Legge
Imposte_Indirette
Legge 15/1984
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonche' proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1984, n. 15
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 15/1984
# DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1984, n. 15
## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi,
nonche' proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di
alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano e successive modificazioni; Visti l' articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 1981, n. 61 e l'articolo 2 della legge 12 maggio 1982, n. 231 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè di prorogare il trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 54.504 a L. 63.254 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi. 2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , ripristinata temporaneamente con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 38.886 a L. 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.450,40 a L. 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 8.160 a L. 9.177 e da L. 9.722 a L. 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentati rispettivamente da L. 3.059 a L. 3.298, da L. 3.478 a L. 3.937 e da L. 9.742 a L. 12.252 per quintale. 6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell' articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , sono aumentate da L. 5.400 a L. 18.000 per quintale. 7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 52.635 a L. 62.665 per quintale. 8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a L. 195,50 al metro cubo.
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