Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,
di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla
giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))
Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 452/2001 in materia di accise sulle emulsioni stabilizzate e quali soggetti possono beneficiare delle aliquote ridotte?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 452/2001 disciplina le aliquote di accisa applicate alle emulsioni stabilizzate di oli da gas e olio combustibile denso con acqua, prorogando periodicamente i regimi agevolativi. La norma si applica ai soggetti che autoprodducono queste emulsioni per uso proprio, limitatamente ai quantitativi necessari al loro fabbisogno aziendale, a condizione che il consumo annuo superi i 100.000 litri (per oli da gas) o 100.000 chilogrammi (per olio combustibile denso). Le aliquote ridotte sono state progressivamente prorogate nel tempo attraverso successivi interventi normativi, fino al 31 dicembre 2006. La disposizione richiede il rispetto di specifiche caratteristiche tecniche delle emulsioni e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisca le modalità operative per l'autoproduzione, l'impiego e il controllo. Questo regime rappresenta un'agevolazione fiscale per le imprese che utilizzano combustibili alternativi, con l'obiettivo di incentivare l'uso di emulsioni a minor impatto ambientale nel settore dei trasporti e della combustione industriale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 452/2001
# DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452
## Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,
di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA <em><strong>((, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla
giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))</strong></em>
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario con riguardo agli oli lubrificanti e in materia di rimborsi IVA, nonchè di modificare la classificazione dei combustibili derivati dai rifiuti; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in considerazione della crisi determinatasi nel settore dei concessionari della raccolta delle scommesse su avvenimenti ippici e sportivi e dei conseguenti effetti negativi che ne possono derivare sul piano del gettito erariale e delle entrate di bilancio del CONI e dell'UNIRE di ridefinire le condizioni economiche di tali concessioni e di prevedere la riattribuzione delle concessioni meramente rinnovate; Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare le poste dei giochi e di adottare altre misure in vista dell'introduzione dell'euro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Oli emulsionati 1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all' articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , sono prorogate fino al 30 giugno 2002. 1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purchè tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all' articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . (2) (4) (5) (6) ((7)) 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua. 1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la disposizione contenuta nel comma 1-bis del presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2002. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la disposizione contenuta nel comma 1-bis del presente articolo, si applica fino al 30 giugno 2003. --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano: a) (...) la disposizione contenuta nell' articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 ". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 511, lettera a)) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all' articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , nonchè la disposizione contenuta nell' articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 , e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri". --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 115, lettera a)) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all' articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , nonchè la disposizione contenuta nell' articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 , e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri".
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Il Decreto-Legge 452/2001 è il riferimento normativo per accise su emulsioni stabilizzate, aliquote ridotte su oli combustibili e regimi agevolativi per autoproduttori. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a deducibilità dei costi di combustibile, classificazione dei prodotti petroliferi, adempimenti dichiarativi e controlli doganali su oli lubrificanti e combustibili derivati da rifiuti.
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