Legge Non_Fiscale

Legge 104/2013

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147)

Pubblicato: 12/09/2013 In vigore dal: 12/09/2013 Documento ufficiale

Quali sono le misure previste dal Decreto-Legge 104/2013 per il welfare degli studenti e come vengono erogate le risorse?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 104/2013 stanzia 15 milioni di euro per l'anno 2014 destinati al welfare degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con particolare attenzione agli studenti con disabilità. Le risorse sono utilizzate per fornire contributi e benefici che facilitino l'accesso e la frequenza ai corsi nell'anno scolastico 2013-2014, riducendo così gli ostacoli economici e logistici allo studio.

I benefici sono concessi sulla base di tre criteri principali: l'esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica (soprattutto per studenti con disabilità), la non disponibilità di altri benefici da parte di amministrazioni pubbliche, e le condizioni economiche valutate attraverso l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Il decreto affida al Ministero dell'Istruzione, d'intesa con le Regioni, il compito di ripartire le risorse tra i territori sulla base della popolazione studentesca e di definire la tipologia e l'entità dei benefici.

Le Regioni hanno il ruolo operativo di attuazione: entro trenta giorni dalla ricezione delle risorse, devono pubblicare bandi e individuare i beneficiari finali, erogando i contributi fino a esaurimento dei fondi disponibili. I pagamenti sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno regionale, garantendo così una maggiore flessibilità gestionale.

Questo intervento rappresenta una misura di politica sociale volta a garantire il diritto allo studio e a ridurre le disparità economiche nell'accesso all'istruzione, con particolare tutela per gli studenti in condizioni di vulnerabilità economica e disabilità.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 104/2013 # DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 ## Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 (Welfare dello studente) 1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonchè il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti ((, anche con disabilità ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ,)) delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a: a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128 )) ; b) esigenza di servizi di ((trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ,)) non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , e successive modificazioni. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ((entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonchè le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. ((Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari)) . 4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

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Il Decreto-Legge 104/2013 disciplina il welfare dello studente attraverso contributi e benefici finanziati con risorse statali, utilizzando l'ISEE come parametro di valutazione economica e prevedendo esclusioni dal patto di stabilità regionale. Amministratori pubblici, dirigenti scolastici e funzionari regionali consultano questa normativa per comprendere le modalità di erogazione dei benefici, l'assistenza specialistica per studenti con disabilità e la ripartizione territoriale dei fondi destinati al diritto allo studio.

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