Cosa prevede la Legge 415/1978 in merito al sequestro e alla vendita dei beni utilizzati nel contrabbando di tabacchi e generi di monopolio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 415/1978 sostituisce l'articolo 109 della legge sul monopolio dei sali e tabacchi, disciplinando la gestione dei beni sequestrati in caso di reati doganali e di contrabbando. La norma si applica a generi di monopolio, attrezzi, utensili, meccanismi e mezzi di trasporto utilizzati o prodotti da attività illecite, stabilendo che questi beni devono essere custoditi presso depositi di monopolio, uffici doganali o magazzini di vendita. La legge prevede che l'Amministrazione dei monopoli possa procedere alla vendita amministrativa per incanto dei beni sequestrati, con alcune eccezioni (surrogati del tabacco e utensili di lavorazione), e che i generi di monopolio siano inviati alle manifatture di tabacchi e considerati soggetti a deperimento. I ricavi della vendita vengono accreditati agli aventi diritto secondo modalità regolamentari, con priorità all'Amministrazione dei monopoli per il recupero delle spese di trasporto e custodia in caso di confisca. La norma prevede inoltre che i mezzi di trasporto con caratteristiche adatte al contrabbando siano modificati per renderli inutilizzabili a tale scopo, e che l'Amministrazione non sia responsabile per avarie, deperimenti naturali o casi di forza maggiore.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 luglio 1978, n. 415
Testo normativo
LEGGE n. 415/1978
# LEGGE 21 luglio 1978, n. 415
## Sostituzione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907,
sul monopolio dei sali e tabacchi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico L' articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , quale modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 953 , è sostituito dal seguente: "Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate. - A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino deposito generi di monopolio o alla più vicina dogana. Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio. Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco. In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento. È data facoltà all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma. Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato. Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione è ordinata giudizialmente. Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del codice di procedura penale . I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode. In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, nè dei casi di forza maggiore". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 luglio 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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La Legge 415/1978 è il riferimento normativo per la gestione amministrativa dei sequestri in materia di monopoli di Stato, contrabbando di tabacchi e frodi doganali. Operatori doganali, Amministrazione dei monopoli e autorità giudiziarie la consultano per comprendere le procedure di custodia, vendita amministrativa, confisca e restituzione dei beni, nonché i diritti dei creditori privilegiati e le responsabilità dell'Amministrazione in caso di deperimento.
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