Quale aliquota IVA si applica alle importazioni e cessioni di latte non destinato al consumo alimentare secondo il Decreto-Legge 312/1977?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 312/1977 modifica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per una categoria specifica di latte: quello fresco, non concentrato né zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto. La norma esclude esplicitamente yogurt, kefir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati, applicandosi solo al latte destinato a usi industriali o commerciali diversi dal consumo diretto. L'aliquota IVA viene fissata al 14% sia per le importazioni che per le cessioni interne di questo prodotto. La disposizione rappresenta un intervento straordinario e urgente del Governo, emanato in forma di decreto-legge, per regolare il trattamento fiscale di un bene agricolo strategico. Per commercialisti e aziende del settore lattiero-caseario, questa norma è rilevante nella classificazione corretta delle operazioni e nella determinazione dell'IVA dovuta, distinguendo tra latte grezzo destinato alla trasformazione e prodotti lattieri già elaborati.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 312
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 312/1977
# DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 312
## Modifica dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le
importazioni di latte non direttamente destinato al consumo
alimentare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 ((Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato nè zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento)) .
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 312/1977 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 312/1977 disciplina l'aliquota IVA applicabile alle cessioni e importazioni di latte non destinato al consumo alimentare, con particolare riferimento al latte fresco non concentrato. Professionisti del settore agroalimentare e consulenti fiscali consultano questa norma per la corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, la classificazione merceologica secondo la nomenclatura doganale (ex 04.01) e il trattamento tributario delle materie prime lattiere destinate alla trasformazione industriale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.