Modalita' di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31.
Quali modalità di pagamento autorizza la Legge 909/1950 per l'erogazione dei contributi agricoli nel piano E.R.P.?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 909/1950 introduce una deroga al sistema ordinario di pagamento delle spese previsto dal regio decreto 1923, n. 2440, specificamente per l'attuazione del piano E.R.P. (European Recovery Program) nel settore agricolo. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a pagare determinati contributi e spese attraverso aperture di credito dirette ai capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, anziché seguire i canali amministrativi ordinari. Questa misura era temporanea, valida fino al 30 giugno 1953, e rappresentava un'accelerazione procedurale per facilitare l'erogazione dei fondi del Piano Marshall destinati all'agricoltura italiana nel dopoguerra. Il limite massimo di spesa per questa modalità di pagamento è stato elevato a 10 milioni di lire, un importo significativo per l'epoca che rifletteva l'importanza strategica della ricostruzione agricola.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 ottobre 1950, n. 909
Testo normativo
LEGGE n. 909/1950
# LEGGE 27 ottobre 1950, n. 909
## Modalita' di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in
applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi
previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere e) , f) ed h) dell'art. 1 ed alle lettere a) , c) ed f) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165 , a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dal citato art. 56 e successive modificazioni è elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a L. 10.000.000.
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La Legge 909/1950 disciplina le modalità di pagamento per il piano E.R.P. agricolo e i contributi del decreto legislativo Presidenziale 31/1946, rappresentando una deroga amministrativa ai vincoli ordinari di bilancio. Commercialisti e funzionari pubblici dell'epoca dovevano conoscere questa normativa per gestire correttamente le aperture di credito, i limiti di spesa e le competenze degli Ispettorati agrari nella distribuzione dei fondi di ricostruzione post-bellica.
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