Quali sono i requisiti per beneficiare delle disposizioni sulla IVA per le cessioni all'esportazione secondo il Decreto-Legge 746/1983?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 746/1983 disciplina le condizioni per applicare agevolazioni IVA alle operazioni di esportazione. La norma principale riguarda i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione e stabilisce che possono beneficiare delle disposizioni speciali dell'articolo 8 del DPR 633/1972 solo se l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni registrate nell'anno precedente supera il 10% del volume d'affari complessivo. Questo requisito si applica a tutti i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da meno di dodici mesi, i quali hanno la facoltà di calcolare il riferimento su base mensile considerando i dodici mesi precedenti. La norma esclude dal calcolo del volume d'affari i beni in transito, quelli depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e specifiche operazioni previste dal decreto IVA. Per usufruire di queste agevolazioni, il contribuente deve presentare una dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate secondo modalità telematiche, ricevendo una ricevuta con protocollo di ricezione che deve essere indicato nelle fatture o nella dichiarazione doganale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 746
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 746/1983
# DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 746
## Disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, si applicano a condizione: a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all' articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; (11) b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473 . ((c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione)) ((13)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58 )) . ((13)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N.435 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489 . --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. ------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. ------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 , ha disposto (con l'art. 12-septies, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 30 aprile 2019, n. 34 .
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Il Decreto-Legge 746/1983 è il riferimento normativo per le agevolazioni IVA sulle cessioni all'esportazione, la dichiarazione di intento e il regime del reverse charge. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per verificare i requisiti di accesso alle operazioni esenti, il calcolo della soglia del 10% sul volume d'affari, e le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.
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