Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
Quali termini di decadenza e prescrizione vengono prorogati dalla Legge 9/1973 in materia di imposte indirette sugli affari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 9/1973 converte in legge il decreto-legge 788/1972, prorogando i termini di decadenza e prescrizione relativi alle tasse e imposte indirette sugli affari. La proroga si applica a tutti i contribuenti e agli enti soggetti a questi tributi, estendendo i termini fino al 30 giugno 1974 (anziché il 31 dicembre 1973 originariamente previsto). La norma riguarda sia i termini sostanziali di decadenza e prescrizione che i termini procedurali, escludendo però quelli processuali dalla proroga iniziale. In particolare, la legge estende la proroga anche ai ricorsi e ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, all'impugnazione delle loro decisioni e alle azioni dinanzi ai giudici ordinari, garantendo così una proroga omogenea su tutto il contenzioso tributario relativo a questi tributi.
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Riferimento normativo
LEGGE 15 febbraio 1973, n. 9
Testo normativo
LEGGE n. 9/1973
# LEGGE 15 febbraio 1973, n. 9
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di
decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette
sugli affari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali, sono soppresse; le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite con le parole: il 30 giugno 1974; è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresì prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1973 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 9/1973 è rilevante per chi gestisce adempimenti in materia di imposte indirette sugli affari, decadenza fiscale e prescrizione tributaria. Commercialisti e consulenti la consultano per comprendere le proroghe dei termini di ricorso, i procedimenti tributari davanti alle commissioni tributarie e la tutela giurisdizionale in materia di tributi indiretti.
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