Legge IVA

Legge 312/1977

Modifica dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare.

Pubblicato: 18/06/1977 In vigore dal: 17/06/1977 Documento ufficiale

Quale aliquota IVA si applica alle importazioni e cessioni di latte non destinato al consumo alimentare secondo il Decreto-Legge 312/1977?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 312/1977 modifica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per una categoria specifica di latte: quello fresco, non concentrato né zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto. La norma esclude esplicitamente yogurt, kefir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati, applicandosi solo al latte destinato a usi industriali o commerciali diversi dal consumo diretto. L'aliquota IVA viene fissata al 14% sia per le importazioni che per le cessioni interne di questo prodotto. La disposizione rappresenta un intervento straordinario e urgente del Governo, emanato in forma di decreto-legge, per regolare il trattamento fiscale di un bene agricolo strategico. Per commercialisti e aziende del settore lattiero-caseario, questa norma è rilevante nella classificazione corretta delle operazioni e nella determinazione dell'IVA dovuta, distinguendo tra latte grezzo destinato alla trasformazione e prodotti lattieri già elaborati.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 312

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 312/1977 # DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 312 ## Modifica dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 ((Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato nè zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento)) .

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Il Decreto-Legge 312/1977 disciplina l'aliquota IVA applicabile alle cessioni e importazioni di latte non destinato al consumo alimentare, con particolare riferimento al latte fresco non concentrato. Professionisti del settore agroalimentare e consulenti fiscali consultano questa norma per la corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, la classificazione merceologica secondo la nomenclatura doganale (ex 04.01) e il trattamento tributario delle materie prime lattiere destinate alla trasformazione industriale.

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