Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica. (18G00026
Quali sono i limiti ai mandati per i vertici del CONI e delle federazioni sportive nazionali secondo la Legge 8/2018?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 8/2018 modifica le regole sulla durata e il rinnovo dei mandati negli organi sportivi italiani, in particolare nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nelle federazioni sportive nazionali. La norma stabilisce che gli organi del CONI rimangono in carica per quattro anni, e introduce un limite massimo di tre mandati consecutivi per il presidente e i componenti della giunta nazionale (con alcune eccezioni). Questa limitazione si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI, garantendo una rotazione dei vertici. I componenti che assumono funzioni durante il quadriennio restano in carica fino alla scadenza naturale degli organi, evitando interruzioni premature. La norma rappresenta un intervento di governance volta a prevenire concentrazioni di potere prolungate e a favorire il ricambio generazionale nei vertici dello sport italiano, aspetto rilevante anche per chi gestisce enti sportivi e associazioni dilettantistiche.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 8
Testo normativo
LEGGE n. 8/2018
# LEGGE 11 gennaio 2018, n. 8
## Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia
di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e
al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti
al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP),
nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive
paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.
(18G00026)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta l' art. 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Organi). - 1. Sono organi del C.O.N.I.: a) il consiglio nazionale; b) la giunta nazionale; c) il presidente; d) il segretario generale; e) ; f) il collegio dei revisori dei conti. 2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. 2-bis. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».
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La Legge 8/2018 disciplina i limiti al rinnovo dei mandati nel CONI, nelle federazioni sportive nazionali e nel CIP, introducendo il principio dei tre mandati massimi per cariche dirigenziali. Amministratori di enti sportivi, consulenti di governance e responsabili di compliance negli organismi sportivi consultano questa normativa per verificare l'ammissibilità delle candidature, la continuità gestionale e il rispetto dei vincoli temporali previsti dalla legislazione sportiva italiana.
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