Legge IVA

Legge 502/1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante la modifica dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare.

Pubblicato: 13/08/1977 In vigore dal: 04/08/1977 Documento ufficiale

Quale aliquota IVA si applica alle importazioni e cessioni di latte fresco non destinato al consumo alimentare secondo la Legge 502/1977?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 502/1977 stabilisce un'aliquota IVA agevolata del 14% per le importazioni e le cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato, purché non sia condizionato per la vendita al minuto. Questa norma si applica specificamente al latte destinato a usi industriali o commerciali (classificazione doganale ex 04.01), escludendo esplicitamente yogurt, kefir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri prodotti fermentati o acidificati. La disposizione riguarda principalmente le aziende lattiero-casearie, i caseifici e gli importatori di latte per la trasformazione industriale. In pratica, chi importa o cede latte fresco per la produzione di formaggi, burro o altri derivati deve applicare l'aliquota del 14% anziché quella ordinaria, con rilevanti implicazioni sulla determinazione del prezzo di acquisto e sulla gestione della documentazione fiscale.

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Riferimento normativo

LEGGE 4 agosto 1977, n. 502

Testo normativo

LEGGE n. 502/1977 # LEGGE 4 agosto 1977, n. 502 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante la modifica dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312 , recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare è convertito in legge con la seguente modificazione: L'articolo 1 è sostituito dal seguente: Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato nè zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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La Legge 502/1977 è il riferimento normativo per l'applicazione dell'IVA agevolata al 14% su latte fresco non destinato al consumo diretto, rilevante per commercialisti che gestiscono clienti nel settore lattiero-caseario. La norma incide sulla classificazione merceologica (ex 04.01), sulla determinazione della base imponibile e sulla corretta applicazione dell'aliquota IVA nelle operazioni di importazione e cessione di materie prime per l'industria alimentare.

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