Legge Imposte_Indirette

Legge 27/1978

Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche.

Pubblicato: 10/02/1978 In vigore dal: 24/01/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 24 gennaio 1978, n. 27

Testo normativo

LEGGE n. 27/1978 # LEGGE 24 gennaio 1978, n. 27 ## Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonchè per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell' articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge. Dette soprattasse sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilità con il conducente. Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una ((sanzione amministrativa)) pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La ((sanzione amministrativa)) è elevata al 20 per cento se il pagamento è effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la ((sanzione amministrativa)) è pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle soprattasse non può essere inferiore a lire cinquemila. Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce.

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