Decisione di esecuzione (UE) 2026/1879 del Consiglio, del 24 luglio 2026, relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa a norma dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2026/467
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1879 del Consiglio, del 24 luglio 2026, relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa a norma dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2026/467
EN: Council Implementing Decision (EU) 2026/1879 of 24 July 2026 on the participation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the assistance to support Ukraine’s defence industrial capacities pursuant to Article 13(11) of Regulation (EU) 2026/467
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1879
30.7.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1879 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2026
relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa a norma dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2026/467
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027
(
1
)
, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2026/467, il Consiglio adotta un atto di esecuzione per quanto riguarda un paese terzo diverso dagli Stati EFTA-SEE e dall'Ucraina. L'adozione di tale atto di esecuzione è soggetta alla condizione che tale paese terzo non leda gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e che non abbia concluso un accordo con l'Unione in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106
(
2
)
. In tale atto di esecuzione, il Consiglio stabilisce che tale paese terzo soddisfi le tre condizioni cumulative di cui all'articolo 13, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 2026/467, e specifica i prodotti per la difesa a cui tale atto di esecuzione si applica. Di conseguenza, tale paese terzo è incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l'Ucraina ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/467, per quanto riguarda i prodotti per la difesa specificati in tale atto di esecuzione.
(2)
Con lettera del 4 maggio 2026, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha espresso il proprio interesse a essere incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l'Ucraina ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, per quanto riguarda i prodotti per la difesa da specificare conformemente all'articolo 13, paragrafo 11, di tale regolamento.
(3)
Il Regno Unito ha stipulato un partenariato in materia di sicurezza e difesa con l'Unione il 19 maggio 2025.
(4)
Il 13 luglio 2026 l'Unione e il Regno Unito hanno firmato un accordo di contributo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente il contributo alla sovvenzione per gli oneri finanziari a norma del regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio che attua all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 («accordo di contributo»).
(5)
Il Regno Unito fornisce un sostegno finanziario e militare significativo all'Ucraina. Sulla base delle informazioni ufficiali comunicate a tale riguardo, il Regno Unito si è impegnato a fornire un cospicuo sostegno militare e finanziario all'Ucraina dall'inizio della guerra di aggressione russa nei confronti di quest'ultima. In particolare, dal febbraio 2022 il Regno Unito ha impegnato fino a 21,8 miliardi di GBP in sostegno dell'Ucraina, di cui 13 miliardi di GBP in sostegno militare, fino a 5,3 miliardi di GBP in sostegno non militare e un limite di copertura di 3,5 miliardi di GBP in finanziamenti all'esportazione. Inoltre il Regno Unito è un partecipante attivo al gruppo di contatto per la difesa in Ucraina e ai quadri del G7 che forniscono sostegno finanziario e militare all'Ucraina.
(6)
La presente decisione dovrebbe quindi specificare che il Regno Unito soddisfa le tre condizioni cumulative stabilite all'articolo 13, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 2026/467 e che, di conseguenza, conformemente all'articolo 13, paragrafo 11, terzo comma, di tale regolamento, il Regno Unito è considerato incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l'Ucraina ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento per quanto riguarda i prodotti per la difesa specificati nella presente decisione. La presente decisione non incide sulle altre condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 13, del regolamento (UE) 2026/467 o su qualsiasi altra condizione stabilita in tale regolamento, in particolare agli articoli 17 e 20.
(7)
Tenuto conto della situazione estremamente difficile della sicurezza in Ucraina, delle sue implicazioni per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e, di conseguenza, della necessità di garantire un'attuazione tempestiva dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2026/467 nei confronti del Regno Unito al fine di sostenere la prontezza industriale dell'Ucraina nel settore della difesa in risposta alle sue urgenti esigenze di prodotti per la difesa e al fine di rispettare debitamente le legittime aspettative, è opportuno applicare la presente decisione retroattivamente per quanto riguarda le attività, le spese e le misure che soddisfano le condizioni di cui a tale regolamento e che sono collegate ai prodotti per la difesa specificati dalla presente decisione a decorrere dal 13 luglio 2026, data di entrata in vigore dell'accordo di contributo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 2026/467 sono soddisfatte per quanto riguarda il Regno Unito e, pertanto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 11, terzo comma, di tale regolamento, il Regno Unito deve essere considerato incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l'Ucraina ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento per quanto riguarda i prodotti per la difesa specificati dall'articolo 2 della presente decisione per le attività, le spese e le misure che soddisfano le condizioni di cui a tale regolamento.
Articolo 2
La presente decisione si applica alle attività, alle spese e alle misure sostenute a norma del regolamento (UE) 2026/467 e relative ai prodotti per la difesa che appartengono a una delle categorie seguenti:
a)
categoria 1: munizioni e missili; sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione; capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto, comprese attrezzature per soldati e armi di fanteria; droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone; protezione delle infrastrutture critiche; questioni cibernetiche; mobilità militare, compresa la contromobilità;
b)
categoria 2: sistemi di difesa aerea e missilistica; capacità marittime di superficie e subacquee; droni diversi da quelli di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone; abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo, i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali; protezione delle risorse spaziali; intelligenza artificiale e guerra elettronica.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Essa si applica per quanto riguarda le attività, le spese e le misure che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) 2026/467 e che sono collegate ai prodotti per la difesa specificati all'articolo 2 della presente decisione a decorrere dal 13 luglio 2026.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
T. BYRNE
(
1
)
GU L, 2026/467, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/467/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (
GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1879/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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