Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno
1977, n. 312, recante la modifica dell'aliquota della imposta sul
valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non
direttamente destinato al consumo alimentare.
Quale aliquota IVA si applica alle importazioni e cessioni di latte fresco non destinato al consumo alimentare secondo la Legge 502/1977?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 502/1977 stabilisce un'aliquota IVA agevolata del 14% per le importazioni e le cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato, purché non sia condizionato per la vendita al minuto. Questa norma si applica specificamente al latte destinato a usi industriali o commerciali (classificazione doganale ex 04.01), escludendo esplicitamente yogurt, kefir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri prodotti fermentati o acidificati. La disposizione riguarda principalmente le aziende lattiero-casearie, i caseifici e gli importatori di latte per la trasformazione industriale. In pratica, chi importa o cede latte fresco per la produzione di formaggi, burro o altri derivati deve applicare l'aliquota del 14% anziché quella ordinaria, con rilevanti implicazioni sulla determinazione del prezzo di acquisto e sulla gestione della documentazione fiscale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 4 agosto 1977, n. 502
Testo normativo
LEGGE n. 502/1977
# LEGGE 4 agosto 1977, n. 502
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno
1977, n. 312, recante la modifica dell'aliquota della imposta sul
valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non
direttamente destinato al consumo alimentare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312 , recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare è convertito in legge con la seguente modificazione: L'articolo 1 è sostituito dal seguente: Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato nè zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 502/1977 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 502/1977 è il riferimento normativo per l'applicazione dell'IVA agevolata al 14% su latte fresco non destinato al consumo diretto, rilevante per commercialisti che gestiscono clienti nel settore lattiero-caseario. La norma incide sulla classificazione merceologica (ex 04.01), sulla determinazione della base imponibile e sulla corretta applicazione dell'aliquota IVA nelle operazioni di importazione e cessione di materie prime per l'industria alimentare.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.