Legge
Iva
Legge 746/1983
Disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 746
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 746/1983
# DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 746
## Disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, si applicano a condizione: a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all' articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; (11) b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473 . ((c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione)) ((13)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58 )) . ((13)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N.435 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489 . --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. ------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. ------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 , ha disposto (con l'art. 12-septies, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 30 aprile 2019, n. 34 .
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 746/1983 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare 180/2024
Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (U…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…
Decreto Legislativo 10/2026
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore agg…
Decreto Legislativo 186/2025
Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul …
Decisione UE 2529/2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio, dell’8 dicembre 2025, rec…
Direttiva UE 0516/2025
Rettifica della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che …
Altre normative del 1983
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Savigliano.
Decreto del Presidente della Repubblica 1295
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Chiaravalle.
Decreto del Presidente della Repubblica 1296
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in S. Elpidio a Mare.
Decreto del Presidente della Repubblica 1298
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Omeg…
Decreto del Presidente della Repubblica 1299
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Castelvetrano.
Decreto del Presidente della Repubblica 1297