Legge
Iva
Legge 262/1976
Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.
Riferimento normativo
LEGGE 10 maggio 1976, n. 262
Testo normativo
LEGGE n. 262/1976
# LEGGE 10 maggio 1976, n. 262
## Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento
dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso
agricolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976. (1) (2) ((3)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1976 LEONE MORO - STAMMATI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262 , per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1977". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 816 , convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262 , per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262 , per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980"
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 262/1976 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare 180/2024
Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (U…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…
Decreto Legislativo 10/2026
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore agg…
Decreto Legislativo 186/2025
Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul …
Decisione UE 2529/2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio, dell’8 dicembre 2025, rec…
Direttiva UE 0516/2025
Rettifica della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che …
Altre normative del 1976
Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Trieste.
Decreto del Presidente della Repubblica 1180
Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Firenze.
Decreto del Presidente della Repubblica 1179
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, con annesso convitto…
Decreto del Presidente della Repubblica 1175
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Mage…
Decreto del Presidente della Repubblica 1178
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, con annesso convitto…
Decreto del Presidente della Repubblica 1176