Quale aliquota IVA si applica alle cessioni e importazioni di suini vivi e prodotti suini secondo il Decreto-Legge 22/1979?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 22/1979 ha modificato l'aliquota IVA per il settore suinicolo, elevandola dal 6% al 9% per contrastare speculazioni e distorsioni nel mercato delle carni. La norma si applica alle cessioni e importazioni di animali vivi della specie suina, nonché alle carni fresche, refrigerate, congelate, surgelate, salate, secche o affumicate e a tutti i prodotti di origine anche parzialmente suina. L'aumento riguarda direttamente gli allevatori, i commercianti di carni suine e gli importatori, che dovevano adeguare la loro contabilità e i prezzi di vendita alla nuova aliquota. Per le aziende del settore, questa modifica comportava un incremento del carico fiscale sui ricavi, con effetti sulla marginalità e sulla competitività commerciale, richiedendo aggiornamenti immediati nei sistemi di fatturazione e nei calcoli dei prezzi al consumo.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 22
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 22/1979
# DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 22
## Modificazioni di aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto
per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie
suina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Considerato che, al fine di evitare squilibri nel commercio delle carni in genere, occorre modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di suini vivi, nonchè delle carni e delle parti commestibili dei suini; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare il provvedimento nelle forme del decreto-legge, allo scopo di evitare che si verifichino speculazioni e distorsioni nel mercato delle carni suine; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; Decreta: Art. 1 (( Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina indicati nella tabella A, parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica anche per le cessioni e per le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate, indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al citato decreto, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella A, parte seconda. ))
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Il Decreto-Legge 22/1979 è il riferimento normativo per l'IVA nel settore suinicolo, disciplinando l'aliquota applicabile a cessioni, importazioni e prodotti derivati da suini. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative all'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni commerciali nel settore agroalimentare e alle modifiche delle aliquote ordinarie per specifici comparti merceologici.
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