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Legge 15/1977

Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Pubblicato: 07/02/1977 In vigore dal: 07/02/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1977, n. 15

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 15/1977 # DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1977, n. 15 ## Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione; Sentito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie alle imprese manifatturiere ed estrattive, è concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978. Detto credito è incrementato di altri tre punti di contingenza e quindi di L. 10.500 mensili a decorrere dal 1° maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma. Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le materie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dai datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977. (2)(3) ((4)) COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 1977, N. 102 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 1977, N. 102 --------------- AGGIORNAMENTO(2) Il D.L. 30 gennaio 1978, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1978, n. 75 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il credito contributivo di cui all' art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 ed alla legge 8 agosto 1977, n. 573 , è riconosciuto, fermo restando i limiti e le modalità di applicazione, sino al 31 marzo 1978." --------------- AGGIORNAMENTO(3) Il D.L. 6 luglio 1978, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla L.5 agosto 1978, n. 502 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Alle imprese di cui all' art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , è concessa, a decorrere dal 1 luglio 1978, e fino al 31 dicembre 1978, una riduzione contributiva commisurata al 5 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Per il personale femminile tale riduzione è elevata al 12,50 per cento delle retribuzioni. In ogni caso, la riduzione contributiva non può essere inferiore a 24.500 lire mensili per ogni addetto con l'osservanza delle disposizioni di cui all' art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573 ." Ha inoltre disposto (con l'art. 1) che il termine di cui all'art. 1, secondo comma, del medesimo decreto è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978. --------------- AGGIORNAMENTO(4) Il D.L. 6 luglio 1978, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla L.29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 22, commi 1 e 2) che " le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all' art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , delle imprese di cui all' art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573 , nel testo modificato dall' art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502 , nonchè delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92 , sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile. L'espressione "imprese manifatturiere ed estrattive" di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico."

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