Legge Imposte_Indirette

Legge 356/2001

Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

Pubblicato: 01/10/2001 In vigore dal: 01/10/2001 Documento ufficiale

Quali interventi introduce il Decreto-Legge 356/2001 in materia di accise sui prodotti petroliferi e quali sono le misure transitorie previste?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 356/2001, emanato il 1° ottobre 2001, interviene sulla tassazione dei prodotti petroliferi attraverso la riduzione e la proroga delle aliquote di accisa. La norma si applica ai carburanti e ai prodotti petroliferi utilizzati sia dai consumatori finali che dalle imprese, con l'obiettivo di compensare l'impatto delle variazioni dei prezzi internazionali del petrolio sui prezzi al consumo interno. In particolare, l'articolo 1 equipara l'aliquota della benzina con piombo a quella della benzina senza piombo a partire dal 1° ottobre 2001, favorendo sia i cittadini che le aziende che utilizzano combustibili per le proprie attività. La norma prevede inoltre misure transitorie: le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi sono prorogate fino al 31 ottobre 2001 secondo le misure precedenti, mentre per le emulsioni stabilizzate la proroga si estende fino al 31 dicembre 2001. Nel periodo transitorio (1 ottobre - 31 dicembre 2001), è consentita la commercializzazione di benzina con contenuto di piombo tra 150 e 5 mg/litro attraverso i circuiti distributivi tradizionali, senza richiedere adempimenti amministrativi per la conversione dei serbatoi e delle colonnine di erogazione.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n. 356

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 356/2001 # DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n. 356 ## Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare alcuni interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e, per l'effetto, avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle proprie attività, agevolando quindi la ripresa dell'economia e dell'occupazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi 1. Dal 1 ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo. 2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell' articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all' articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001. 3. Nel periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, è consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

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Il Decreto-Legge 356/2001 è il riferimento normativo per accise sui prodotti petroliferi, aliquote di tassazione su benzina e carburanti, e misure di compensazione fiscale legate alle fluttuazioni dei prezzi internazionali. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare l'incidenza fiscale sui costi di gestione delle imprese, la deducibilità dei carburanti e le agevolazioni transitorie su emulsioni stabilizzate e benzina con piombo.

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