Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani.
Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 111/1950 al decreto legislativo 783/1947 riguardante i contributi dello Stato per le reti telefoniche nel Mezzogiorno e nelle Isole?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 111/1950 estende l'ambito di applicazione del precedente decreto legislativo 783/1947, che prevedeva il concorso finanziario dello Stato per la realizzazione di infrastrutture telefoniche nei Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole. La norma riguarda specificamente i Comuni delle regioni meridionali e insulari, che avevano difficoltà economiche nel finanziare autonomamente gli impianti e i collegamenti telefonici urbani e interurbani. La modifica principale consiste nell'estensione del contributo statale anche agli impianti, alle estensioni e ai collegamenti telefonici realizzati negli anni 1949 e 1950, indipendentemente dal fatto che l'esecuzione sia stata effettuata direttamente dallo Stato oppure dalle Società concessionarie. In pratica, lo Stato si assume temporaneamente l'onere economico che normalmente ricadrebbe sui Comuni, facilitando lo sviluppo infrastrutturale telefonico nelle aree economicamente più deboli del territorio nazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 febbraio 1950, n. 111
Testo normativo
LEGGE n. 111/1950
# LEGGE 23 febbraio 1950, n. 111
## Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte
dello Stato del contributo dovuto dai Comuni dell'Italia meridionale
e delle Isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche
urbane e per i collegamenti interurbani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il concorso dello Stato previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783 , è dovuto anche per gli impianti l'estensione ed i collegamenti telefonici eseguiti o da eseguirsi negli anni 1949 e 1950 anche se alla esecuzione abbia provveduto o provveda lo Stato per conto delle Società concessionarie.
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La Legge 111/1950 rappresenta un intervento di politica economica territoriale finalizzato al sostegno delle infrastrutture pubbliche nel Mezzogiorno, disciplinando il contributo dello Stato per impianti telefonici urbani e interurbani. La norma è rilevante per comprendere i meccanismi di finanziamento pubblico delle opere infrastrutturali, le modalità di assunzione di oneri da parte dello Stato e la gestione dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e società concessionarie di servizi pubblici.
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