Quali sono le modalità e l'importo del contributo concesso alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo dalla Legge 111/2002?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 111/2002 autorizza l'erogazione di un contributo annuo di 500.000 euro alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo, un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, per un periodo triennale (anni 2002, 2003 e 2004). Il contributo è destinato a sostenere le attività dell'Accademia del Mediterraneo-Maison de la Mediterranee, in linea con le deliberazioni dell'Unione europea e degli organismi del partenariato euromediterraneo. La norma rappresenta un intervento di finanziamento pubblico a favore di un ente del terzo settore operante nel settore culturale e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha il compito di autorizzare formalmente la concessione del contributo entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, mediante apposito decreto ministeriale. Si tratta di un finanziamento vincolato a finalità specifiche di utilità sociale e cooperazione euromediterranea, con importo e durata predeterminati dalla legge stessa.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 giugno 2002, n. 111
Testo normativo
LEGGE n. 111/2002
# LEGGE 12 giugno 2002, n. 111
## Concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, per gli anni 2002, 2003 e 2004, di 500.000 euro a favore della Fondazione Laboratorio Mediterraneo, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, allo scopo di sostenere l'azione dell'Accademia del Mediterraneo-Maison de la Mediterranee, in conformità alle deliberazioni dell'Unione europea, dei Governi del partenariato euromediterraneo, delle regioni e degli enti locali interessati. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza la concessione del contributo di cui al comma 1.
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La Legge 111/2002 riguarda il finanziamento pubblico di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e la concessione di contributi a enti del terzo settore. È rilevante per chi gestisce fondazioni e associazioni culturali in relazione a erogazioni liberali, agevolazioni fiscali per donazioni e tracciabilità dei flussi di finanziamento pubblico. Commercialisti e consulenti devono considerare le implicazioni contabili e fiscali dei contributi pubblici, inclusa la corretta classificazione dei ricavi e la documentazione amministrativa richiesta.
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