Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'. (18G00113)
Quali sono i principali trasferimenti di competenze ministeriali previsti dal Decreto-Legge 86/2018?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 86/2018 opera un riordino significativo delle attribuzioni tra ministeri italiani, con tre assi principali di intervento. In primo luogo, trasferisce tutte le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, creando un nuovo dipartimento del turismo presso quest'ultimo e rinominando il ministero in "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo". Questo trasferimento include risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione Generale Turismo, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del Made in Italy.
In secondo luogo, il decreto riorganizza le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concentrando in un unico centro di coordinamento le politiche sulla bonifica dei siti inquinati, il contrasto al rischio idrogeologico, la difesa del suolo e lo sviluppo sostenibile. In terzo luogo, riordina le funzioni di indirizzo e coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche familiari, adozioni, infanzia, adolescenza e disabilità.
Il trasferimento del personale avviene secondo modalità specifiche: il personale di ruolo e quello a tempo determinato con incarico dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione, con riconoscimento del diritto di opzione entro quindici giorni. L'operazione è strutturata per garantire l'invarianza finanziaria, compensando i maggiori oneri con soppressioni di posti dirigenziali equivalenti sul piano finanziario.
Le modifiche normative interessano il Decreto Legislativo 300/1999 e altre leggi storiche (come la legge 91/1963 e la legge 6/1989), eliminando riferimenti obsoleti al "Ministro per il Turismo e lo Spettacolo" e adeguando la vigilanza su enti come l'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo al nuovo assetto organizzativo.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 86/2018
# DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86
## Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'. (18G00113)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del Made in Italy e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia; Ritenuto altresì necessario ed urgente procedere ad una riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare un unico centro di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinati, per le politiche di contrasto al rischio idrogeologico, per la difesa del suolo e le politiche di sviluppo sostenibile ed economia circolare; Ritenuto inoltre necessario ed urgente procedere ad un riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche in favore della famiglia, in materia di adozioni, infanzia e adolescenza e di politiche in favore delle persone con disabilità; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati 1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonchè quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2019 e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali;»; b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», sono soppresse; c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo» sono soppresse; d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro». 4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». 5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo». 6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo», di cui all' articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 , nonchè le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata «Scuola dei beni e delle attività culturali» e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola. ((6)) 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonchè il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società in house ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. Al contempo, le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. 8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. 10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 11. All' articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; b) le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». 12. L' articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 , è abrogato. 13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6 : a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». 14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. -------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La Scuola dei beni e delle attività culturali di cui all' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 , è ridenominata «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali»".
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Il Decreto-Legge 86/2018 è il riferimento normativo per il riordino ministeriale italiano in materia di turismo, agricoltura, ambiente e politiche sociali. Consulenti amministrativi e responsabili di enti pubblici lo consultano per comprendere trasferimenti di competenze, dotazioni organiche dirigenziali, invarianza finanziaria e modifiche agli statuti di agenzie come l'ENIT. La normativa tocca anche aspetti di diritto del lavoro pubblico, diritto di opzione del personale e gestione dei residui finanziari.
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