Legge IVA

Legge 17/1984

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Pubblicato: 29/02/1984 In vigore dal: 27/02/1984 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta la Legge 17/1984 al decreto-legge 746/1983 in materia di IVA e quali sono i termini di adempimento previsti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 17/1984 converte in legge il decreto-legge 746/1983, introducendo disposizioni urgenti sull'imposta sul valore aggiunto. La normativa riguarda principalmente i soggetti passivi IVA e le modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In pratica, modifica i termini di presentazione delle dichiarazioni IVA, differendo al 5 marzo 1984 la presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) dell'articolo 1, e stabilisce che i decreti ministeriali di approvazione dei modelli devono essere pubblicati entro il 31 gennaio 1984 (per le dichiarazioni) e il 15 marzo 1984 (per i prospetti). Per le aziende, la legge introduce una rilevante novità: l'IVA afferente i beni immobili aziendali e i beni strumentali ammortizzabili oltre tre anni può essere riportata all'anno successivo o rimborsata su richiesta in dichiarazione annuale, con allegazione delle relative fatture e bollette doganali. Per l'anno 1984, questa opzione poteva essere revocata entro il 31 marzo mediante dichiarazione scritta all'ufficio IVA.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 febbraio 1984, n. 17

Testo normativo

LEGGE n. 17/1984 # LEGGE 27 febbraio 1984, n. 17 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: nel comma 1, lettera a), le parole "dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente,"; nel comma 3, le parole "all'inizio del mese", "fatte nello stesso mese" e "entro il mese di luglio" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "all'inizio del secondo mese", "fatte nel medesimo mese" e "entro il 5 settembre". All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: "I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984". All'articolo 6: nel comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: "Tuttavia l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni può essere, per la parte non compensata forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su richiesta fatta in dichiarazione annuale. Le relative fatture e bollette doganali devono essere allegate alla dichiarazione stessa"; nel comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo". Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: "Art. 7-bis. - Alla tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente: "Art. 21-bis. - Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonchè di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia". Art. 7-ter. - Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 3 marzo 1984.

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