Ulteriore proroga del termine di validita' del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
Cosa prevede il Decreto-Legge 276/1972 riguardo alla proroga delle disposizioni fiscali sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 276/1972 del 30 giugno 1972 proroga ulteriormente di tre mesi la validità del Decreto-Legge 249/1971 (convertito in Legge 427/1971), che conteneva modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. Questa era già stata prorogata di sei mesi con il Decreto-Legge 1122/1971, quindi il presente decreto estende ulteriormente l'applicazione di quelle norme eccezionali. Il provvedimento si applica alle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sui residui paraffinosi greggi, disciplinando il trattamento fiscale di specifiche categorie di prodotti petroliferi. In particolare, il decreto riduce significativamente le aliquote dell'imposta di fabbricazione: da 250 a 50 lire per quintale per i numeri 1, 2 e 3, e da 175 a 35 lire per quintale per il numero 4 dei residui paraffinosi greggi. Queste riduzioni rimangono in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla scadenza della proroga di tre mesi, rappresentando un beneficio fiscale temporaneo per il settore petrolifero durante quel periodo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 276
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 276/1972
# DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 276
## Ulteriore proroga del termine di validita' del decreto-legge 12
maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427,
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli, oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 ; convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Visto il decreto-legge: 28 dicembre 1971, n. 1122 , convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16 , concernente proroga del termine di validità del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine di validità del citato decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 Il termine previsto dall' art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 , convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427 , prorogato di sei mesi con l' art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122 , convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16 , è ulteriormente prorogato di tre mesi. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per i residui paraffinosi greggi di cui alla lettera N) aggiunta, con l' art. 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 , alla tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , sono ridotte da L. 250 a L. 50 per quintale relativamente ai numeri 1, 2 e 3 e da L. 175 a L. 35 per quintale relativamente al n. 4. Le riduzioni stabilite nel comma precedente esplicano la loro efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine prorogato con il primo comma del presente articolo.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 276/1972 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 276/1972 riguarda l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e le aliquote agevolate sui residui paraffinosi greggi. Commercialisti e consulenti fiscali che operano nel settore energetico consultano questa normativa per comprendere il regime fiscale storico dei prodotti petroliferi, le proroghe normative e le riduzioni di imposta applicate temporaneamente durante il 1972.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.