Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina.
Quali modifiche apporta la Legge 89/1979 alle aliquote IVA per i prodotti suini?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 89/1979 aumenta l'aliquota IVA dal 6% al 9% per le cessioni e le importazioni di animali vivi della specie suina, nonché per i prodotti derivati. La norma si applica sia agli animali vivi classificati nella tabella A parte prima del DPR 633/1972, sia alle carni fresche, refrigerate, congelate, surgelate, salate, secche o affumicate, escludendo però le frattaglie. L'aumento riguarda anche tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella tabella A parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica. Per i commercialisti e le aziende del settore agroalimentare, questa modifica comporta un incremento della pressione fiscale sulla filiera suinicola, con effetti sulla determinazione dei prezzi di vendita e sulla gestione della contabilità IVA, poiché l'aliquota maggiorata deve essere applicata sia alle operazioni domestiche che alle importazioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 marzo 1979, n. 89
Testo normativo
LEGGE n. 89/1979
# LEGGE 23 marzo 1979, n. 89
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquote in materia di
imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli
animali vivi della specie suina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22 , concernente modificazioni di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito dal seguente: Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina indicati nella tabella A, parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica anche per le cessioni e per le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate, indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al citato decreto, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella A, parte seconda.
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La Legge 89/1979 modifica le aliquote IVA secondo il DPR 633/1972, interessando direttamente la tassazione su cessioni e importazioni di animali vivi e prodotti suini. Commercialisti e aziende del settore devono applicare l'aliquota del 9% nella liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto, con riflessi sulla determinazione della base imponibile e sulla gestione della documentazione fiscale per le operazioni intracomunitarie e doganali.
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