Legge Imposte_Locali

Legge 54/2013

Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (13G00099)

Pubblicato: 21/05/2013 In vigore dal: 21/05/2013 Documento ufficiale

Quali sono le principali misure di sospensione dell'IMU previste dal Decreto-Legge 54/2013 e come vengono finanziate?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 54/2013 sospende il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013 su tre categorie di immobili: l'abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), le unità immobiliari delle cooperative edilizie e gli alloggi IACP destinati ad abitazione principale, e infine i terreni agricoli e i fabbricati rurali. La misura risponde all'urgenza di sostenere i contribuenti in una situazione di crisi economico-finanziaria del Paese. Per compensare i comuni della perdita di gettito, il decreto incrementa il limite di ricorso all'anticipazione di tesoreria fino al 30 settembre 2013, riconoscendo a ciascun comune il 50% del gettito IMU dell'anno 2012 relativo agli immobili sospesi. Gli interessi derivanti da queste anticipazioni sono rimborsati dal Ministero dell'interno ai comuni. Il finanziamento complessivo di 18,2 milioni di euro per il 2013 proviene da riduzioni di altri fondi ministeriali e da risparmi derivanti da altre disposizioni del decreto stesso.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 54/2013 # DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54 ## Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (13G00099) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e successive modificazioni, conseguente alla contingente situazione economico- finanziaria del Paese; Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente situazione economico-finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli ammortizzatori sociali per fare fronte alla perdurante situazione di crisi dei settori produttivi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di imposta municipale propria 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , è sospeso per le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all' articolo 13, commi 4 , 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e successive modificazioni. 2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , come modificato, per l'anno 2013, dall' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento: a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze; b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1. ((2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )) 3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi)) 4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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La normativa riguarda la sospensione dell'IMU (imposta municipale propria) e l'anticipazione di tesoreria per gli enti locali, disciplinati dal decreto legislativo 267/2000. È rilevante per commercialisti e amministratori comunali che gestiscono tributi locali, deducibilità fiscale degli immobili strumentali e bilanci degli enti locali. La misura interessa anche le cooperative edilizie, gli IACP e i contribuenti con immobili agricoli.

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