Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire un miliardo per concessione di contributi per opere pubbliche di interesse degli enti locali a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589.
Quali sono gli stanziamenti previsti dalla Legge 480/1950 per i contributi alle opere pubbliche degli enti locali nell'esercizio finanziario 1950-51?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 480/1950 autorizza un incremento di un miliardo di lire nei limiti di impegno del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, in attuazione della precedente legge 589/1949. Lo stanziamento aggiuntivo è destinato a contributi per tre categorie di opere pubbliche di interesse locale: opere stradali ed elettriche (300 milioni), opere igieniche e di servizi pubblici (380 milioni), e edilizia scolastica (320 milioni). La norma prevede una ripartizione territoriale con allocazione specifica per l'Italia meridionale e insulare, garantendo equità nello sviluppo infrastrutturale tra le diverse aree del paese. Il finanziamento complessivo di 35 miliardi di lire è suddiviso in rate annuali trentacinquennali, con stanziamenti di un miliardo per anno dal 1950-51 al 1984-85, permettendo una programmazione pluriennale degli interventi pubblici locali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 22 giugno 1950, n. 480
Testo normativo
LEGGE n. 480/1950
# LEGGE 22 giugno 1950, n. 480
## Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire un miliardo
per concessione di contributi per opere pubbliche di interesse degli
enti locali a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il limite degli impegni che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma dell' art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , è elevato di lire un miliardo, ripartito come segue: 1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all' art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche di cui all'art. 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare; 2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589 : lire 380 milioni, di cui lire 190 milioni per l'Italia meridionale ed insulare; 3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8 della suindicata legge: lire 320 milioni, di cui lire 160 milioni per l'Italia meridionale ed insulare; La somma complessiva di lire 35 miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, attribuita per lire 17.500.000.000 all'Italia meridionale ed insulare e per lire 17.500.000.000 all'Italia settentrionale e centrale, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1984-85.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 480/1950 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 480/1950 riguarda l'autorizzazione di impegni di bilancio, i contributi pubblici per opere infrastrutturali e la programmazione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici. È rilevante per amministratori locali e enti pubblici che gestiscono progetti di sviluppo territoriale, opere stradali, impianti elettrici, servizi igienici e strutture scolastiche, nonché per la contabilità dello Stato e la gestione dei fondi pubblici in annualità pluriennali.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.