Legge 428/1896
Col quale il comune di Potenza, e' autorizzato, a riscuotere sull'alcool ed acquavite in fusti fino al 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a piu' di 59° del detto alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento del governativo. (9600428R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 13 dicembre 1896, n. 428
Testo normativo
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