Legge Imposte_Indirette

Legge 637/1973

Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia.

Pubblicato: 02/11/1973 In vigore dal: 31/10/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 31 ottobre 1973, n. 637

Testo normativo

LEGGE n. 637/1973 # LEGGE 31 ottobre 1973, n. 637 ## Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal 30 dicembre 1972, i proventi della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia - al netto dei prelievi fiscali, del canone dovuto al gestore o delle spese di gestione nel caso di conduzione diretta nonchè delle somme spettanti al comune per il pareggio del proprio bilancio, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, tenute presenti le particolari condizioni geo-politiche e le esigenze di sviluppo di quel comune - sono versate, a fine di ogni decade, a cura del comune stesso in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro per il tesoro sono disposto corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere erogate a favore di comuni e province per la realizzazione di opere pubbliche, ovvero per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nell'ambito del territorio comunale e provinciale per il conseguimento dei fini istituzionali. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 ottobre 1995, n.444 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 dicembre 1995, n. 539 )) . Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno è tenuto a presentare, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, i conti consuntivi della soppressa gestione fuori bilancio riguardanti i proventi della suddetta casa da gioco per gli esercizi relativi all'ultimo quinquennio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1973 LEONE RUMOR - TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

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