Legge Iva

Legge 262/1976

Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.

Pubblicato: 18/05/1976 In vigore dal: 10/05/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 10 maggio 1976, n. 262

Testo normativo

LEGGE n. 262/1976 # LEGGE 10 maggio 1976, n. 262 ## Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976. (1) (2) ((3)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1976 LEONE MORO - STAMMATI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262 , per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1977". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 816 , convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262 , per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262 , per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980"

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