Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 578/1973 al regime fiscale dei prodotti petroliferi e quali sono gli aumenti delle imposte di fabbricazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 578/1973 interviene sul sistema tributario dei prodotti petroliferi, aumentando significativamente le imposte di fabbricazione e le corrispondenti sovrimposte di confine. La norma si applica a benzine speciali, benzina, petrolio e gas di petrolio liquefatti, modificando gli importi dovuti per quintale di prodotto. In particolare, l'imposta sulla benzina e sul petrolio passa da 13.893 a 15.679 lire per quintale, mentre quella sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione aumenta da 9.040 a 10.826 lire per quintale. La norma riguarda direttamente le aziende petrolifere, i distributori di carburanti e gli importatori, che devono adeguare i loro sistemi di calcolo tributario. Aspetto rilevante è la sospensione, a partire dal 1° gennaio 1974, dell'aliquota ridotta per la benzina acquistata con buoni speciali da stranieri e italiani residenti all'estero, mentre vengono aumentati i quantitativi agevolati di benzina per determinate categorie. Inoltre, la norma prevede riduzioni temporanee (fino al 31 luglio 1974) per il petrolio lampante destinato a illuminazione e riscaldamento domestico, passando da 350 a 50 lire per quintale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 settembre 1973, n. 578
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 578/1973
# DECRETO-LEGGE 29 settembre 1973, n. 578
## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 13.893 a L. 15.679 per quintale. L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è sospesa con effetto dal primo gennaio 1974. ((I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11)) . ((2)) L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della citata tabella B per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.389,30 a L. 1.567,90 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della suindicata tabella B, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, è aumentata da L. 5.162 a L. 5.976 per quintale. L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla predetta tabella B alla lettera D), punto 3) per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico, alla lettera F), punto 2) per gli oli da gas per riscaldamento e alla lettera H), punto 1/d, per gli oli combustibili fluidi è ridotta da L. 350 a L. 50 per quintale. La riduzione di cui al comma precedente si applica fino al 31 luglio 1974. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 9.040 a L. 10.826, per quintale. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 gennaio 1974, n. 2 ha disposto (con l'art. 5) che "le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 ", ovvero il 25/11/1973.
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Il Decreto-Legge 578/1973 è il riferimento normativo per le modifiche alle imposte di fabbricazione su prodotti petroliferi, benzina, petrolio lampante e gas di petrolio liquefatti. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per comprendere le variazioni delle aliquote, le sovrimposte di confine, i contingenti annui agevolati e le disposizioni transitorie su carburanti e combustibili. La norma è essenziale per chi opera nel settore energetico e nella distribuzione di carburanti per il corretto calcolo delle imposte indirette.
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