Legge
Legge 379/2000
Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.
Riferimento normativo
LEGGE 14 dicembre 2000, n. 379
Testo normativo
LEGGE n. 379/2000
# LEGGE 14 dicembre 2000, n. 379
## Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle
persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero
austro-ungarico e ai loro discendenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono: a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano; b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza: 1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 ; 2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73 . 2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all' articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) 3. È abrogato l' articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 . --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 28-bis, comma 1)che "Per le persone di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379 , il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni ".
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