Quali sono i termini di entrata in vigore delle disposizioni sulla riforma tributaria secondo il Decreto-Legge 202/1972?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 202/1972 modifica i termini di applicazione della riforma tributaria prevista dalla legge delega 825/1971, prorogando ulteriormente l'entrata in vigore delle nuove norme tributarie. La normativa stabilisce un calendario scaglionato: le disposizioni relative ai tributi sui punti II, III, IV e V entreranno in vigore il 1° gennaio 1973, mentre quelle sul punto I e su specifici articoli della legge delega entreranno in vigore il 1° gennaio 1974. Il decreto riguarda principalmente l'amministrazione finanziaria dello Stato e i contribuenti soggetti ai nuovi tributi, garantendo un periodo transitorio per l'adeguamento dei sistemi fiscali. Per il periodo d'imposta 1973, rimane comunque obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi secondo le modalità previste dal Testo Unico delle imposte dirette del 1958, assicurando continuità nella riscossione tributaria durante la fase di transizione.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. 202
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 202/1972
# DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. 202
## Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in
materia di riforma tributaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, già prorogati con la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 ((L' articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036 , è sostituito dal seguente: "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonchè quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973. Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonchè quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della fissazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 . Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , entreranno in vigore alla data che sarà stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974")) .
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La riforma tributaria del 1971 rappresenta uno dei principali interventi di modernizzazione del sistema fiscale italiano, con particolare riferimento alla revisione dei tributi diretti e indiretti. Commercialisti e consulenti tributari devono considerare i termini differenziati di applicazione delle nuove disposizioni, i vincoli sulla dichiarazione dei redditi e il coordinamento con la normativa precedente in materia di imposte dirette e obblighi dichiarativi.
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