Quali documenti e atti relativi ai brevetti sono esenti dall'imposta di bollo secondo la Legge 4/1985, e per quale periodo retroattivo si applica questa esenzione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 4/1985 introduce disposizioni che esentano dall'imposta di bollo una serie di documenti e atti collegati ai brevetti, applicando retroattivamente questa esenzione al periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1982. L'esenzione riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti stessi, inclusi quelli europei e internazionali depositati in questo arco temporale. Inoltre, sono esenti dall'imposta di bollo specifici documenti brevettali come la lettera d'incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di protezione del marchio e le dichiarazioni previste per la protezione delle nuove varietà vegetali. Questa norma rappresenta un intervento correttivo rispetto alla disciplina precedente, garantendo un trattamento fiscale agevolato per la documentazione brevettuale, con particolare rilevanza per le aziende e i professionisti che operano nel settore della proprietà intellettuale e che devono gestire adempimenti fiscali relativi a depositi brevettuali effettuati nel periodo indicato.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 gennaio 1985, n. 4
Testo normativo
LEGGE n. 4/1985
# LEGGE 19 gennaio 1985, n. 4
## Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di
bollo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La disposizione di cui all' articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come modificato dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955 (1), ha effetto dal 1 gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982. Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera d'incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità (2). NOTE: (1) Testo aggiornato dell' art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 , come sostituito dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 955/1982 : "Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione". (2) Testo dell' art. 3, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 1976 (in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 1977 ): "Alla domanda di brevetto devono essere allegati: (Omissis). d) una dichiarazione conforme alle prescrizioni dell'art. 5, sottoscritta dal richiedente, in duplice esemplare". Testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 1976, citato dall'art. 3, lettera d): "Art. 5. - Con la dichiarazione prevista alla lettera d) dell'art. 3 il richiedente deve dichiarare: 1) che la varietà per la quale chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 ; 2) che la varietà e il suo materiale di propagazione e riproduzione non sono stati offerti in vendita o comunque commercializzati in Italia, con l'assenso del costitutore o dei suoi aventi causa, anteriormente alla data del deposito della domanda, nè da più di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato; 3) se, per la produzione commerciale della varietà, occorra la ripetuta utilizzazione di altre varietà protette; in tal caso dovrà allegarsi l'autorizzazione scritta dei titolari dei brevetti che consentano l'utilizzazione di dette altre varietà; 4) che s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della varietà stessa; 5) se sia stata già depositata, per la stessa varietà, domanda di protezione in altri Stati; in caso affermativo il richiedente deve indicare quale esito abbia avuto la domanda nei vari Stati; 6) che rinuncia al marchio d'impresa che egli eventualmente utilizzi e che sia identico alla denominazione proposta per la varietà, impegnandosi a trascrivere un formale atto di rinuncia al marchio registrato prima della concessione del brevetto richiesto. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto 4), la domanda di brevetto, previa diffida con assegnazione di un congruo termine, s'intende ritirata".
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La Legge 4/1985 disciplina l'esenzione dall'imposta di bollo per documenti brevettali, rappresentando un'integrazione al DPR 955/1982 sulla disciplina dell'imposta di bollo. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando gestiscono adempimenti tributari relativi a brevetti, marchi, varietà vegetali protette e proprietà intellettuale, applicando retroattivamente l'esenzione al periodo 1973-1982 per evitare irregolarità fiscali.
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