Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
Quali sono le aliquote dell'imposta di fabbricazione stabilite dalla Legge 154/1985 per i prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 154/1985 ha convertito in legge il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, modificando le aliquote dell'imposta di fabbricazione su specifici prodotti petroliferi. La norma stabilisce aliquote differenziate a seconda del tipo di carburante: per benzine speciali, benzina e petrolio diverso da quello lampante è fissata un'imposta di L. 65.693 per ettolitro (a 15°C), mentre per i gas di petrolio liquefatto per autotrazione l'imposta è di L. 26.220 per quintale. La legge prevede inoltre aliquote agevolate per specifiche categorie: i turisti stranieri e gli italiani residenti all'estero possono beneficiare di un'aliquota ridotta di L. 45.224 per ettolitro sulla benzina, mentre il "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa gode di un'aliquota agevolata di L. 6.569,30 per ettolitro per i quantitativi eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. Questa struttura tributaria rappresenta un elemento rilevante per le aziende operanti nel settore petrolifero e per i commercialisti che devono calcolare correttamente i costi di approvvigionamento e le relative imposte dovute.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 aprile 1985, n. 154
Testo normativo
LEGGE n. 154/1985
# LEGGE 26 aprile 1985, n. 154
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo
1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su
alcuni prodotti petroliferi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43 , recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con la seguente modificazione: L'articolo 2 è soppresso. NOTE Nota all'art. 1: Del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43 , è rimasto in vigore l'art. 1 del seguente tenore: "1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 65.693 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale. 2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in L. 45224 per ettolitro, alla temperatura di 15° C. 3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in L. 6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina".
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La Legge 154/1985 disciplina l'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine su benzine, petrolio e gas di petrolio liquefatto, con riferimento alle aliquote ordinarie e agevolate. Commercialisti e aziende del settore energetico consultano questa norma per determinare correttamente le imposte indirette, le esenzioni per specifiche destinazioni (come la difesa) e i regimi agevolati per i turisti, applicando le disposizioni della legge 19 marzo 1973, n. 32 e successive modificazioni.
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