Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori.
Quali sono le condizioni per applicare il regime speciale IVA alla vendita di carni macellate da parte dei produttori agricoli-allevatori secondo la Legge 56/1979?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 56/1979 estende il regime speciale per l'agricoltura previsto dal DPR 633/1972 alle cessioni di carni fresche o refrigerate provenienti da animali bovini, suini, ovini, caprini, equini, asinini e muleschi, quando vendute direttamente dai produttori agricoli nel periodo 1973-1978. Il regime si applica solo se il venditore è un produttore agricolo, una cooperativa agricola o un consorzio tra essi, e se la vendita è effettuata a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 4 del DPR 633/1972 (cioè non a soggetti esenti). La norma prevede una detrazione forfetaria dell'IVA pari al 95% dell'imposta sull'ammontare imponibile, semplificando così il calcolo rispetto al regime ordinario. Condizione essenziale è che gli animali macellati siano stati allevati direttamente dal produttore con mangimi ottenuti per almeno il 25% dai terreni di sua proprietà, usufrutto o affitto, garantendo così il collegamento tra produzione agricola e trasformazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 febbraio 1979, n. 56
Testo normativo
LEGGE n. 56/1979
# LEGGE 7 febbraio 1979, n. 56
## Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la
vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti
ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il regime speciale per l'agricoltura previsto dall' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si applica alle cessioni di carni, frattaglie e parti commestibili, fresche o refrigerate, degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, effettuate, nel periodo dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1978, direttamente dai produttori agricoli, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, mentre la detrazione prevista nell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica è forfetizzata in misura pari al 95 per cento dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile. La disposizione di cui al comma precedente si applica a condizione che si tratti di cessioni fatte a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto e che le carni derivino dalla macellazione di animali allevati dagli stessi produttori agricoli o da cooperative fra essi costituite e relativi consorzi con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni posseduti dai medesimi soggetti a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, ovvero condotti in affitto. Non sono in ogni caso ripetibili le somme versate a qualsiasi titolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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La Legge 56/1979 disciplina l'applicazione del regime speciale IVA agricola per le cessioni di carni macellate, con detrazione forfetaria e limitazioni soggettive secondo il DPR 633/1972. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per verificare l'applicabilità del regime agevolato, i requisiti di integrazione verticale tra allevamento e macellazione, e la corretta determinazione della base imponibile nelle operazioni tra produttori agricoli e clientela commerciale.
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