Legge Imposte Indirette

Legge 88/1983

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Pubblicato: 01/04/1983 In vigore dal: 31/03/1983 Documento ufficiale

Quali sono le modificazioni apportate dal Decreto-Legge 88/1983 al regime fiscale dei prodotti petroliferi e quali aumenti di imposta vengono previsti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 88/1983 interviene sul sistema di tassazione dei prodotti petroliferi, modificando gli importi dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine. In primo luogo, aumenta l'imposizione sulle benzine speciali (esclusa l'acqua ragia minerale), sulla benzina comune e sul petrolio non lampante, portando l'aliquota da 56.294 a 58.453 lire per ettolitro. La norma riguarda principalmente i produttori e i distributori di carburanti, nonché gli importatori di prodotti petroliferi, che devono adeguare i loro sistemi di calcolo e versamento delle imposte. Per quanto concerne i turisti stranieri e gli italiani residenti all'estero, viene mantenuta un'aliquota agevolata sulla benzina, aumentata però da 40.676 a 42.835 lire per ettolitro, con validità fino al 31 dicembre 1983. Infine, per il carburante aeronautico "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, l'imposta agevolata viene incrementata da 5.629,40 a 5.845,30 lire per ettolitro, ma solo per i quantitativi che eccedono il contingente annuo di 18.000 tonnellate, mentre l'eccedenza è soggetta all'aliquota ordinaria.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1983, n. 88

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 88/1983 # DECRETO-LEGGE 31 marzo 1983, n. 88 ## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli: oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 31 marzo 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 (1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 56.294 a L. 58.453 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C. (2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e aumentata da L. 40.676 a L. 42.835 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C. (3) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.629,40 a L. 5.845,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

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Il Decreto-Legge 88/1983 rappresenta un intervento urgente sulla tassazione dei prodotti petroliferi, modificando l'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine secondo quanto previsto dal decreto-legge 1939 n. 334 e dalla legge 1973 n. 32. Commercialisti e aziende del settore energetico devono considerare gli aumenti di aliquota su benzine, petrolio e carburanti speciali, nonché le agevolazioni per turisti e per il settore della difesa, per una corretta gestione della compliance fiscale e del versamento delle imposte indirette.

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