLER TRUCK AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania
(3)
FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.
Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi No: 2
34885 Sancaktepe/Istanbul
Turchia
(4)
HYUNDAI HYDROGEN MOBILITY AG
Hagenholzstrasse 60
8004 Zurigo
Svizzera
(5)
IRIZAR S. COOP
Zumárraga Bidea 8
20216 Ormaiztegi, Gipuzkoa
Spagna
(6)
IVECO MAGIRUS AG
Nicolaus-Otto-Straße 27
89079 Ulm
Germania
(7)
IVECO S.P.A.
Via Puglia 35
10156 Torino
Italia
(8)
MAN TRUCK & BUS SE
Dachauer Straße 667
80995 Monaco di Baviera
Germania
(9)
RENAULT TRUCK SAS
99 Route de Lyon
69800 Saint-Priest
Francia
(10)
SCANIA CV AB
Vagnmakarvägen 1
SE-151 87 Södertälje
Svezia
(11)
VOLVO TRUCK CORPORATION
Herkulesgatan 75
SE-405 08 Göteborg
Svezia
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026
Per la Commissione
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO
2
dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (
GU L, 2024/1610, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1610/oj
).
ALLEGATO
Tutte le voci si riferiscono al periodo di riferimento dell’anno 2024.
Costruttore
Emissioni specifiche medie di CO
2
di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1242, in g/tkm
Fattore per zero-basse emissioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242
Traiettoria di riduzione delle emissioni di CO
2
di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1242, in g/tkm
Crediti di emissioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242, in g/tkm
DAF TRUCKS N.V.
41,40
0,998
41,61
6 573
DAIMLER TRUCK AG
34,16
0,983
33,22
-
FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.
49,70
1,000
44,21
-
HYUNDAI HYDROGEN MOBILITY AG
0,00
0,970
47,11
801
IRIZAR S. COOP
0,00
0,970
0,13
41
IVECO MAGIRUS AG
34,55
1,000
30,65
-
IVECO S.P.A.
22,76
0,970
22,57
-
MAN TRUCK & BUS SE
28,95
0,992
28,79
-
RENAULT TRUCK SAS
31,63
0,970
31,90
6 411
SCANIA CV AB
35,10
0,992
37,78
96 609
VOLVO TRUCK CORPORATION
38,14
0,982
39,44
52 496
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1815/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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