Col quale il comune di Potenza, e' autorizzato, a riscuotere sull'alcool ed acquavite in fusti fino al 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a piu' di 59° del detto alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento del governativo. (9600428R)
Quali dazi addizionali poteva riscuotere il comune di Potenza sugli alcolici secondo il Regio Decreto 428/1896?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 428/1896 autorizzava il comune di Potenza a riscuotere un dazio addizionale sugli alcolici introdotti nel suo territorio, superiore al 50% rispetto al dazio governativo nazionale. La norma si applicava a diverse categorie di prodotti alcolici: alcool e acquavite in fusti con gradazione fino a 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, alcool e acquavite in fusti con gradazione superiore a 59°, liquori in fusti, e infine alcool, acquavite e liquori confezionati in bottiglie. Questo rappresentava una forma di fiscalità locale aggiuntiva rispetto alla tassazione statale, permettendo al comune di incrementare le proprie entrate attraverso la riscossione di imposte indirette sui consumi. La norma era particolarmente rilevante per i commercianti e i produttori di bevande alcoliche che operavano nel territorio di Potenza, in quanto incideva significativamente sui costi di importazione e commercializzazione di questi prodotti. È importante sottolineare che questo provvedimento è stato abrogato dalla Legge 7 aprile 2025, n. 56, perdendo quindi efficacia normativa.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 13 dicembre 1896, n. 428
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 428/1896
# REGIO DECRETO 13 dicembre 1896, n. 428
## Col quale il comune di Potenza, e' autorizzato, a riscuotere
sull'alcool ed acquavite in fusti fino al 59° dell'alcoolometro di
Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a piu' di 59° del detto
alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e
liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un
dazio addizionale eccedente il 50 per cento del governativo.
(9600428R)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56 ))
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Il Regio Decreto 428/1896 riguarda la fiscalità locale e i dazi comunali su alcolici, rappresentando un esempio storico di imposte indirette sui consumi e tassazione territoriale. Commercialisti e storici del diritto tributario lo consultano per comprendere l'evoluzione della riscossione doganale, delle accise su bevande alcoliche e dell'autonomia impositiva comunale nel sistema tributario italiano pre-moderno.
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