Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonche' aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.
DECRETO-LEGGE n. 232/1984
# DECRETO-LEGGE 15 giugno 1984, n. 232
## Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande
alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983
emesse dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause
n. 216/81 e n. 319/81, nonche' aumento dell'imposta sul valore
aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione
sugli alcoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 ; Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506 ; Visto l' articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 ; Visto il decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887 ; Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonchè di aumentare l'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e l'imposta di fabbricazione sugli alcoli; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, per il coordinamento delle politiche comunitarie, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 , modificati dall' articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506 . 2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i diritti erariali.
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