Legge Non_Fiscale

Legge 4/2013

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

Pubblicato: 26/01/2013 In vigore dal: 14/01/2013 Documento ufficiale

Quali sono le caratteristiche principali delle professioni non organizzate secondo la Legge 4/2013 e come devono comportarsi i professionisti che le esercitano?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, cioè quelle attività economiche basate prevalentemente su lavoro intellettuale, esercitate abitualmente a favore di terzi, che non rientrano in albi professionali specifici (come avvocati, commercialisti, medici) né in mestieri artigianali o commerciali. La legge si applica a professionisti autonomi che operano in settori non regolamentati da ordini professionali, garantendo loro libertà di esercizio basata su autonomia, competenze e indipendenza di giudizio. I professionisti devono indicare in ogni documento e rapporto scritto con i clienti il riferimento esplicito alla Legge 4/2013 come disciplina applicabile; l'omissione costituisce pratica commerciale scorretta sanzionabile secondo il Codice del Consumo. L'esercizio della professione può avvenire in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o come lavoro dipendente, sempre nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza, affidabilità e responsabilità professionale.

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Riferimento normativo

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

Testo normativo

LEGGE n. 4/2013 # LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 ## Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. La presente legge, in attuazione dell' art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell' art. 2229 del codice civile , delle professioni sanitarie ((e relative attività tipiche o riservate per legge)) e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. 4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. 5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

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La Legge 4/2013 regola le professioni non organizzate, distinguendole dalle attività riservate per legge agli iscritti in albi professionali secondo l'articolo 2229 del Codice Civile. Consulenti, esperti e professionisti autonomi che operano in settori non ordinistici devono conoscere gli obblighi di trasparenza e comunicazione verso clienti e consumatori, nonché le sanzioni previste dal Codice del Consumo per le pratiche commerciali scorrette.

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