Quali sono le principali misure introdotte dal Decreto-Legge 146/2013 per ridurre il sovraffollamento carcerario e tutelare i diritti dei detenuti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 146/2013 è un provvedimento urgente emanato dal Presidente della Repubblica il 23 dicembre 2013 con l'obiettivo di affrontare il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane attraverso misure immediate e strutturali. Il decreto si applica al sistema penitenziario italiano e riguarda detenuti, internati, magistrati di sorveglianza e datori di lavoro che impiegano persone in esecuzione di pena. Le misure principali includono: modifiche al controllo degli arresti domiciliari, interventi su reati legati alle sostanze stupefacenti, introduzione di misure alternative alla detenzione, possibilità di esecuzione della pena presso il domicilio per condanne non superiori a 18 mesi, e liberazione anticipata straordinaria. In parallelo, il decreto rafforza la tutela dei diritti dei detenuti istituendo la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e introducendo nuovi procedimenti giurisdizionali davanti al magistrato di sorveglianza. Per quanto riguarda gli aspetti lavorativi, il decreto proroga i termini per l'adozione di regolamenti che garantiscono crediti di imposta ai datori di lavoro che impiegano detenuti e internati, riconoscendo l'importanza del lavoro nel percorso rieducativo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 146/2013
# DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146
## Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
(13G00190)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi; Ritenuta, altresì, la necessità di introdurre misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in materia di liberazione anticipata; Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale; Ritenuta la necessità di introdurre misure di semplificazione nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza; Ritenuta la necessità di chiarire che l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati è riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi; Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193 , e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilità, anche per l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , di approvazione del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole "se lo ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che le ritenga non necessarie". b) all'articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall' articolo 148 del codice penale , alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4."; c) all'articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.". 2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 146/2013 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 146/2013 è il riferimento normativo per chi opera nel sistema penitenziario italiano in materia di misure alternative alla detenzione, arresti domiciliari, liberazione anticipata e diritti dei detenuti. Magistrati di sorveglianza, avvocati penalisti e operatori del settore lo consultano per questioni relative a conversione delle pene pecuniarie, semidetenzione, libertà controllata, affidamento in prova al servizio sociale e istituzione del Garante nazionale. Le disposizioni riguardano anche incentivi fiscali e crediti di imposta per datori di lavoro che assumono detenuti e internati.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.