Legge Non_Fiscale

Legge 73/2018

Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (18G00104)

Pubblicato: 22/06/2018 In vigore dal: 22/06/2018 Documento ufficiale

Quali sono le misure previste dal Decreto-Legge 73/2018 per garantire lo svolgimento dei procedimenti penali presso il Tribunale di Bari a seguito della dichiarazione di inagibilità della sede?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 73/2018 è stato emanato in via d'urgenza a seguito della revoca dell'agibilità dell'immobile che ospitava il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica, dichiarato inagibile per inadeguatezza strutturale. La norma si applica a tutti i procedimenti e processi penali pendenti presso questi uffici giudiziari nel periodo necessario per realizzare interventi di edilizia giudiziaria. La misura principale prevede la sospensione dei termini processuali fino al 30 settembre 2018, includendo i termini delle indagini preliminari, i termini di decadenza e i termini per presentare reclami o impugnazioni, nonché la sospensione dei processi penali in qualunque fase e grado. Tuttavia, la sospensione non opera per procedimenti urgenti come le udienze di convalida dell'arresto, i giudizi direttissimi, la convalida dei sequestri e i processi con imputati in custodia cautelare, né per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo, garantendo così che la giustizia continui a funzionare per le situazioni più critiche.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2018, n. 73

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 73/2018 # DECRETO-LEGGE 22 giugno 2018, n. 73 ## Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (18G00104) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista l'ordinanza 2018/01172 del 31 maggio 2018, con la quale il Comune di Bari ha revocato l'agibilità dell'immobile in cui hanno sede gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e dichiarato inagibile lo stesso immobile per la sussistenza di una generale condizione di attuale inadeguatezza strutturale accertata nell'ambito di consulenze tecniche acquisite al procedimento e richiamate nell'ordinanza di revoca; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito della dichiarata inagibilità dell'immobile che li ospita; Rilevato che, prima del 30 settembre 2018, non è oggettivamente possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale 1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, nonchè per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell' articolo 159 del codice penale . 2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri ((, nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente, nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale)) , fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l'applicazione dell' articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 . La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

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Il Decreto-Legge 73/2018 disciplina la sospensione dei termini processuali, dei procedimenti penali e dei processi dinanzi al Tribunale di Bari, affrontando questioni di inagibilità della sede giudiziaria e continuità dell'amministrazione della giustizia. Magistrati, avvocati e operatori del diritto penale devono considerare le eccezioni alla sospensione, in particolare per custodia cautelare, criminalità organizzata e terrorismo, nonché l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale e dell'articolo 2 della legge 742/1969 durante il periodo feriale.

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