Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa
ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle
disposizioni relative alla corresponsione dell'indennita'
supplementare agli ufficiali del Corpo.
Quale percentuale di ritenuta è dovuta alla "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza dagli ufficiali del Corpo, e come è stata modificata nel tempo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1120/1950 stabilisce una ritenuta obbligatoria a carico degli ufficiali della Guardia di finanza destinata alla "Cassa ufficiali" del Corpo. Questa ritenuta si applica durante il periodo in cui l'ufficiale rimane nelle posizioni per le quali il versamento del contributo è obbligatorio. La percentuale originaria era del 2,80 per cento, calcolata sullo stipendio percepito (considerato nell'80 per cento della sua misura), sia esso intero o ridotto. Nel corso del tempo la normativa ha subito modifiche: la Legge 1326/1961 ha abrogato il secondo comma dell'articolo 1, e più recentemente la Legge 42/2025 ha disposto l'aumento della percentuale al 3 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026. Questa disposizione rappresenta un adeguamento della contribuzione destinata al fondo previdenziale e assistenziale degli ufficiali del Corpo.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120
Testo normativo
LEGGE n. 1120/1950
# LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120
## Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa
ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle
disposizioni relative alla corresponsione dell'indennita'
supplementare agli ufficiali del Corpo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatorio il versamento del contributo, è stabilita nella misura del ((2,80 per cento)) sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento. ((3)) COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326 . --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 4 aprile 2025, n. 42 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) che "All' articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 , le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: [...] b) «3 per cento» dal 1° gennaio 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge".
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La Legge 1120/1950 disciplina le ritenute previdenziali e i contributi obbligatori per gli ufficiali della Guardia di finanza, con particolare riferimento alla "Cassa ufficiali" e alle modalità di calcolo sulla base imponibile dello stipendio. Commercialisti e consulenti del settore pubblico consultano questa normativa per questioni di trattenute su stipendi, contributi previdenziali e adeguamenti normativi delle aliquote di versamento.
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